Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24905 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 04/10/2019), n.24905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18107-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. V.

BERTARELLI, 29, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA D’AMATO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINO LEVA;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI

30, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO PAGANI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER MANLIO GIAQUINTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 490/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 10/4/2018, la Corte d’appello di Genova, in accoglimento dell’appello proposto da M.R., e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da B.M. diretta alla condanna della M. al rilascio dell’immobile a quest’ultima concesso a titolo di comodato, in ragione del sopravvenuto e urgente bisogno dell’attrice comodante;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il primo giudice avesse erroneamente accolto l’originaria domanda della B. sul presupposto della natura precaria del comodato dedotto in giudizio, laddove l’attrice aveva originariamente dedotto la sussistenza di un contratto di comodato a termine, in relazione al quale aveva totalmente omesso di comprovare l’effettiva sussistenza di un urgente e impreveduto bisogno suscettibile di legittimare la richiesta di restituzione dell’immobile;

che, avverso la sentenza d’appello, B.M. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che M.R. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., M.R. ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1809 e 1810 c.c., nonchè degli artt. 101 e 115 c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il primo giudice avesse deciso oltre i limiti delle richieste delle parti, spettando a ciascun giudice il potere di interpretare il contenuto sostanziale della pretesa azionata in giudizio, conseguentemente trascurando di rilevare come il tribunale avesse concesso all’originaria attrice esattamente lo stesso bene dalla stessa formalmente richiesto;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, sul punto, osserva il Collegio come, nel considerare l’estensione della domanda originariamente proposta (nel senso di una domanda fondata sulla deduzione di un contratto di comodato a termine senza alcun riferimento al ricorso di un presunto comodato precario), la corte territoriale risulti essersi attenuta a canoni interpretativi della domanda non palesemente illogici o incongrui;

che, al riguardo, varrà richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale l’interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 – 01);

che, peraltro, il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 01);

che, nella specie, la ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento de giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale, risulta essersi limitata ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità;

che, ciò posto, del tutto correttamente il giudice a quo ha escluso che la domanda proposta nelle forme della richiesta risoluzione di un comodato a termine (in ragione del sopravvenuto urgente e impreveduto bisogno del comodante) possa indifferentemente giustificarne l’accoglimento sulla base di un’interpretazione giudiziale della causa petendi diversa da quella espressamente invocata dalla parte (id est, sulla base della natura effettivamente precaria del comodato), là dove si tratti (come nel caso di specie) di una controversia insorta in relazione all’esercizio di una prerogativa d’indole personale di natura ete-rodeterminata, come tale condizionata in modo decisivo dal carattere infungibile dei relativi fatti costitutivi;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale trascurato l’ammissione dei mezzi istruttori invocati in primo grado e richiamati in sede d’appello, in forza dei quali la stessa avrebbe attestato l’effettiva sussistenza dell’urgente e impreveduto bisogno idoneo a legittimare il richiesto rilascio dell’immobile dedotto in giudizio;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, è appena il caso di richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata: cfr. Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995, Rv. 492429 – 01), il ricorrente ha l’onere di dimostrare che con l’assunzione delle prove richieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753 – 01);

che, al riguardo, varrà qui ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dai giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti dei proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).

che, nella specie, la corte territoriale ha espressamente evidenziato come i mezzi di prova invocati dall’attrice si caratterizzassero per la relativa irriducibile genericità, in ragione delle caratteristiche espressamente richiamate in motivazione (indeterminazione del tempo e del luogo delle dazioni; apoditticità del carattere inabitabile dell’altro immobile posseduto e difetto di allegazione in ordine ai tentativi di trarne un utile economico);

che si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente asserito che la B. non avesse offerto una prova sufficiente dell’urgente bisogno di rientrare in possesso dell’immobile concesso in comodato;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, con il motivo in esame, la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – alleghi un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

che si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che, conseguentemente, sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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