Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24903 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. un., 25/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sez. –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4891-2011 per regolamento di competenza d’ufficio

proposto da TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI PALERMO con

ordinanza depositata il 09/02/2011 (r.g. n. 2011 411/2007) nella

causa tra:

C.A.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA, COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, il quale chiede che la Corte di cassazione, a

sezioni unite, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- C.A., premesso di essere comproprietario di un terreno agricolo sito in (OMISSIS) con il fratello F., esponeva che quest’ultimo aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Catania (sentenza 21.9.02) la condanna della Provincia al risarcimento dei danni per la insufficiente realizzazione e la carente manutenzione delle opere mediante le quali l’Ente territoriale esercitava una servitù di scarico delle acque meteoriche su detto fondo. Essendo stata liquidata in favore del C.F. solo la metà del danno (determinato complessivamente in Euro 21.174,73), il C.A. chiedeva al Tribunale che la Provincia venisse condannata a pagare l’altra metà in proprio favore.

2.- Costituitasi in giudizio, la Provincia, per quanto qui rileva, eccepiva l’incompetenza del Tribunale in favore del Tribunale regionale della acque pubbliche (TRAP) e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in garanzia il Comune di Zafferana Etnea, Autorizzata la chiamata ed eccepita anche dal Comune l’incompetenza del Tribunale ordinario, il Tribunale di Catania con sentenza 9.6.05 dichiarava la propria incompetenza in favore del TRAP di Palermo.

3.- Riassunta dal C. la causa, il TRAP Palermo con ordinanza 9.02.11 ha chiesto alla Corte di cassazione il regolamento della competenza negando la propria, atteso che il C. si limita a richiedere i danni subiti per l’inadeguato sistema di smaltimento delle acque piovane, non assumendo che tali acque fossero state convogliate o disciplinate per uso pubblico.

4.- Fissata l’adunanza in camera di consiglio, acquisite le conclusioni scritte del Procuratore generale, nessuna delle parti private svolgeva attività difensiva.

5.- Dall’esame degli atti processuali emerge che, dopo la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Catania e la riassunzione ad iniziativa del C. con atto notificato in data 23.2.07, la causa aveva avuto una lunga trattazione dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Palermo e che il Collegio si era riservato la decisione nel merito, peraltro non adottata in ragione della richiesta di regolazione della competenza di ufficio.

6.- Questa Corte, circa le conseguenze della proposizione del regolamento di competenza di ufficio da parte del Tribunale regionale delle acque dopo la prima udienza di trattazione, ha in precedenza adottato due orientamenti diversi. Con la sentenza 7.5.04 n. 8759 ha ritenuto che è consentita la proposizione successivamente alla prima udienza di trattazione, atteso che la normativa speciale (arti61 del t.u. sulle leggi delle acque pubbliche R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) non pone, al riguardo, alcuna preclusione, il che esclude l’applicabilità della disciplina generale dell’art. 38 c.p.c.Con la sentenza 23.7.10 n. 17452 ha invece ritenuto che anche nel procedimento davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il regolamento di competenza d’ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione essendo applicabile anche oh tale giudizio, in virtù del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, l’art. 38 c.p.c., ai sensi del quale dopo la prima udienza di trattazione non possono essere più sollevate, neanche d’ufficio, questioni di competenza.

7.- Ritiene il Collegio di dover fare applicazione dell’art. 38 c.p.c., sulla base di una più attenta considerazione del contenuto del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. Quest’ultimo articolo disciplina, infatti, il regolamento della competenza interna all’apparato giudiziario chiamato a governare il contenzioso in materia di acque e regola il caso che “due o più tribunali si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia”, nel qual caso prevede che si faccia “luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti”. Per la normativa speciale, dunque, il regolamento della competenza è rimesso alle parti e non anche all’iniziativa officiosa del giudice. Il regolamento di ufficio è consentito, invece, in forza della norma di salvaguardia del successivo art. 208, il quale prevede che “tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo riguardante il contenzioso si osservano le norme del codice di procedura civile”.

8.- La proposizione del regolamento di ufficio è regolata dalle norme del codice di procedura civile e, in particolar modo, dall’art. 38 c.p.c., comma 1, nel testo antecedente alla riforma introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis, per il quale l’incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c. è rilevata, “anche d’ufficio”, non oltre la prima udienza di trattazione.

9.- In conclusione, considerato che nel caso di specie, con la rimessione della causa in decisione, era ormai interamente consumata la fase di trattazione e che la questione di competenza era ormai preclusa, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve statuirsi in punto di spese, non avendo le parti private svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla disponendo per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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