Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2490 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16180-2017 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA ENNA, con

domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato PATTI

PIETRO;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 783/2017 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CALTANISSETTA, depositata il 06/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La società Riscossione Sicilia s.p.a.- agente della riscossione per la Provincia di Enna – propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 783/7/2017, che, respingendo sia l’appello dalla stessa proposto, che l’appello incidentale, ha dichiarato ammissibile il ricorso originario della contribuente avverso il preavviso di fermo e le sottese cartelle esattoriali afferenti a crediti diversi, notificato il 14.11.2012, nonostante fosse stato spedito in busta chiusa.

In particolare, la CTR ha confermato la decisione della CTP di Caltanisetta, la quale aveva affermato che qualora si scelga, come nella specie, di notificare il ricorso mediante spedizione postale in busta chiusa, e non in plico senza busta, per il computo del termine di decadenza occorre far riferimento, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, alla data di spedizione e non a quella di ricezione come affermato dalla società di riscossione, per cui, il ricorso risultava spedito per la notifica nel termine.

La contribuente non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.Con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, e art. 20, commi 2 e 21, la ricorrente censura la decisione di appello per aver ritenuto determinante, ai fini della decadenza dal termine per la notifica del ricorso introduttivo, la data di spedizione del ricorso introduttivo inviato con raccomandata in busta chiusa, anzichè quella della ricezione della raccomandata, nella specie successiva al termine di decadenza.

3. Con la seconda censura, la società deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20 e 21, ex art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ricezione del ricorso da parte dell’ufficio in data 15.03.2013) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, svolgendo analoghe difese con riferimento alla intempestività del ricorso introduttivo notificato a mezzo posta in busta chiusa anzichè senza busta.

4. I motivi che possono essere scrutinati congiuntamente, involgendo le medesime questioni, sono destituiti di fondamento.

Questa Corte ha chiarito come ne processo tributario “la regola secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell’atto, anzichè a quella della sua ricezione da parte del destinatario, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta anzichè in piego, come previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma; poichè, infatti, la prescrizione relativa all’invio in piego è volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all’individuazione dell’atto notificato, ove nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l’effettiva corrispondenza tra l’atto contenuto nella busta e l’originale depositato ai sensi dell’art. 22, non vi è ragione di discostarsi dalla predetta regola, che costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario” (Cass. n. 915 del 2006, n. 15309 del 2014; Cass. n. 9820 del 2016). La prescrizione relativa all’invio in piego senza busta è volta esclusivamente a conferire certezza, in ordine all’individuazione dell’atto notificato. Per cui, ove nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l’effettiva corrispondenza tra l’atto contenuto nella busta e l’originale depositato ai sensi dell’art. 22, non vi è ragione per non applicare il principio del doppio termine di notifica, individuando il perfezionamento della stessa, per quanto concerne il decorso dei termini per il notificante, alla data di spedizione, anzichè a quella di ricezione.

5. Il ricorso deve essere pertanto respinto.

In mancanza di attività difensiva della contribuente, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per i versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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