Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24900 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 09/10/2018), n.24900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3422/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.IMM S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato RAFFAELE FIORESTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2903/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 08/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON e

disposta la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 7 luglio 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 2168/1/15 della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che aveva accolto il ricorso della F.IMM srl contro il diniego di rimborso IVA 2012. La CTR osservava in particolare che la genericità dei motivi di gravame, sostanziati nella mera riproposizione delle difese agenziali di prime cure, doveva appunto considerarsi causa essenziale e dirimente della sua inammissibilità.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente, la quale successivamente ha depositato due memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, poichè la CTR ha dichiarato l’inammissibilità del suo appello, nonostante che con il medesimo fossero state rilevate specifiche e concrete critiche meritali alla sentenza appellata, quindi sussistendo il requisito della “specificità” dei motivi del gravame.

La censura è fondata.

Va dirimentemente ribadito che “Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 (Sez. 6-5, Ordinanza n. 7369 del 22/03/2017, Rv. 643485-01; v. nello stesso senso Sez. 6-5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624-01, Sez. 6-5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014, Rv. 631559; Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012, Rv. 621983-01).

La sentenza impugnata è univocamente contrastante con il principio di diritto riveniente da tale arresto giurisprudenziale e merita dunque la cassazione, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

Quanto poi alla eccezione di giudicato interno sollevata dalla controricorrente, ne va rilevata la manifesta infondatezza.

Diversamente da quanto sostenuto dalla società contribuente, come emerge dagli atti dei gradi di merito, coerentemente a quanto esposto nella narrativa di ricorso, con il gravame agenziale si è chiesto, anche, di riesaminare il capo della sentenza della CTP di Catanzaro riguardante l’esatta individuazione della tipologia di attività economica svolta dalla società medesima.

In particolare si è affermata l’erroneità giuridico processuale della pronuncia gravata, poichè la stessa, decidendo sul merito di tale questione, ha violato la preclusione riguardante i “motivi nuovi” di impugnazione dell’atto oggetto della lite, eccepita in prime cure, essendo tale questione stata proposta dalla contribuente successivamente al ricorso introduttivo della lite stessa.

Quindi lungi dal ritenersi formato il giudicato interno sulla questione de qua, nel perimetro dell’ error in judicando come sopra rilevato dev’essere pertanto inclusa anche l’omessa pronuncia della CTR su tale evidentemente specifico – motivo di gravame.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al dedotto motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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