Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24901 del 06/01/2016

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 06/12/2016), n.24901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27835/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.N.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. CORVISIERI

46, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CAVALIERE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO VIRGILLO

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 12/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di D.N.C. (medico convenzionato col SSN, che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza con la quale la C.T.R. della Toscana, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni 2004/2006, riformava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso del contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deducendo violazione di legge e vizio di motivazione la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano considerato nè il lavoro presso lo studio del contribuente di una segretaria part time (lavoro dipendente e non occasionale) nè le notevoli spese sostenute dal contribuente per beni strumentali.

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) ha ripetutamente affermato che la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (v. tra le altre Cass. nn. 10240 del 2010, 1158 del 2012, 13405 del 2013).

Inoltre recentemente le sezioni unite di questa Corte (ma, in parte, anche alcune precedenti sentenze dalla sesta sezione tributaria) hanno affermato che il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (v. per tutte SU n. 9451 del 2016).

Il ricorso deve essere pertanto respinto. Poichè la giurisprudenza delle sezioni unite da ultimo citata è successiva alla proposizione del ricorso si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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