Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2490 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI

LIVIA, rappresentato e difeso dall’avvocato QUERCIA LUIGI, giusta

procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di BARI del 14.11.07, depositata il 28/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO

MATERA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, nella quale la parte erariale resiste con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi avverso la sentenza della CTR di Bari in quanto fondata sullo scostamento tra i compensi dichiarati dal contribuente e i compensi derivanti dall’applicazione dei parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, stabiliti in base al regolamento D.P.C.M. del 1996 del quale viene eccepita l’illegittimità per mancanza del parere del Consiglio di Stato. Si eccepisce ulteriormente l’infondatezza della pretesa impositiva basata su meri parametri presuntivi nonchè il contrasto con l’art. 2909 c.c., non avendo il giudice d’Appello tenuto conto del giudicato esterno formatosi in merito ad un differente periodo d’imposta. La parte erariale resiste con controricorso.

Il ricorso si rivela manifestamente infondato. In merito alla prima censura, si ribadisce che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la procedura speciale di approvazione dei parametri previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181, in quanto derogatoria rispetto a quella statuita dalla L. n. 400 del 1988, art. 17, non necessita del preventivo parere del Consiglio di Stato (Cass. n. 27655 e 27656/08; 3289 e 3290/09). Il secondo motivo appare parimenti infondato essendo pacificamente ammesso il ricorso a presunzioni in materia tributaria purchè non irragionevoli, fondate su indizi concretamente rivelatori di ricchezza come da ord. n. 22 del 24.01.1992 della Corte Costituzionale.

Rispetto alla dedotta questione di giudicato, va ribadito che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13916/06, il giudicato esterno deve essere rilevato d’ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, purchè la parte che lo invoca produca copia autentica della sentenza, recante attestazione del passaggio in giudicato. Tale principio, secondo la citata sentenza, opera, a determinate condizioni, anche nel processo tributario e in relazione ad altro anno d’imposta (Cass. n. 9512/09;

13087/08; 8214/08; 11226/07; 24067/06; 22036/06). Nel sistema tributario, infatti, ogni anno fiscale mantiene la sua autonomia rispetto agli altri e comporta la costituzione di un distinto rapporto giuridico tra il contribuente e il fisco. Ne deriva che l’accertamento afferente ad un periodo e ad un dato titolo non può influenzare quello inerente ad un diverso periodo ed ad un diverso titolo della pretesa, data la intuitiva differenza degli elementi pertinenti a ciascuno di essi (Cass. n. 14087/07, in motivazione, e 16816/08, cit., da Cass. n. 26689/09, 10686/09; 8486/09, 15396/08, 13097/08, 8773/08 4607/08, 11126/07; 5943/07, 2438/07, 24067/06, rispetto ai quali non sono emersi elementi per discostarsi. Tale accertamento, basato in giudicato con sentenza N. 8/7/05.” La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Parte contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, non adeguatamente contrastati da quanto espresso nella relazione, e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.100,00 di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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