Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24903 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.20/10/2017),  n. 24903

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18356-2014 proposto da:

BANCO DI NAPOLI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONE IV 99, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERZI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CESARE POZZOLI,

ANGELO GIUSEPPE CHIELLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.S., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO DI

CELMO, elettivamente domiciliato in presso il suo studio in ROMA

PIAZZALE CLOSIO 14, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/01/2014 R.G.N. 6153/12;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

udito l’Avvocato GIANFRANCO LIUZZI per delega verbale Avvocato CARLO

FERZI;

udito l’Avvocato MASSIMO DI CELMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 79/2014, depositata il 15 gennaio 2014, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’inefficacia del licenziamento intimato da Banco di Napoli S.p.A. a M.S., in data 18 settembre 2008, all’esito di procedura di riduzione del personale ai sensi della L. n. 223 del 1991 e ciò sul rilievo della omessa trasmissione della comunicazione ex art. 4, comma 9, della stessa legge alla Commissione regionale permanente tripartita della Regione Calabria, con assorbimento di ogni altra censura.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Banco di Napoli S.p.A. con quattro motivi, assistiti da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, dell’art. 4, comma 12, e dell’art. 5, comma 3, nonchè violazione e falsa applicazione delle Disposizioni sulla legge in generale, per non avere la Corte di merito considerato che la finalità della comunicazione, di cui all’art. 4, comma 9, è unica e che ogni singolo adempimento previsto dalla norma non può che essere valutato unitariamente in funzione del raggiungimento o meno dello scopo di rendere trasparente l’esercizio del potere di recesso, consentendo alle oo.ss., agli uffici del lavoro e soprattutto ai lavoratori interessati di controllare la regolarità del relativo esercizio e della scelta che lo precede. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione delle medesime norme di legge ed inoltre dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per avere la Corte ritenuto, anche incorrendo in una motivazione contraddittoria, che la necessità della comunicazione alla Commissione tripartita non fosse venuta meno in considerazione della esclusione dei lavoratori appartenenti al settore del credito dal novero degli aventi diritto all’indennità di mobilità.

Con il terzo motivo viene dedotto il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, avendo la Corte, nel valutare la rilevanza della mancata trasmissione della comunicazione ex art. 4, comma 9, alla Commissione tripartita, trascurato di considerare la peculiarità del criterio di scelta (quello della pensionabilità) convenuto in sede sindacale, criterio che esclude margini di discrezionalità e permette conseguentemente di individuare in via automatica il modo con il quale il datore di lavoro è pervenuto alla scelta del dipendente da licenziare.

Con il quarto motivo viene ulteriormente dedotta la violazione e falsa applicazione delle medesime norme già richiamate nel primo, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, per avere la sentenza impugnata omesso di considerare il fatto che la comunicazione ex art. 4, comma 9, era stata trasmessa – con l’unica eccezione della Commissione regionale tripartita della Regione Calabria – a tutti i destinatari di legge, con la conseguenza che la fattispecie concreta non era esattamente sovrapponibile all’ipotesi sanzionata dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 12.

I motivi così proposti possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.

Ciò premesso, si osserva che il ricorso è fondato e deve essere accolto.

E’, infatti, ormai consolidato l’orientamento di questa Corte, secondo il quale “in materia di licenziamento collettivo, in applicazione del generale principio della strumentalità delle formè, valido anche per il procedimento amministrativo, non può essere dichiarata l’inefficacia del licenziamento laddove, nell’ambito di una procedura svoltasi in modo corretto e adeguato alle finalità cui è preordinata per legge, risulti omessa esclusivamente la comunicazione alla Commissione regionale indicata dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, – che, in base all’art. 6 della stessa legge, svolge il compito di approvare le liste di mobilità – ed il licenziamento collettivo sia stato disposto, per riduzione del personale, da parte di una impresa non rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, i cui dipendenti, quindi, non possono beneficiare dell’indennità di mobilità” (Cass. n. 12122/2015; conformi, fra le altre: Cass. n. 13788/2015; Cass. n. 14429/2015; Cass. n. 17103/2016).

In tal senso la sentenza n. 79/2014 della Corte di appello di Napoli deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale, fatta applicazione del richiamato principio di diritto, procederà all’esame delle ulteriori questioni dedotte in giudizio e ritenute assorbite nell’omesso invio della comunicazione ex art. 4, comma 9, alla Commissione regionale tripartita.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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