Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24904 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. un., 25/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sez. –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2615-2011 per regolamento di competenza d’ufficio

proposto da TRIBUNALE DI CALTANISSETTA con ordinanza depositata il

25/01/2011 (r.g. n. 1593/2010) nella causa tra:

P.C.R., C.A.S., S.

R., D.S.S., P.C.L.;

– ricorrenti non costituitisi in questa fase –

contro

ASP CALTANISSETTA;

– resistente non costituitasi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale chiede che le Sezioni unite della

Corte di cassazione dichiarino inammissibile l’indicata “richiesta”

del Tribunale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- P.C.L. ed altri impugnavano dinanzi al TAR Sicilia la delibera adottata il 24.12.09 dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta avente ad oggetto una selezione per titoli e prova-colloquio per la stabilizzazione di personale precario non dirigenziale.

2.- Con sentenza del 7.6.10 il TAR dichiarava la propria carenza di giurisdizione a favore del giudice ordinario, assumendo che il procedimento di formazione della graduatoria di stabilizzazione comporta solo la verifica dei titoli e l’attribuzione dei punteggi, ma non valutazioni ed esercizio di discrezionalità della Pubblica amministrazione.

3.- Riassunta la causa dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Caltanissetta e deducendo il grave pregiudizio che sarebbe loro derivato dal completamento della procedura di stabilizzazione, detti ricorrenti chiedevano in via di urgenza una pronunzia che dichiarasse il loro diritto a partecipare alla selezione.

4.- Con ordinanza 25.1.11 il giudice del lavoro ha chiesto l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la formazione della graduatoria finale della procedura selettiva importa il dispiego di poteri amministrativi discrezionali dato che la selezione prevede l’esame dei titoli dei candidati ed un colloquio, di modo che in diritto la procedura di stabilizzazione può essere qualificata come “procedura concorsuale per l’assunzione di dipendenti della pubblica amministrazione”, per la quale il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4 prevede la giurisdizione del giudice amministrativo.

5.- Fissata l’adunanza in camera di consiglio, acquisite le conclusioni scritte del Procuratore generale, nessuna delle parti private svolgeva attività difensiva.

6.- Il Procuratore generale sostiene che, a suo avviso, l’istanza di regolamento sarebbe inammissibile in quanto la causa è stata riassunta dinanzi al giudice ordinario prima del passaggio in giudicato della sentenza del TAR, di modo che non sarebbero realizzati tutti i presupposti per la definitiva translatio iudici, e, in ogni caso, l’istanza stessa sarebbe stata proposta quando la trattazione nel merito della controversia era stata iniziata.

La circostanza che la sentenza del TAR non fosse passata in giudicato al momento della riassunzione della causa non rileva ai fini della decisione dell’istanza di regolamento. Per la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59 infatti, il passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la giurisdizione serve a vincolare le parti alla statuizione adottata ed a far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, come se fosse stata fin dall’inizio proposta dinanzi al giudice di cui è dichiarata la giurisdizione (comma 2). Il passaggio in giudicato non condiziona, invece, il potere del giudice dichiarato competente di sollevare di ufficio dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione la questione di giurisdizione (comma 3); l’espressione “restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione”, che chiude l’art. 59, comma 3, in esame non incide su tale potere, avendo essa lo scopo di precisare che la nuova disciplina ivi prevista, nulla innova in punto di regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.).

Quanto alla seconda obiezione, dall’esame degli atti del giudizio di merito emerge che il giudice prima di proporre l’istanza di regolamento non aveva svolto alcuna attività di trattazione del merito della causa.

7.- Passando alla questione di diritto posta alla base dell’istanza di regolazione, deve rilevarsi che nella specie l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, in adempimento di una circolare dell’Assessorato Regionale alla Sanità, ha avviato una procedura di stabilizzazione del personale precario della sanità provinciale di livello non dirigenziale, consistente in una “selezione per titoli e prova colloquio”, in cui i candidati, ove in possesso dei requisiti di ammissione sono sottoposti ad una prova colloquio, all’esito della quale la commissione giudicatrice conferisce un punteggio finale da assegnare entro i limiti di 25 punti per i titoli posseduti e di 25 punti per la valutazione del colloquio. Oggetto del ricorso al giudice del lavoro di Caltanissetta (e prima ancora di quello proposto al giudice amministrativo) è la censura proposta da alcuni lavoratori contro il contenuto del bando di selezione, per la parte in cui considera titolo di ammissione alla procedura l’aver prestato servizio presso l’ASL n. (OMISSIS) di Caltanissetta e non anche presso l’AUSL di Gela.

8.- La procedura selettiva in oggetto è disposta in attuazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 il quale prevede “la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29.9.06 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge”, prevedendo comunque che “alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive” (comma 519).

Queste Sezioni unite (sentenza 26.1.11 n. 1778) hanno inquadrato il sistema della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, nel senso che i processi di stabilizzazione, diretti ad eliminare il precariato creatosi presso le amministrazioni pubbliche, sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno e sono suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere – riservato e non aperto – dell’assunzione, ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, ne al preventivo svolgimento di procedure selettive, che, ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, sono necessarie nell’ipotesi in cui la stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto “procedure selettive di tipo concorsuale”.

9.- Per quanto riguarda le conseguenze sulla giurisdizione di questo assetto legislativo, è stato rilevato che l’amministrazione, nel caso in cui il personale da stabilizzare abbia già superato procedure concorsuali, non deve bandire alcun concorso ma solo dare avviso dell’avvio della relativa procedura e della possibilità per gli interessati di presentare la domanda, mentre, ove manchi tale presupposto e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti richiesti, può fare ricorso ad una selezione per individuare il personale da assumere, restando devolute le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo (sentenza 1778/11 cit..

Secondo la stessa logica argomentativa è stato rilevato che competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 520, (che regola la stabilizzazione prevista per i ricercatori, del tutto simile per presupposti a quella prevista dal comma 519), già in servizio a tempo determinato per aver sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, dovendo intendersi per controversie “relative all’assunzione” del personale ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 anche quelle, non concorsuali, volte alla costituzione di un rapporto stabile con la P.A. (Sez. un. 7.7.10 n. 16041).

10.- Avendo il giudice istante posto in evidenza che la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato, costituente titolo per la partecipazione alla procedura di stabilizzazione, non fu preceduta da una procedura selettiva di natura concorsuale, e che per la sua conformazione (v. n. 7) tale natura assume la selezione in questione, in quanto implica l’esercizio di discrezionalità valutativa da parte della commissione esaminatrice, nella specie si verte in controversia in materia di procedura concorsuale per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4, devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo.

11.- In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e deve essere disposta la riassunzione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente. Nulla deve disporsi quanto alle spese, non avendo le parti in causa svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e dispone la riassunzione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, nulla statuendo per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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