Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24904 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24904 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 25026-2011 proposto da:
FP TRASPORTI SCRL IN LIQUIDAZIONE in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA MONZAMBANO 5, presso lo
studio dell’avvocato GIORGIO PAPETTI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARACCO
GIANNI MARIA giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 06/11/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente nonchè contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE
DOGANE DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE & VALLE D’AOSTA

intimati

avverso la sentenza n. 32/2011 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 29/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso nei confronti del
Ministero, rigetto nei confronti dell’Agenzia.

UFFICIO DOGANE TORINO, EQUITALIA NORD SPA;

PREMESSO IN FATTO.
1. Con sentenza n. 32.22.11, depositata il 29.4.11 e notificata il 20.6.11, la Commissione Tributaria Regionale
del Piemonte rigettava l’appello proposto dalla F.P. Trasporti s.c.r.l. avverso la decisione di primo grado con
la quale era stato rigettato il ricorso della contribuente nei confronti dell’avviso di pagamento e dell’avviso
di contestazione, relativi all’accisa sugli spiriti, per
l’anno 2004.
2. La CTR – confermando la decisione di prime cure, limitatamente all’ammontare dell’imposta – riteneva, invero,
che la contribuente non avesse fornito dimostrazione alcuna circa la fondatezza degli argomenti addotti a sostegno della contestazione degli atti emessi dall’ Amministrazione.
3. Per la cassazione della sentenza n. 32/22/11 ha proposto ricorso la F.P. Trasporti s.c.r.1., affidato a quattro motivi, ai quali l’Amministrazione ha replicato con
controricorso.
OSSERVA IN DIRITTO.
1. Sulla base degli atti del presente giudizio, la vicenda processuale in esame può essere ricostruita come segue. All’esito di una verifica eseguita dall’Ufficio Tecnico di Finanza di Torino presso la F.P. Trasporti
s.c.r.1., culminata nel processo verbale di constatazione
in data 19.12.05, emergeva che la predetta società aveva
effettuato, nell’anno 2004, senza la documentazione prescritta dalla normativa comunitaria e nazionale sulle accise, i seguenti trasporti: a) 12 trasporti in Italia di
prodotti alcolici provenienti da altri Paesi della Comunità Europea; b) 8 trasporti di prodotti alcolici trasferiti in territorio nazionale ad altri operatori italiani;
c)
50
trasporti di prodotti alcolici trasferiti
dall’Italia ad altri Paesi della Comunità Europea (Spagna
e Francia).
1.1. Sulla scorta del processo verbale di constatazione
summenzionato, l’Amministrazione emetteva, pertanto, un
avviso di pagamento in data 3.4.08, con il quale provvedeva al recupero delle accise non pagate, nonché un atto
di contestazione e di irrogazione sanzioni, in data
9.4.08, con il quale venivano contestate alla F.P. Trasporti s.c.r.l. le tre violazioni suindicate.
1.2. Il ricorso della contribuente avverso i due atti,
respinto dalla CTP di Torino, veniva, altresì, disatteso
dalla CTR del Piemonte, che rigettava l’appello della
F.P. Trasporti s.c.r.1., con la sentenza n. 32/22/11,
gravata dalla contribuente con ricorso per cassazione,
affidato a quattro motivi.
2. Con il primo motivo di ricorso, la F.P. Trasporti
s.c.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.
2.1. Sostiene la ricorrente che l’impugnata sentenza
avrebbe operato un’erronea inversione dell’onere della
prova, avendo posto a carico della contribuente l’onere
di dimostrare che i trasporti in discussione erano stati
effettuati “ad accisa assolta”, laddove costituirebbe

onere dell’Amministrazione – a parere della F.P. Trasporti s.c.r.l. – provare la fondatezza della pretesa fiscale
azionata, con l’atto impositivo, nei confronti della contribuente.
2.2. Il motivo è infondato.
2.2.1. Va osservato, infatti, che – ai sensi degli artt.
7, co. 4 e 18 della Direttiva CE n. 12/92, i prodotti
soggetti ad accisa, nella specie bevande alcoliche, circolano tra i diversi Stati membri della CE sotto scorta
di un documento di accompagnamento amministrativo (Documento Amministrativo di Accompagnamento, DAA) o di un documento commerciale (Documento di Accompagnamento Semplificato, DAS).
Orbene, ai sensi dell’art. 49, co. l del d.lgs. n.
504/95, “i prodotti sottoposti ad accisa (…) trasportati
senza la specifica documentazione prevista in relazione a
detta imposta (…) si presumono di illecita provenienza.
In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto
all’accertamento o al pagamento dell’imposta”.
Ne discende che, a fronte di una presunzione di legge a
carico del contribuente, nessun onere probatorio poteva
mai essere posto, nel caso concreto, a carico
dell’Amministrazione finanziaria, cedendo, semmai, a carico della F.P. Trasporti s.c.r.l. l’onere di dimostrare
di essere in grado di esibire la documentazione in questione.
Senonchè, dal processo verbale di constatazione, trascritto nel controricorso dell’Agenzia delle Dogane, si
desume con piena evidenza che, nella specie, i prodotti
alcolici in discussione circolavano tra i Paesi della Comunità Europea non scortati dai certificati DAA o DAS, e
che questi non erano neppure in possesso della società
contribuente. Il che si desume, inequivocabilmente,
dall’ammissione operata, al riguardo, dello stesso legale
rappresentante della F.P. Trasporti s.c.r.1., il quale
dichiarava chiaramente a verbale: “per quanto riguarda i
trasporti dei prodotti alcolici in questione non ero a
conoscenza di tutta la documentazione necessaria”.
2.2.2 Da quanto suesposto consegue, pertanto, che la censura in esame non può che essere disattesa.
3. Con il secondo motivo di ricorso, la F.P. Trasporti
s.c.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 7 della 1. n. 212/00, in relazione all’art. 360
n. 3 c.p.c.
3.1. Avrebbe, invero, errato il giudice di appello, a parere della ricorrente, nel ritenere congruamente motivato
l’avviso di pagamento notificato alla contribuente, che
richiamava per relationem il processo verbale di constatazione del 19.12.05, ancorchè tale ultimo atto non fosse
allegato all’avviso di pagamento in discussione, in palese violazione dell’art. 7 l. 212/00.
3.2. La censura è infondata.
3.2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte,
infatti, in tema di provvedimento amministrativo di imposizione tributaria, la motivazione che rinvii alle conclusioni contenute in atti redatti nell’esercizio dei po-

