Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24902 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.20/10/2017),  n. 24902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20212/2015 proposto da:

VILLA SANTA TERESA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO STALLONE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARMELO PIETRO

RUSSO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.P., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BIAGIO RICCARDO MAROTTA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE

MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 672/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/06/2015 R.G.N. 618/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’11 giugno 2015, la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Palermo, accoglieva la domanda proposta da D.P. nei confronti di Villa Santa Teresa Diagnostica per immagini e radioterapia S.r.l. nonchè nei confronti dell’INPS avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto quale previsto dal CCNL per gli studi professionali assunto come illegittimamente applicato in luogo del CCNL per il settore della sanità privata recante a riguardo una diversa e più favorevole disciplina, ordinando la reintegrazione del lavoratore e disponendo in suo favore la condanna a titolo di risarcimento danni delle retribuzioni maturate e maturande dal licenziamento alla reintegra, mentre rigettava la domanda avente ad oggetto la regolarizzazione della posizione contributiva in relazione ai denunciati omessi versamenti.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non assolto dalla Società datrice su cui gravava l’onere della prova dell’applicazione dell’invocato CCNL e, di contro, provato il regolare versamento dei contributi.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il D.. Peraltro, nelle more dell’udienza di discussione, la Società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, corredato dell’accettazione del controricorrente, di cui il Collegio ha preso atto nel corso dell’udienza stessa.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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