Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24905 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24905 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 2081-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
677

CAINI VASCO;
– intimato –

sul ricorso 5376-2008 proposto da:
CAINI

VASCO

titolare

e

legale

rappresentante

dell’esercizio di affittacamere “XENIA di Caini

Data pubblicazione: 06/11/2013

Vasco”, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO
FUSCO 59/A, presso lo studio dell’avvocato LORIEDO
CAMILLO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SALVETTI STEFANIA giusta delega a
margine;

contro

AGENZIA DELLE DOGANE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 50/2007 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 07/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUTI IAMBRENGHI
che ha chiesto l’accoglimento e deposita nota spese;
udito per il controricorrente l’Avvocato LORIEDO che
ha chiesto il rigetto e deposita nota spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, inammissibile il
ricorso incidentale.

– ricorrente –

Svolgimento del processo

Vasco Caini titolare e legale rappresentante della

chiesto alla INTESACOM srl, quale azienda
erogatrice e sostituto d’imposta, l’applicazione
della tariffa per usi industriali per l’accisa sul
gas metano consumato sia nell’appartamento ubicato
in Via Santa Caterina 10 dove svolgeva l’attività
di affittacamere sia per l’immobile sito in Via dei
Pittori 3/5 nel quale svolgeva attività connesse e
sussidiarie a quelle di affittacamere.
Avverso il provvedimento di diniego dell’Ufficio
della tariffa per usi industriali richiesta sia per
l’intero che per il 50% dei consumi, in riferimento
all’immobile sito in Via dei Pittori 3/5, la ditta
Xenia presentava ricorso alla Commissione
Tributaria

provinciale

di

Arezzo

chiedendo

l’annullamento del provvedimento di diniego.
La Commissione tributaria

provinciale di Arezzo

con sentenza nr.162/4/06 rigettava il ricorso.
Su ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle
Dogane, la Commissione tributaria regionale della
1

ditta Xenia di Caini Vasco, con sede in Siena, ha

Toscana con sentenza

nr.50/26/07

depositata in data 7/11/2007,riformava la sentenza
di primo grado. Avverso la sentenza della
Commissione Tributaria regionale della Toscana ha
proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle

con controricorso e ricorso incidentale affidato ad
un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Dogane lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.26 d.lgs. 26/10/2995 nr.
504, art. l lett.i) d.lgs. 26/2007 anche in
relazione all’art.14 disp.prel.cc ed agli
artt.2082 e 2555 cc in riferimento all’art. 360
n.3 cpc in quanto la CTR ha ravvisato un’ipotesi
di aliquota agevolata dell’accisa sul gas
metano, con applicazione della tariffa per usi
industriali, in relazione al 50% dei consumi di

Dogane con due motivi ed ha resistito Vasco Caini

metano fruiti nell’appartamento della ditta
Xenia di Via dei Pittori 3-5 a Siena, sebbene
l’attività di affittacamere avesse luogo
esclusivamente nello stabile di Via Santa
Caterina 10.

2

0A-

ricorrente,

Infatti secondo la

l’aliquota agevolata spettava solo per gli
immobili destinati ad imprese industriali,
artigiane ed agricole ma non anche per gli
immobili destinati ad attività connesse.

lamenta insufficiente motivazione su un punto
controverso e decisivo della decisione in
quanto la CTR non ha spiegato quali erano le
molteplici attività che si svolgevano
nell’appartamento
funzionalmente

di
connesse

Via

dei

Pittori

all’attività

di

affittacamere.
I due motivi di ricorso possono essere
esaminati congiuntamente ed appaiono ambedue
fondati. Premesso che non risulta contestato che
l’attività di affittacamere veniva svolta dalla
ditta Xenia nei locali dell’appartamento di via
Santa Caterina 10, erroneamente la CTR ha

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente

ritenuto applicabile l’aliquota agevolata anche
all’immobile di Via dei Pittori 3-5 sul
presupposto che qui venivano svolte attività
connesse con quella di affittacamere, peraltro
senza spiegare in dettaglio di quali attività si
fosse trattato.

3

r/

L’art.

d.lgs 504 del 26

26 nota 1

ottobre 1995 stabilisce a tal riguardo che le
attività connesse con quelle definite produttive
possono beneficiare dell’aliquota agevolata solo
in quanto svolte nei locali delle imprese

stabilimenti.
Pertanto la lettura che della norma offre la CTR
(che ritiene agevolabili le attività svolte
nell’abitazione dell’imprenditore, separata
dall’azienda, purchè funzionalmente connesse
all’attività aziendale) svuota la disposizione
di ogni contenuto precettivo.

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso
proposto, mentre, conseguentemente, non può che
essere respinto l’unico motivo di ricorso
incidentale con il quale la ditta Xenia di Caini
Vasto lamenta omessa pronuncia in violazione
dell’art. 112 cpc in riferimento all’art. 360
n.3 cpc in quanto la CTR non ha statuito in
ordine alla richiesta di rimborso di quanto
versato in eccedenza dalla ditta dalla data di
richiesta del beneficio alla data di
riconoscimento dell’agevolazione.

4

industriali e non nei locali posti fuori degli

t:SENTE D.z,
AI SENSI DL Di’

N. 131 TA.A.ALL. 1 – N.5
.

maatki TRIBUTARIA

La causa può essere decisa nel merito, non
richiedendo ulteriori accertamenti in punto di
fatto. Ricorrono giusti motivi per compensare fra
le parti le spese del giudizio di merito, mentre le

carico del contribuente.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso
incidentale, cassa la sentenza e decidendo nel
merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le
spese della fase di merito. Condanna Caini Vasco al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità
che liquidano in euro 7.200,00 per compensi, oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V
sezione civile il 26/2/2013

spese del giudizio di legittimità vanno poste a

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