Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24902 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 04/10/2019), n.24902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25453-2017 proposto da:

G.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONIO SGARRELLA, CRESCENZO RUBINETTI;

– ricorrente –

contro

G. S.P.A., MG1 S.R.L.; in persona dei rispettivi presidenti

pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, VIALE MAZZINI, 40,

presso lo studio dell’avvocato MARIA LIMONGI, rappresentate e difese

dall’avvocato MAURO BATTISTELLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1172/2017 della CORTE DI APPELLO DI TORINO,

depositata il 25/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

LA CORTE CONSIDERATO

che in data 13 giugno 2019 G.A.A. ha depositato “atto di rinuncia al ricorso per cassazione”, con “i provvedimenti consequenziali in punto di compensazione delle spese del giudizio” medesimo;

che in data 21 giugno 2019 la s.p.a. G. e la s.r.l. MG1 hanno dichiarato di accettare tale rinuncia, “con ogni conseguenza in termini di estinzione del giudizio”.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione, compensate tra le parti le spese relative.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 9 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 4 ottobre 2019

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