Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24905 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. III, 06/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29003-2019 proposto da:

E.D., elettivamente domiciliato in Forlì, viale Matteotti,

115, presso l’Avv. ROSARIA TASSINARI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

19/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, E.D., è cittadino (OMISSIS), della regione del (OMISSIS). Racconta di essere fuggito dal suo paese, per evitare ritorsioni di carattere politico: in particolare, egli viveva in una città diversa dal suo paese di origine, quando il padre lo avvisava che un suo amico si era candidato ad una competizione elettorale, e lui accettava di tornare per dargli una mano. Prima delle elezioni il ricorrente però andava via dal villaggio natale, dopo aver sostenuto il suo amico candidato, riprendendo l’attività sportiva professionista di un tempo. Ma qualche giorno innanzi le elezioni, il padre lo contattava per ammonirlo di non rientrare nel villaggio, dove la situazione era peggiorata a causa di contrasti tra i gruppi politici locali, e si era fatta pericolosa. Lui disattendeva questo consiglio, anche perchè preoccupato per la vita del padre, e decideva insieme ad un amico di fare ritorno al villaggio natio, ma durante il viaggio, fatto con un motorino, i due avevano un incidente nel quale l’amico del ricorrente rimaneva ucciso. Lui era invece trasportato in ospedale dove andavano a trovarlo i suoi amici e gli riferivano che altre persone facenti parte del comitato elettorale del suo amico erano rimaste uccise negli scontri, e che dunque v’era pericolo anche per lui.

Il ricorrente, dimesso dall’ospedale, lasciava dunque la (OMISSIS), e riparava poi in Italia.

Ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria.

La Commissione ha però ritenuto non sussistenti i presupposti per accogliere la domanda ed ha rigettato tutte e tre le richieste di tutela: decisione questa confermata dal Tribunale di Bologna.

Il ricorrente propone impugnazione con tre motivi. Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

La corte di merito ritiene che il racconto del ricorrente non sia circostanziato; mancano aspetti importanti ed utili per ricostruire la vicenda, ed in particolare quale fosse il gruppo politico di riferimento e quale quello avverso; ritiene comunque che, sulla base del racconto fatto, non vi siano ragioni per temere pericoli per la vita del ricorrente, e che tali pericoli, escluso che possano derivare da una situazione personale, non derivano neanche dalla situazione politica della regione di provenienza, dove non un conflitto generalizzato pericoloso per i civili. Infine, difettano i presupposti della protezione umanitaria, in quanto il livello di integrazione raggiunto in Italia non sarebbe pregiudicato da un rimpatrio nel paese di origine, dove il ricorrente non dimostra di avere situazioni personali di particolare vulnerabilità.

2.- Il ricorrente propone tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5.

Secondo il ricorrente la corte non avrebbe cooperato, come era suo obbligo, ad accertare i fatti, venendo meno al suo obbligo di cooperazione istruttoria. Ossia: avendo ritenuto non precisa ed insufficiente la narrazione del ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto supplirvi attraverso una istruttoria d’ufficio, anche in ragione del fatto, pacifico, che il ricorrente ha compiuto ogni sforzo per descrivere i fatti.

Il motivo è infondato.

Intanto deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel suo teso abrogato.

Inoltre, l’obbligo di cooperazione attiene alla prova dei fatti narrati, nel senso che il giudice deve supplire alle oggettive difficoltà del ricorrente di provare ciò che afferma. Ma questo obbligo di cooperazione, proprio perchè relativo alla istruttoria, presuppone che il ricorrente abbia allegato, o meglio descritto il fatto in modo credibile e sufficientemente preciso.

L’obbligo di cooperazione infatti non riguarda e non può riguardare l’integrazione del racconto dei fatti, che è rimesso solo al ricorrente, e che solo lui può esprime in modo compiuto; non è ovviamente possibile nè logicamente concepibile che il giudice integri il racconto dell’interessato specificandolo ed integrando con indicazioni che quello omette di fornire. L’onere di una narrazione dei fatti compiuta è interamente a carico del ricorrente, che è l’unico a conoscere la sua vicenda, gravando poi sul giudice, una volta ritenuto credibile e completo il racconto, l’obbligo di integrare la prova fornita dal ricorrente di ciò che egli racconta.

Nel caso presente, la corte ha ritenuto generico il racconto, ossia ha ritenuto che il ricorrente non ha compiuto un diligente sforzo di narrazione (non già di prova delle sue dichiarazioni), avendo omesso alcuni particolari importanti, come l’identificazione dei gruppi politici contrapposti, e dunque anche del gruppo cui lui aveva aderito; come anche il tipo di minacce ricevute e la ragione di esse.

3.- Con il secondo motivo si denuncia invece violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Ritiene il ricorrente che il Tribunale ha fatto ricorso a fonti non attuali ed imprecise per avere conoscenza della situazione della (OMISSIS), ed in particolare della esistenza di quello stato di un conflitto generalizzato al punto tale da mettere in pericolo l’incolumità dei civili. E soprattutto assume il ricorrente che la corte che non ha svolto una indagine sulla regione di provenienza, che non viene neanche menzionata nella motivazione, dove manca indicazione della città del ricorrente (p. 17 del ricorso).

Il motivo è infondato.

Va ricordato che ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) va riconosciuta la protezione sussidiaria qualora il rimpatrio presenti pericoli di incolumità personale dello straniero, ed è stato chiarito (Corte Giust. n. 456 del 2009; che a tal fine deve verificarsi se nella regione di provenienza sia in atto un conflitto generalizzato armato, che metta a repentaglio la vita dei civili per la sola presenza di essi sul territorio, e dunque a prescindere dalla loro situazione personale (Cass. 18306/ 2019).

Con la conseguenza che non è sufficiente che vi sia una situazione di violazione dei diritti umani o di violenze episodiche ed isolate, occorrendo, per l’appunto, una situazione di generalizzato conflitto, pericoloso per ogni civile vivente nella zona.

Il giudice di merito ha effettuato questa valutazione ricorrendo a fonti ufficiali, ed ha espressamente considerato la regione del (OMISSIS) (pagina 4) ritenendo che gli scontri ivi esistenti erano giustificati dalle contese in ordine alla estrazione del petrolio e riguardavano prevalentemente attentati alle cose, e non alle persone.

Si tratta quindi di un accertamento che, relativamente al fatto, non può essere qui censurato, e che è corretto quanto al criterio legale (quello prima indicato) cui fare ricorso per effettuarlo.

4.- Con il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5. Il ricorrente ritiene che la corte non ha effettuato la comparazione richiesta per stabilire se ricorrano motivi umanitari che giustificano il permesso di soggiorno. Ossia ha omesso di valutare, da un lato, il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente, e per altro verso, la situazione del paese di origine, ed in particolare di valutare se, in caso di rimpatrio, il livello di integrazione raggiunto possa essere perduto.

Il motivo è infondato.

La corte ha effettuato questa valutazione (pp. 5-6) escludendo una effettiva sproporzione tra i due contesti di vita, quello italiano e quello del paese di origine, dove il livello di scolarizzazione ed il livello di capacità lavorativa consentirebbe al ricorrente di mantenere il tenore di vita acquisito in Italia.

Si tratta di un giudizio di fatto non censurabile in questa sede, se non per difetto di motivazione e per violazione del criterio legale con cui va condotto, criterio legale che è quello della predetta comparazione (Cass. Sez. Un. 29459/2019) cui la corte ha però fatto motivatamente e correttamente ricorso.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

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