Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2490 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22310-2010 proposto da:

S.M., (C.F. (OMISSIS)), S.G. (C.F. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. LIUZZI 23, presso

l’avvocato STEFANIA PETRUZZINO, rappresentati e difesi dall’avvocato

FERDINANDO FRATTULINO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

INTESABCI GESTIONE CREDITI S.P.A., (p.i. (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza n. 652/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M. e S.G. proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti ed in favore della Banca Commerciale ed avente ad oggetto gli importi non pagati contenuti in effetti cambiari agrari. A sostegno dell’opposizione deducevano che gli effetti cambiari in questione non potevano essere azionati in quanto non scaduti godendo dei benefici contenuti nella L. n. 185 del 1992 e della proroga della loro scadenza prevista nella L. n. 250 del 1993, art. 8 quater nonchè per gli effetti della L. n. 237 del 1997.

Il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione. La Corte d’Appello di Bari l’ha invece accolta sulla base delle seguenti argomentazioni:

– La L. n. 237 del 1993 prevede per le aziende colpite da calamità per tre annate agrarie, nel periodo 1980 – 1992 possano essere erogate le provvidenze di cui alla L. n. 31 del 1991. Per consentire tale finalità le cambiali agrarie scadute fino al 31 dicembre 1992 sono prorogate ex lege fino al 31/12/94.

– La proroga è funzionale alla concessione dei prestiti decennali di soccorso con il concorso della Regione Puglia nel pagamento degli interessi sulla rata prorogata ma gli istituti di credito non sono obbligati a concedere tali benefici avendo la facoltà di valutare il merito creditizio del richiedente.

– La documentazione prodotta dall’appellato ha solo ad oggetto il nulla osta regionale in merito alla concessione di finanziamenti di soccorso decennali relativi a provvidenze diverse in materia agricola che peraltro l’istituto di credito non è tenuto a contrarre.

– L’orientamento della giurisprudenza di legittimità univocamente nel senso dell’insussistenza dell’obbligo dell’istituto di credito nel concedere il predetto finanziamento.

– Infine la richiesta proroga non può concedersi perchè le cambiali in questione sono scadute rispettivamente il 30/9/90 e il 30/10/90 e la loro scadenza è già stata prorogata al 30/9 – 30/10/1992 in forza della L. n. 198 del 1985 come si apprende dalla stampigliatura nel retro delle cambiali stesse.

– Deve, pertanto, escludersi l’ulteriore proroga di 24 mesi ex L. n. 237 del 1993 dal momento che la L. n. 185 del 1992 prevede all’art. 4 che le scadenze possano essere sospese una sola volta e per non più di 24 mesi. I nulla osta regionali prodotti riguardano finanziamenti presumibilmente richiesti nel 1991 e comunque posteriori alla scadenza delle cambiali, con esclusione dell’applicabilità della L. n. 237 del 1993, art. 2, comma 17 bis.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione M. e S.G. affidandosi a due motivi.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 198 del 1985, art. 8 connesso con il D.M. Agricoltura e Foreste 2 agosto 1990 nonchè del D.L. n. 207 del 1990; del D.L. n. 367 del 1990 convertito nella L. n. 31 del 1991, rafforzato dalle successive L. n. 237 del 1993 e L. n. 250 del 1993. Viene altresì dedotto l’assoluto omesso riferimento alla normativa UE in base all’art. 234 del Trattato CEE. In concreto viene evidenziato che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto, alla luce della normativa sopra evidenziata non obbligatoria la concessione dell’ulteriore proroga, essendo state inoltrate le dovute richieste ed il conseguente nulla osta.

Le cambiali in questione erano oggetto di cumulo di benefici. Il primo beneficio consisteva nella proroga fino al 30/10/92; il secondo nell’ulteriore proroga fino alla concessione dei finanziamenti di soccorso decennali per i quali era stato rilasciato nulla osta. I ricorrenti dovevano ritenersi titolari di un diritto soggettivo all’ottenimento della proroga.

La mancata concessione di crediti agevolati da parte degli istituti di credito costituisce abuso di posizione dominante effettuata in violazione delle leggi sopracitate ed in particolare della L. n. 237 del 1993.

– Sussiste anche la violazione del Trattato CEE ed in particolare degli artt. 87 ed 89 in quanto le provvidenze in questione sono aiuti di stato compatibili con la normativa europea.

– Ne consegue che il riconoscimento del finanziamento richiesto non era subordinato alla stipula di un negozio di diritto privato ma pubblico in quanto l’istituto di credito era obbligato a concederlo, previa concessione della proroga.

