Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24900 del 20/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.20/10/2017), n. 24900
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20375-2015 proposto da:
FARMALABOR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, pressa lo
studio dell’avvocato FRANCESCO GHERA, rappresentata e difesa
dall’avvocato DOMENICO GAROFALO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
R.S.;
– intimato –
Nonchè da:
R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. PISTELLI,
4, presso lo studio dell’avvocato MARIO GERUNDO, rappresentato e
difeso dagli avvocati GIACOMO QUAGLIARELLA, NICOLA LIBERO ZINGRILLO,
giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
FARMALABOR S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1184/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 23/06/2015 R.G.N. 3403/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/06/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per cessazione della materia del
contendere.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Trani, ha accolto la domanda proposta da R.S. nei confronti della Farmalabor s.r.l. ed ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimatogli oralmente in data 29 febbraio 2008 ordinando la riassunzione e condannando la società a corrispondergli le retribuzioni maturate dal recesso al ripristino del rapporto ed alla regolarizzazione contributiva, confermando la sentenza per la parte non impugnata e condannando la società alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre la Farmalabor s.r.l. che articola tre motivi. Resiste con controricorso R.S. e propone ricorso incidentale con il quale si duole del mancato riconoscimento, sulle somme dovute, degli accessori ai sensi dell’art. 429 c.p.c..
3. In prossimità dell’udienza fissata per la discussione il ricorrente ha depositato il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti davanti al giudice della sezione lavoro del Tribunale di Trani in data 6 giugno 2017 con il quale sono state definite tra le parti le controversie tra loro pendenti e definita ogni questione inerente il rapporto di lavoro tra le stesse intercorso. Le parti poi hanno convenuto di compensare le spese legali.
5. Ne consegue che, in conformità a quanto dalle parti convenuto, il presente procedimento va definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017