Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24901 del 20/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.20/10/2017),  n. 24901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12863/2012 proposto da:

D.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 175, presso la DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE

ITALIANE, rappresentata e difesa dall’avvocato VITA TOSCANO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 925/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 23/11/2011 R.G.N. 238/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per inammissibilità, in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato GERARDO RUSSILLO;

udito l’Avvocato VITA TOSCANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 23 novembre 2011, la Corte d’Appello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Salerno, rigettava la domanda proposta da D.V. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento del carattere definitivo dell’assegnazione, in qualità di direttore, dall’ufficio di (OMISSIS), in precedenza diretto, a quello di (OMISSIS), con conseguente revoca della successiva riassegnazione all’ufficio di Tramonti e risarcimento del danno per l’illegittimo trasferimento.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto erronea la valutazione operata dal primo giudice delle risultanze istruttorie attestanti, secondo il convincimento maturato dalla Corte predetta, l’originaria volontà della Società di disporre il distacco temporaneo del dipendente presso l’ufficio di Pagani, in quanto finalizzato allo svolgimento delle attività inerenti il passaggio di gestione dal precedente al designando direttore ed a tale incombenza limitato, sia pur solo implicitamente.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il D., affidando l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, la Società.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della circolare n. 446 del 1.10.2006 prot. N. 3230/06, in una con il vizio di motivazione, imputa alla Corte territoriale il travisamento della disciplina aziendale, intesa a distinguere, anche dal punto di vista terminologico, i passaggi definitivi da quelli temporanei (passaggi “di gestione” i primi e passaggi “di cassa” i secondi) e delle dichiarazioni testimoniali relative alla sua applicazione nel caso concreto.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 37 del CCNL di settore 11.7.2003 in una con il vizio di motivazione, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ed incongruamente escluso la qualificazione del provvedimento aziendale come trasferimento e l’applicabilità nella specie della relativa disciplina.

I due motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, risolvendosi l’impugnazione – stante l’inconfigurabilità del vizio di violazione di legge in relazione ad una circolare aziendale interna, che chiaramente riveste carattere negoziale e l’impossibilità di desumere da questa la qualificazione giuridica, in termini di trasferimento o distacco, dei provvedimenti di gestione del rapporto del ricorrente assunti nell’occasione dalla Società datrice – nell’opporre una propria lettura di quei provvedimenti all’interpretazione che dei medesimi ha accolto la Corte territoriale valendosi dei criteri di ermeneutica contrattuale secondo un percorso logico-giuridico che qui, appunto per il travisamento della natura giuridica della richiamata circolare, neppure è stato fatto oggetto di specifica censura.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA