Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24905 del 06/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 06/12/2016), n.24905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9713-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo

studio dell’avvocato MARIA GENTILE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANCARLO GENTILE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

F.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 258/2011 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 06/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. ROSSELLA CATENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo,

assorbiti gli altri, in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 258/01/11 deposita il 06/06/2011, la CTR di Catanzaro rigettava l’appello proposto da Equitalia ETR s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Crotone del 10/12/2009, che aveva parzialmente accolto – limitatamente ai crediti tributari, dichiarando per il resto il difetto di giurisdizione – il ricorso proposto da F.S. avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia ETR s.p.a. su immobili del contribuente per complessivi Euro 516.469,36, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, con compensazione delle spese processuali.

2. La sentenza, premessa la tempestività dell’impugnazione, dichiarava infondato il gravame sulla scorta delle Sez. Unite n. 7034 del 2009, osservando che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 prevede un atto funzionale all’espropriazione forzata, e che l’art. 50 del medesimo D.P.R. va applicato nella sua interezza, nel senso che il richiamo dell’art. 77 all’art. 50, comma 1 ha riferimento al termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella per procedere ad espropriazione forzata, ma, nel caso in cui ciò non si sia verificato, va applicato l’art. 50, comma 2 citato D.P.R., cosa che, nel caso di specie, non si era verificata.

3. Avverso tale sentenza la Equitalia Sud s.p.a., incorporante della Equitalia E.T.R. s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione agli artt. 112 e 346 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo la CTP di Crotone annullato l’impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria per una pretesa violazione dell’art. 170 c.c. relativo alla disciplina del fondo patrimoniale, che non avrebbe consentito l’iscrizione ipotecaria e/o l’esecuzione sui beni costituenti parte integrante dello stesso; contro detta motivazione era stato proposta l’impugnazione, per cui la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 77 e 50 non costituiva materia del contendere in appello, anche alla luce delle eccezioni di controparte; il giudice di appello, quindi, avrebbe dovuto pronunciarsi sull’opponibilità del vincolo costituito dal fondo patrimoniale all’agente della riscossione, non essendo stata riproposta in appello la censura circa la necessità del previo invio dell’intimazione di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2.

La doglianza è infondata.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che il F.S. aveva eccepito, innanzi alla CTP, la mancanza di status di agente della riscossione, la nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancata notifica della cartella di pagamento, la violazione e l’errata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 e art. 77, la violazione delle norme di cui alla L. n. 241 del 1990, la non ipotecabilità dei beni costituenti fondo patrimoniale, tutti argomenti su cui la Equitalia E.T.R. s.p.a. aveva controdedotto in primo grado. L’appello di Equitalia E.T.R. s.p.a., come descritto in sentenza, aveva, a sua volta, ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 170 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77. Peraltro in ricorso è affermato che, in sede di appello, l’agente della riscossione avesse rilevato come, a prescindere dalla concreta operatività del vincolo posto dall’art. 170 c.c., nell’ipotesi dell’ipoteca esattoriale, ossia di vincolo cautelare, l’anzidetta prescrizione non possa applicarsi, contestando che nel caso in esame potesse operare il vincolo costituito dal fondo patrimoniale, trattandosi di obbligazioni erariali assunte nell’interesse complessivo della famiglia.

Ne deriva che, senza alcun dubbio, la CTR fosse stata investita della questione concernente l’applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77.

2. Con il secondo motivo si contesta la ricostruzione, contenuta nella sentenza impugnata, delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, richiamandosi il canone interpretativo di cui all’art. 12 preleggi, e richiamando, altresì, la funzione di garanzia patrimoniale del debitore dell’ipoteca nell’ambito del procedimento di riscossione coattiva.

La doglianza è infondata.

Come noto, all’esito di perdurante contrasto nella giurisprudenza di legittimità le Sez. U., con sentenza n. 19667 del 18/09/2014, Rv. 632586, hanno affermato il principio secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.”

In sintesi, le Sezioni Unite hanno ritenuto che nonostante la disciplina dell’iscrizione di ipoteca, a differenza di quella relativa al fermo amministrativo, trovi nel D.P.R. n. 602 del 1973 collocazione nel capo 2 del Titolo 2, cosa che potrebbe far pensare ad una relazione strettamente funzionale della stessa con l’espropriazione forzata, devono ritenersi valide in relazione all’iscrizione ipotecaria le medesime conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite rispetto al fermo amministrativo, ossia l’ineludibile carattere di atto impugnabile tanto del fermo amministrativo quanto dell’iscrizione di ipoteca.

In particolare si è rilevato come sembri ancor più evidente che l’iscrizione ipotecaria non possa definirsi atto dell’esecuzione, in quanto il fatto che non necessariamente l’espropriazione deve seguire all’iscrizione ipotecaria, autorizza a ritenere che quest’ultima sia un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, dal che deriva la ragione che ne giustifica, come accade per il fermo amministrativo, l’attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario. Se, quindi, l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, deve essere esclusa dall’ambito specifico dell’espropriazione, non può ritenersi applicabile alla fattispecie la regola prescritta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, nè alla luce della lettera della espressione normativa – la quale chiaramente stabilisce che se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni – nè lo consente la lettera della norma citata di cui all’art. 77 la quale, al comma 2, prevede che, prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca, e, al comma 1, richiama esclusivamente primo e non anche l’art. 50, comma 2 medesimo decreto. Sicchè è stato affermato il principio di diritto secondo cui l’ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2 medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poichè l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria.

Tuttavia, hanno affermato le Sezioni Unite, l’inapplicabilità all’iscrizione ipotecaria della previsione di cui all’art. 50, comma 2 citato decreto, non significa che l’iscrizione ipotecaria possa essere eseguita senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente; proprio in quanto atto impugnabili- innanzi al giudice tributario, essa presuppone una specifica comunicazione àl contribuente: sia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 – secondo cui gli atti impugnabili, elencati nell’art. 19 medesimo decreto, tra cui va annoverata anche l’iscrizione ipotecaria, debbano essere impugnati entro sessanta “giorni dalla relativa notificazione – sia in base alla L. n. 241 del 1990, art. 21 – che prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari; l’art. 6 dello Statuto del contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l’effettivà’ conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

La comunicazione, quindi, deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell’iscrizione ipotecaria, e ciò perchè essa è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall’altro, l’interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione, come si evince, altresì dal principio generale emergente dalla L. n. 241 del 1990 che, all’art. 7 impone l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, in quanto espressione del principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.).

L’arresto delle Sezioni Unite è stato poi ribadito dalla successiva giurisprudenza delle sezioni semplici. In tal senso Sez. 6-5, sentenza n. 23875 del 23/11/2015, Rv. 637511, che ha confermato come l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni.

Ne consegue, pertanto, la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia. Analogamente la Sez. 5, con la sentenza n. 13115 del 14/04/2016, non massimata, ha affermato che costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo ai medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modifiche dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione ai procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Tanto premesso, e considerato che, nel caso in esame, risulta incontestata l’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, nulla essendo stato comunicato preventivamente al contribuente rispetto all’iscrizione ipotecaria effettuata, il ricorso di Equitalia s.p.a. va rigettato.

Nulla è dovuto per le spese relative al presente grado di giudizio, non essendosi costituita la controparte.

La natura delle questioni trattate ed il richiamo a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte consentono la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA