Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24902 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. III, 06/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28684-2019 proposto da:

A.M.G., Avv. GIULIO MARABINI, con recapito di posta

elettronica giulio.marabini-ordineavvocatiforlicesena.org;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

19/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, A.M.G., è cittadino (OMISSIS), della regione dell'(OMISSIS).

Ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese per evitare una rappresaglia ingiusta nei suoi confronti. Egli lavorava quale autista in una ditta di trasporti, quando il suo capo è stato accusato di avere intascato un corrispettivo in modo illegittimo, circostanza che ha indotto i truffati a rivolgersi al ricorrente per individuare il responsabile, ed in seguito a sequestrare la zia del ricorrente per indurlo a recuperare la refurtiva o consegnare il responsabile. Per sfuggire dunque all’azione violenta di costoro, il ricorrente è andato via dal Pakistan raggiungendo infine l’Italia.

Ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e del diritto al permesso per motivi umanitari.

La Commissione Territoriale non ha creduto al suo racconto ed ha rigettato la richiesta, decisione questa confermata dal Tribunale di Bologna.

A. ricorre con due motivi. Non v’è costituzione del Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata. Il Tribunale di Bologna conferma il giudizio di inverosimiglianza del racconto del ricorrente, giudizio che preclude, quanto alla richiesta di protezione, ogni altra valutazione, ogni altro accertamento salvo quello volto a riconoscere la protezione internazionale, previa verifica della esistenza di un conflitto armato generalizzato tale da costituire pericolo per il richiedente.

L’accertamento cosi fatto secondo la corte di merito è negativo, non presentando la (OMISSIS) ed in particolare la regione dell'(OMISSIS), una situazione tale da potersi ritenere di conflitto generalizzato e pericoloso per i civili.

Quanto alla protezione umanitaria la corte, da un lato, esclude che il ricorrente abbia raggiunto un livello di integrazione, per altro verso che il rimpatrio possa pregiudicare il livello di diritti acquisiti o sperati.

2.- Il ricorrente propone due motivi.

Con il primo motivo lamenta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 14.

La decisione impugnata è censurata sotto due aspetti. Quanto al primo, ritiene il ricorrente che la valutazione della situazione reale del Paese di provenienza debba farsi con riferimento a tutto il territorio nazionale e non già limitandola, come invece ha fatto il Tribunale, alla regione di origine del richiedente.

Quanto al secondo, ed atteso il giudizio di inverosimiglianza del racconto, si assume che la non credibilità della versione dei fatti attribuita al ricorrente non impedisce, al contrario di quanto ritenuto dalla corte di merito, una valutazione della situazione reale del paese, nei termini in cui la richiede il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione alla protezione sussidiaria.

Il motivo è infondato.

Intanto, partendo dal secondo aspetto, la corte di merito non ha affatto affermato che il giudizio di inverosimiglianza preclude la valutazione della situazione rilevante ex art. 14 cit., ed anzi, quella valutazione essa effettua espressamente (p. 3, in applicazione del criterio indicato da Corte di Giustizia EU 456 del 2009), escludendo l’esistenza di un conflitto armato che possa presentare pericoli per i civili in caso di rimpatrio.

Quanto all’ambito invece di tale valutazione, a parte la circostanza che la corte di merito fa riferimento all’intero territorio della (OMISSIS) per escludere situazioni di generalizzato conflitto (p. 3-4), a parte ciò, è comunque corretta una valutazione della situazione reale fatta con riferimento all’area o alla regione di provenienza del richiedente, che, se sicura, di suo, rende irrilevante la insicurezza del resto del territorio nazionale (Cass. 18540/ 2019).

3.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Ritiene il ricorrente che la corte di merito non abbia adeguatamente valutato la sua situazione personale ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, ed, in particolare non abbia valutato nè il livello di integrazione raggiunto in Italia (trascurando di considerare i documenti offerti) nè la situazione del paese di provenienza.

Il motivo è infondato.

Il giudizio circa il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari è rimesso ad una clausola generale (i seri motivi di carattere umanitario) che va integrata nel caso concreto secondo le indicazioni delle sezioni unite di questa corte (Cass. Sez. U n. 29459/ 2019) comparando da un lato il livello di integrazione raggiunto in Italia, e dall’altro la situazione del paese di provenienza, onde verificare se essa sia tale da privare, in caso di rimpatrio, il richiedente dei diritti acquisti con quella integrazione.

Il tribunale ha correttamente effettuato questo giudizio, escludendo un livello di integrazione rilevante sulla base delle allegazioni fatte dallo stesso ricorrente (frequenza di corsi di italiano, ed attività di volontariato), e per altro verso, come già detto, escludendo che la situazione della regione di provenienza possa incidere su questo minimo livello in senso negativo, ritenuto peraltro non sufficiente a configurare una rilevante integrazione sociale.

Si tratta di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del Tribunale e censurabile solo per difetto di motivazione.

Il ricorso va rigettato

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

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