Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24902 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 09/10/2018), n.24902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13182/2017 proposto da:

EDIL CALMAR S.R.L., C.F. (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

Unico p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO n. 7,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TOZZI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6748/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 08/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON e

disposta la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 25 ottobre 2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dalla Edil Carmar srl avverso la sentenza n. 15108/7/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la cartella di pagamento per II.DD. ed IVA 2005 e relativo estratto di ruolo. La CTR osservava in particolare che, pur dovendosi affermare l’erroneità della sentenza appellata quanto alla preliminare statuizione di inammissibilità del ricorso introduttivo della lite basata sulla considerazione delle non autonoma impugnabilità dell’ estratto di ruolo, tuttavia era comunque causa di inammissibilità del ricorso originario stesso la sua tardività, in quanto proposto il 24 gennaio 2013, essendosi verificato l’accesso presso l’Agente della riscossione ai fini dell’acquisizione dell’atto impugnato il 18 ottobre 2012.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

L’intimato Agente della riscossione non si è difeso.

La ricorrente successivamente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il secondo motivo, da esaminarsi preliminarmente per la sua pregiudizialità logico giuridica, – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19,21, poichè la CTR ha affermato l’inammissibilità, per tardività, del ricorso introduttivo della lite.

La censura è fondata.

Premesso il principio di diritto, cui il Collegio aderisce, che “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015, Rv. 636309-01), va ribadito che “In tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l’esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell’avvenuta conoscenza dell’atto enunciativo della pretesa tributaria” (Sez. 5, Sentenza n. 13584 del 30/05/2017, Rv. 644356-02).

Il giudice tributario di appello non si è pienamente attenuto al principio di diritto di cui a quest’ultimo arresto giurisprudenziale.

Infatti, se per un verso ha correttamente affermato la sussistenza di un termine decadenziale anche nel caso – qual è indubbiamente quello di specie – di impugnazione meramente facoltativa, ha tuttavia mal giudicato in rito esaminando la fattispecie processuale concreta, con particolare riguardo alla fissazione della decorrenza del termine stesso ossia appunto secondo detto arresto giurisprudenziale “la data dell’effettiva conoscenza dell’atto enunciativo della pretesa tributaria”. Risulta invero dagli atti (estratto del ruolo, doc. 3 della ricorrente), che tale conoscenza deve farsi coincidere con la data del 9 gennaio 2013, che è quella in cui l’atto impugnato è stato rilasciato alla società contribuente, non quella, erroneamente, ritenuta dalla CTR dell’avvenuto accesso presso l’Agente della riscossione al fine della presentazione della relativa richiesta (18 ottobre 2012).

Pertanto, essendo il ricorso introduttivo della lite stato proposto il 23 gennaio 2013 (v. sentenza impugnata), lo stesso deve senza dubbio considerarsi tempestivo.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo motivo, assorbito il primo motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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