Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24904 del 20/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.20/10/2017),  n. 24904

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21239/2015 proposto da:

PROVINCIA ROMANA DELL’ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI

INFERMI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EZIO 12, presso lo studio

dell’avvocato CARLO PISANI, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 923/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/04/2015 R.G.N. 3133/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello di Roma ha annullato il licenziamento intimato in data 31.8.2011 a C.M. dalla Provincia Romana dell’ordine dei chierici regolari ministri degli infermi ente gestore del Villaggio (OMISSIS) e ne ha ordinato la reintegrazione condannando la datrice di lavoro al conseguente risarcimento del danno ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, con detrazione dell’aliunde perceptum, condanna al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali oltre che al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

2. Il giudice di appello, per quanto ancora qui interessa, accogliendo il primo ed il quarto motivo di ricorso e restando così assorbito l’esame delle altre censure formulate nel gravame, ha accertato che la conciliazione intervenuta tra le parti in data 26 luglio 2010, letta anche alla luce della proposta formulata dal lavoratore in data 23 giugno 2010, doveva essere interpretata nel senso che per effetto della soppressione del posto di lavoro di istruttore di nuoto e assistente ai bagnanti conseguente alla chiusura della piscina – le parti avevano convenuto concordemente una temporanea riduzione dell’orario di lavoro con assegnazione ad equivalenti mansioni di insegnante di attività varie fino al 31.8.2011 e che alla scadenza del termine l’orario sarebbe dovuto tornare quello stabilito all’atto dell’assunzione. Che pertanto il licenziamento, intimato a cagione della mancata accettazione della conversione definitiva dell’orario a part-time proposta in data 26.7.2011, era nullo perchè intimato in violazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 5.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la Provincia Romana dell’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli infermi, ente gestore del Villaggio (OMISSIS), ed articola quattro motivi. Resiste con controricorso C.M..

4. In prossimità dell’udienza di discussione è stato depositato verbale dal quale si evince che le parti hanno conciliato la controversia tra loro pendente in data 23 marzo 2016 davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro.

5. Poichè dal verbale si evince che le parti con la sottoscrizione hanno inteso conciliare e transigere ogni controversia insorta tra le stesse traente origine dal rapporto di lavoro alle condizioni nello stesso indicate, con riguardo alla presente controversia deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio come dalle stesse convenuto (cfr. punto otto del verbale prodotto).

PQM

La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA