Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24900 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. III, 06/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28541-2019 proposto da:

B.J., rappresentato e difeso dall’Avv. MICHELE CIPRIANI e

domiciliato ai fini del presente procedimento presso la casella PEC

michele.cipriani-firenze.pecavvocati.it;

– ricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE BOLOGNA;

– intimata –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

19/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, B.J., è cittadino del (OMISSIS). Racconta di essere fuggito da quel paese per evitare un grave pericolo alla sua persona, scaturito da una vicenda personale: il padre era proprietario di una mandria di buoi, la cui proprietà era però rivendicata da alcuni familiari (in particolare dal fratello del padre), i quali ricorrevano spesso a minacce ed atti di violenza per impossessarsene, fino a quando, agendo in modo stregonesco, hanno procurato una malattia mortale al padre, deceduto di li a poco; stessa sorte è toccata al fratello. Essendo dunque lui l’erede rimasto ha temuto di avere la stessa sorte, ed è dovuto fuggire via, passando per la Libia, dove ha per un pò lavorato prima di essere trattenuto in condizioni di schiavitù.

Ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, di quella sussidiaria e del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Commissione territoriale ha rigettato la domanda ritenendo non credibile il suo racconto.

Questo giudizio è stato confermato dal Tribunale di Bologna.

Ricorre il B. con due motivi. Non v’è costituzione del Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- La ratio della decisione impugnata.

Il Tribunale ha ritenuto inverosimile il racconto del ricorrente, soprattutto in ordine alle cause della morte del padre e del fratello, indicate da B. in atti di stregoneria dei parenti avversi. Ha comunque ritenuto che, ai fini della protezione sussidiaria non vi siano situazioni di conflitto generalizzato in (OMISSIS), tali da porre in pericolo la vita dei civili; infine che il livello di integrazione raggiunto in Italia non fosse sufficiente al riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

p..- Il ricorrente propone due motivi di ricorso.

p..- Con il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 5 del 2008, art. 2 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 oltre che omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, quanto alla protezione sussidiaria.

Ritiene il ricorrente che il giudice di merito non ha adeguatamente valutato la situazione esistente in (OMISSIS), che andava verificata prescindendo peraltro dal motivo che ha indotto il ricorrente a fuggire.

B. cita dunque alcune fonti (tra cui Amnesty International) e decisioni di merito da cui risulta una situazione in (OMISSIS) di negazione totale dei diritti civili fondamentali, nonostante il cambio di governo di recente avutosi. Ravvisando in ciò una violazione del dovere di cooperazione imposto al giudice in questo tipo di controversie (D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8), il ricorrente ritiene che la corte ha fatto violazione della regola, imposta peraltro dalla Corte di Giustizia UE (n. 465 del 2009), per cui non occorre la prova di un pericolo individualizzato, ossia la prova che il ricorrente interessato personalmente, a causa di una sua situazione soggettiva al pericolo, essendo sufficiente la dimostrazione di un conflitto generalizzato che è fonte di pericoli per il cittadino in quanto tale, a prescindere dalla sua condizione soggettiva.

p..- Il motivo è infondato.

Intanto va evidenziato che il racconto del ricorrente non è stato ritenuto credibile, e non vengono addotte ragioni per contestare questo giudizio. Va ribadito che in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018; Cass. 28862/2018; Cass. 33858/2019). Questa regola trae argomento dal fatto che la credibilità del racconto serve a poter effettuare una individualizzazione dell’accertamento, ossia ad accertare le condizioni del diritto alla protezione non in astratto, ricavandole semplicemente dalla situazione del paese di origine, bensì in concreto, ossia tenendo conto della condizione personale del ricorrente, vale a dire di quanto costui rischia come individuo, per la sua personale situazione.

Il giudizio di credibilità è un giudizio di fatto, non censurabile in Cassazione, se non per difetto di motivazione (Cass. 3340/2019).

Vero è che la non credibilità del racconto può non escludere un esame della situazione del paese di rimpatrio, al fine di verificare se ricorrano i presupposti della L. n. 251 del 2007, art. 14 ossia per valutare, anche alla luce della giurisprudenza Europea (Corte Giust. n. 465 del 2009), se vi sia un conflitto armato generalizzato fonte di pericoli per civili, a prescindere dalla loro situazione personale, che in tal modo ha poco rilevanza che sia credibile o meno.

Ma è anche vero che questa valutazione va effettuata tenendo presente che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 18306/2019).

La corte ha effettuato questa valutazione correttamente riferendosi a fonti valide.

Del resto, la stessa ampia disamina contenuta nel ricorso e la relativa ricognizione di altri ed ulteriori fonti, dimostra quanto accertato dalla corte che, cioè, vi sono pericoli violazione di diritti fondamentali, ma non di conflitto armato generalizzato tale da poter riguardare ogni civile in quanto tale.

p..- Con il secondo motivo viene denunciata violazione del D.Lgs. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5. Ed anche qui si denuncia omesso ed insufficiente esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il motivo riguarda la c.d. protezione umanitaria.

Secondo il ricorrente, la corte non ha compiuto in modo adeguato l’accertamento in ordine al livello di integrazione raggiunto dal ricorrente, evitando di comparare tale condizione con la situazione del paese di rimpatrio.

p.. Anche questo motivo è infondato.

Il Tribunale ha in realtà ritenuto che il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente, sulla base di quanto da questi documentato, non è tale da potersi dire che si è veramente integrato e che ha acquisito diritti che il rimpatrio in (OMISSIS) possa far perdere, osservando come il ricorrente abbia documentato solo un contratto a tempo determinato come bracciante agricolo e come, per contro, la sua intera famiglia, moglie e figli, sia ancora in (OMISSIS), costituendo ciò ulteriore ragione di insussistenza del pericolo di perdere i diritti acquisiti (p. 9). Dunque, la valutazione comparativa è stata effettuata secondo i criteri previsti da questa corte.

Il ricorso va rigettato.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

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