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teri di polizia tributaria, già noti al contribuente, non
è illegittima, indicando semplicemente che l’Ufficio procedente – facendo proprie tali conclusioni – ha inteso
realizzare un’economia di scrittura, la quale non arreca
alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.
Ed invero, in tema di motivazione “per relationem” degli
atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, co. l, della 1.
n. 212/00 (cosiddetto Statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di
cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza, o perché gli siano stati notificati, o perché ne
abbia ricevuto immediata contezza, essendo stato presente
alla loro redazione, ed avendone sottoscritto il contenuto. Un’interpretazione puramente formalistica si porrebbe, infatti, in contrasto con il criterio ermeneutico che
impone di dare alle norme procedurali una lettura che,
nell’interesse generale, faccia bensì salva la funzione
di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause
d’invalidità o d’inammissibilità chiaramente irragionevoli (cfr. Cass. 18073/08, 21119/11, 4523/12).
3.2.2. Nel caso concreto, come dianzi rilevato, il processo verbale di constatazione, oltre che essere richiamato e trascritto nei suoi punti essenziali nell’avviso
di pagamento, – come dedotto dalla stessa ricorrente (p.
3 del ricorso) – era da quest’ultima pienamente conosciuto, avendo il legale rappresentante reso le dichiarazioni
succitate, in sede di espletamento della verifica e di
stesura del relativo verbale, dal medesimo sottoscritto.
Sicchè nessun obbligo di allegazione del verbale in parola all’atto impositivo notificato alla contribuente incombeva, nel caso di specie, sull’Amministrazione finanziaria.
3.2.3. Per tali ragioni, pertanto, il motivo suesposto
deve essere rigettato.
4. Con il terzo e quarto motivo di ricorso – che, data la
loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente
– la F.P. Trasporti s.c.r.l. denuncia la nullità
dell’impugnata sentenza, in relazione all’art. 360 n. 4
c.p.c.
4.1. La decisione di appello sarebbe, invero, del tutto
priva di motivazione, ovvero redatta sulla scorta di una
motivazione del tutto apparente, avendo, in realtà, la
CTR – ad avviso della ricorrente – prestato un’acritica
adesione alle tesi prospettate dall’Ufficio finanziario,
senza riservare la dovuta attenzione alle difese della
contribuente. In ogni caso, l’impugnata sentenza sarebbe
affetta dal vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., non
avendo la CTR esposto in maniera congrua e coerente,
l’iter logico-giuridico sulla cui base è pervenuta alla
decisione impugnata dalla contribuente.
4.2. Il motivo è infondato.
4.2.1. La sentenza di appello non si fonda, invero, – come dedotto dalla ricorrente – sull’acritica adesione al-

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le tesi dell’Amministrazione finanziaria, ma ha adeguatamente esposto – sia pure in maniera concisa – i motivi
per i quali la CTR ha ritenuto di condividere la pronuncia di prime cure. In particolare, il giudice di appello
ha indicato con chiarezza le ragioni che l’hanno indotto
– ferma restando la legittimità dell’atto impositivo motivato con richiamo al processo verbale di constatazione,
come già ritenuto dal giudice di prima istanza – a considerare insufficiente, a fronte della mancanza dei documenti di accompagnamento prevista dalle succitate disposizioni nazionali e comunitarie, la mera dichiarazione
della contribuente di avere effettuato i trasporti in
questione ad “accisa assolta”.
4.2.2. Per tali considerazioni, dunque, i motivi di ricorso concernenti i dedotti vizi motivazionali, si palesano del tutto privi di fondamento, e non possono, pertanto, che essere disattesi.
5. Per tutti i motivi esposti, pertanto, il ricorso deve
essere rigettato.
6. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico
della società ricorrente, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese de
presente giudizio, che liquida in C 13.000,00, oltre alle
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezion ,. Tributaria, il 26.2.2013.

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