Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24904 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. III, 06/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28805-2019 proposto da:

S.E., rappresentato e difeso dall’Avv.to VALENTINA MATTI,

con studio in Bologna via Val d’Aposa, 13 e dall’avv. MIRKO BILLONE,

con studio in Bologna, via Saragozza, n. 44/A, e domiciliato presso

entrambi;

– ricorrenti –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

23/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, S.E., è cittadino (OMISSIS).

Racconta di essere andato via dal suo paese, nel 2013, per bisogno economico, recuperando i soldi per il viaggio in parte attraverso la vendita di un suo terreno, in parte prendendoli a prestito.

Nel 2017 ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, anche di quella sussidiaria, ed, in alternativa, del permesso per motivi umanitari.

La Commissione territoriale ha rigettato la richiesta, ritenendola fondata solo su ragioni economiche, non rientranti tra i motivi di riconoscimento della protezione.

Il giudizio è stato confermato dal Tribunale di Bologna.

Ricorre S.E. con un solo motivo. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

Il Tribunale parte dal presupposto certo che le ragioni della richiesta sono di carattere economico, e dunque di natura tale da non giustificare alcuna forma di protezione, neanche quella umanitaria, che presuppone pur sempre, oltre che un certo livello di integrazione in Italia, altresì il pericolo che il rimpatrio incida sul godimento dei diritti fondamentali a causa di una certa vulnerabilità, che attesa la situazione personale del ricorrente, la corte di merito non ravvisa come esistente.

2.- Il ricorrente propone un solo motivo di ricorso con cui denuncia omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo e controverso, ossia sulla questione della vulnerabilità, quale situazione che giustifica la protezione umanitaria.

Secondo il ricorrente nel concetto di vulnerabilità rientrerebbe anche la situazione di svantaggio economico, o meglio di povertà, se raggiunge un livello tale da impedire un’esistenza dignitosa.

A sostegno di questa tesi egli cita una L.R. Emilia e Romagna (n. 14 del 2014) che definisce la vulnerabilità come una condizione di fragilità determinata anche da condizioni lavorative, sociali e sanitarie.

Il motivo è infondato.

In realtà, più che di una omessa o insufficiente motivazione si tratta della denuncia di una violazione di legge, ossia motivi umanitari) che si assume errato.

In più la denuncia è fatta sotto il profilo dell’abrogato art. 360 c.p.c., n. 5.

Ma, il richiamo alla legge regionale non è conferente, trattandosi di una disciplina che definisce la vulnerabilità non già per finalità di protezione umanitaria o internazionale, ossia non già al fine di far rientrare tra i casi di motivi umanitari che giustificano la protezione anche la condizione di fragilità economica e lavorativa, bensì per definire il presupposto di prestazioni regionali di assistenza.

Lo scopo di quella legge è di definire i casi in cui si ha diritto ad un’assistenza sanitaria regionale, non già quelli in cui si ha diritto alla protezione umanitaria, di cui qui si discute.

Va invece ribadito che le condizioni economiche non costituiscono ragione valida di protezione umanitaria. Ed invero, la protezione umanitaria, nel regime vigente “ratione temporis”, tutela situazioni di vulnerabilità anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass. 3681/ 2019).

Il ricorso va pertanto rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

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