Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24903 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 09/10/2018), n.24903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13366-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3187/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 18/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON e

disposta la motivazione semplificata.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con sentenza in data 23 settembre 2016 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 93/9/11 della Commissione tributaria provinciale di Parma che aveva accolto il ricorso di Z.M. contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2005. La CTR osservava in particolare che il contribuente aveva dato adeguata contro prova alla presunzione legale relativa derivante dagli accertamenti bancari espletati dall’Ente impositore, anche con riguardo ai rapporti intrattenuti dalla moglie, con specifico riguardo alla ripresa a tassazione di un accredito imputato a reddito per la vendita di un dipinto d’autore ad un acquirente britannico.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L’intimato contribuente non si è difeso.

Considerato che:

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, art. 39, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, art. 54,artt. 2727,2728 e 2697 cod. civ., poichè la Commissione tributaria regionale, anche in violazione dei principi generali sull’onere probatorio di cui all’ultima disposizione codicistica evocata, ha affermato che le contro prove offerte dal contribuente inficiano l’effetto della presunzione legale relativa fondata sulle disposizioni dei decreti sull’accertamento delle imposte reddituali e sull’IVA pure evocate.

La censura è inammissibile.

Va ribadito che:

-“Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01);

-“Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 – 01).

Lo sviluppo della censura collide radicalmente con le indicazioni sui limiti del giudizio di cassazione rivenienti dai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.

L’agenzia fiscale ricorrente infatti sostanzialmente “maschera” come violazione delle disposizioni legislative evocate una richiesta di “revisione” del giudizio meritale effettuato dal giudice tributario di appello, peraltro con piena consapevolezza e puntuale applicazione delle disposizioni medesime, sia con riguardo alla presunzione legale relativa in questione sia con riguardo al conseguente riparto dell’onere probatorio.

Specificamente in relazione alla parte principale delle riprese fiscali de quibus, la CTR emiliana ha argomentato puntualmente sull’inconsistenza della pretesa estensione di tale presunzione legale alle movimentazioni sui conti del coniuge del contribuente, avendo il medesimo efficacemente documentato trattarsi di un flusso finanziario riferibile ad un affare di stretta pertinenza del coniuge stesso (vendita di un dipinto appartenente alla di lei madre, che in tal modo la beneficiava di una donazione indiretta); ed ha comunque negato in diritto la fondatezza della “doppia presunzione” che l’Ente impositore ne vuol fare derivare ossia non solo quella della riferibilità dell’operazione all’attività professionale del contribuente, ma anche quella della lucratività per lo stesso dell’operazione medesima.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese stante la mancata difesa dello Z..

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA