Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24901 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24901 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale è dcmiciliata in Rama in via dei
Portoghesi n. 12;

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– ricorrente contro

STERNBERG CORA NANEITE, rappresentata e difesa dall’avv. Cataldo

D’Andria, presso il quale è elettivarrente dcmiciliato in Rema al
viale Regina Margherita n_ 262-264;
– controricorrente

avverso la sentenza della Carmissime tributaria regionale
del Lazio n. 73/21/06, depositata il 18 luglio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20 febbraio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avv. Cataldo D’Andria per la contro ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Care, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 06/11/2013

reddito sociale
annullamento
dell’accertamento
– giudicato

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cAssazione,
sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della
°ammissione tributaria regionale del Lazio Che, rigettandone
l’appello, ha confermato l’annullamento degli avvisi di
accertamento, notificati a Cbra Manette Sterriberg, can i quali
era stata rettificata la dichiarazione dei redditi della
contribuente per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991, in relazione
alla partecipazione nello studio medico associato Prof.
Il giudice d’appello, rilevato infatti che la contribuente
aveva documentato l’annullamento, ad opera della (.2R in sede di
rinvio con la sentenza n. 68/05/02 del l° gennaio 2002, degli
avvisi di accertamento a carico dell’associazione professionale
Studio Pansadoro, osservava care la quota di partecipazione a
carico della Sternberg ai fini dell’IRPEF, oggetto della presente
controversia, discendeva automaticamente dalla detta sentenza, ed
era pertanto pari all’imponibile dichiarato, essendo stati
annullati i vari avvisi di accertamento emessi dall’ufficio.
La contribuente resisteva con cantroricorso, illustrato con
successiva memoria.
La causa, già fissata per l’adunanza nella camera di
consiglio del 5 maggio 2009, era rinviata a nuovo ruolo in attesa
della decisione sull’impugnazione in sede di legittimità (rgn.
6807/05) della decisione relativa all’accertamento del reddito
dello Studio associato.
In prossimità dell’udienza pubblica la Sternberg depositava

memoria cui allegava la sentenza di questa Corte n. 14961 del
2010 can la quale si rendeva definitivo l’annullamento

degli

avviwi di accertamento del reddito dello Sudi° medico mmneiato
PLof. Pensadoro per gli anni dal 1998 al 1991.

Numi DELLA DECISIONE
con

il primo motivo, denunciando violazione e falsa

applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.,

l’amministrazione

ricorrente assume che l’annullamento

dell’avviso di accertamento emesso nei confronti
dell’associazione professionale non potrebbe esplicare effetti
nel giudizio avverso l’avviso di accertamento, ai fini
dell’IRPEF, del reddito di partecipazione dell’associato qualora,

2

Panaminm

come nella specie, non si sia formato il giudicato sul detto
primo annullamento, per essere stata impugnata in cassazione la
relativa sentenza della CTR.
Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione.
Il ricorso va disatteso.
Il Collegio non ha infatti motivo di discostarsi del ille
considerazioni che seguono, svolte da questa Corte con la
sentenza n. 23063 del 2012 in una controversia del tutto analoga.
del reddito per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991 emessi nei
confronti dello Studio associato Prof. Vita Pansadoro, dai quali,
ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 22 diceffibre 1986, n. 917, erano
originati “per trasparenza” gli avvisi nei confronti di Cora
Nanette Sternberg oggetto del presente giudizio, si deve altresì
far derivare l’annullamento di questi ultimi atteso il rapporto
di stretta dipendenza pregiudiziale tra gli uni e gli altri atti
impostivi, e quindi anche indipendentemente dalla circostanza che
nei rispettivi giudizi le parti siano state ovviamente differenti
(Cass. n. 17368 del 2009, n. 14014 del 2007, n. 14696 del 2006).
Il giudicato esterno, è appena il caso di ricordare, deve esser
rilevato d’ufficio anche quando si sia formato successivamente
alla pronuncia impugnata: e nel caso consegua a una sentenza
della Corte di Tassazione, care avvenuto nella specie, alla sua
ricerca questo giudice deve provvedere anche autonomamente, sulla
scorta ad esempio della raccolta ufficiale di massime e pronunce,
per evitare il contrasto di giudicati ed al fine di attuare la
funzione namofilattica che le è propria (Cass. n. 30780 del
2011).
Alla produzione di un giudicato successivamente formatosi,
del resto, non è comunque di ostacolo il divieto dell’art. 372
cod. proc. civ., norma che è soltanto riferibile a documenti alle
potevano esser prodotti nelle fasi di merito (Cass. n. 26041 del
2010, n. 5360 del 2009).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nella natura della controversia e nella specificità della
fattispecie vanno ravvisati i giusti motivi che inducano a
compensare le spese del giudizio.
P . Q ./IL

3

Dal definitivo annullamento degli avvisi di accertamento

La Corte rigetta il ricorso.

“gSrNTE REGISTm Ann*
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Al SE N:A 1Eu,
N. 131 TA?,.
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Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2013.

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