La censura deve ritenersi inammissibile per la novità e la non pertinenza con la ratio decidendi della sentenza impugnata per quanto riguarda il richiamo ai principi del diritto dell’Unione Europea sugli aiuti di stato ed alle norme del Trattato UE, nonchè in ordine all’abuso di posizione dominante.

E’ manifestamente infondata in ordine ai profili rimanenti. L’oggetto del giudizio è il contestato diritto alla concessione di un’ulteriore proroga delle scadenze delle cambiali agrarie in oggetto dopo il 30/10/92. Il differimento della scadenza originaria era stato determinato, sulla base dell’esame svolto in fatto insindacabilmente dalla Corte d’appello sui titoli in contestazione, dall’applicazione della L. n. 198 del 1985, così risultando dalla stampigliatura apposta sul retro di essi. La successiva dilazione temporale, ritenuta fondata sulle L. n. 31 del 1991 e L. n. 227 del 1993, non può essere applicata in virtù della mera richiesta di un ulteriore finanziamento ancorchè seguito da nulla osta regionale, essendo necessario il consenso alla sua concessione dell’istituto di credito, nella specie insussistente. Al riguardo si richiama il consolidato orientamento di questa Corte così massimato:

In tema di credito agrario, in relazione alle provvidenze previste dal D.L. 6 dicembre 1990, n. 367, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 gennaio 1991, n. 31, deve distinguersi il diritto alla provvidenza pubblica, il quale sorge, nei confronti del soggetto pubblico, in base alla legge, ed i cui presupposti sono accertati dal soggetto pubblico stesso, dal diritto al credito agrario, il quale, invece, sorge esclusivamente dal negozio di diritto privato concluso nell’ambito di un rapporto paritario tra l’imprenditore agricolo e la banca: pertanto, non è configurabile, in capo all’imprenditore agricolo richiedente, un diritto potestativo al finanziamento nei confronti dell’istituto di credito, la cui posizione resta, per converso, negozialmente autonoma all’atto di determinarsi o meno alla concessione del finanziamento, non avendo su di essa incidenza alcuna la prevista garanzia del fondo interbancario, che costituisce un’obbligazione accessoria e sussidiaria rispetto a quella assunta dal debitore principale e non dà luogo all’automatica sostituzione dell’obbligazione di quest’ultimo, la cui solvibilità quindi la banca autorizzata e tenuta a verificare, al fine di deliberare o meno l’erogazione del finanziamento. (Cass. 19689 del 2009; in precedenza 8303 del 2001 e 3673 del 2006).

Come evidenziato nei principi stabiliti da questa Corte, l’esistenza delle condizioni fattuali per la concessione di un finanziamento nell’ambito delle provvidenze connesse al credito agrario, previste dalle leggi richiamate dalla parte ricorrente, non fanno sorgere alcun diritto potestativo nei confronti dell’istituto bancario che rimane libero di non disporne l’erogazione. La mancata concessione elide l’accesso ai benefici collaterali, quali la proroga delle scadenze relative a debiti cambiari già contratti etc. Gli indici normativi ricavabili anche dalle norme invocate dalle parti ricorrenti sono univoci nello stabilire un’interrelazione causale necessaria tra la concessione di un nuovo finanziamento e la proroga delle scadenze “delle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell’azienda agricola, ancorchè scadute e non pagate o con scadenze già prorogate o in corso di proroga” (L. n. 31 del 1991, art. 4). Soltanto la preventiva concessione del finanziamento “di soccorso” decennale previsto dal citato art. 4 determina l’applicazione della proroga della scadenza, non verificandosi alcun effetto automatico dilatorio per la sola entrata in vigore della norma. Il medesimo meccanismo governa l’applicabilità della proroga prevista dalla L. n. 237 del 1993, art. 17 bis. Anche in questa ipotesi, nell’ipotesi di calamità naturale per tre annate agrarie. può essere erogato il finanziamento di soccorso decennale ex art. 4 sopracitato con proroga “automatica” biennale delle scadenze e sospensione dei procedimenti esecutivi.

Peraltro, nella specie, l’applicazione del regime peculiare proprio della L. n. 237 del 1993, art. 17 bis viene invocato senza neanche allegare la ricorrenza della conditio facti richiesta dalla norma.

In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del principio della soccombenza per avere la Corte d’Appello disposto la compensazione delle spese processuali del grado.

Il rigetto di questa censura consegue eziologicamente dalla reiezione della prima.

Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 3000 per compensi: Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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