Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2490 del 01/02/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 2490 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso 7431-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
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DE GIORGIS GIANLUCA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 668/2012 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 18/09/2012 R.G.N. 327/2011.
Data pubblicazione: 01/02/2018
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R.G. n, 7431/2013
RILEVATO
che con sentenza in data 24 maggio/18 settembre 2012 la Corte di Appello
di l’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la nullità
del termine apposto al contratto intercorso tra Gianluca De Giorgis e Poste
Italiane Spa, con le pronunce conseguenziali;
affidato a quattro motivi, cui non ha opposto difese l’intimato;
che parte ricorrente ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale
sottoscritto dalle parti;
CONSIDERATO
che dal verbale redatto in sede sindacale in data 24 giugno 2013, prodotto
in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite e che esso si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio
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di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti
a proseguire il processo;
che non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio in mancanza
di attività difensiva svolta dall’intimato;
che stante la declaratoria di cessazione della materia del contendere non
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato previsto dal comma 1 bis dell’art. 13 DPR n. 115 del
2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Così deciso nella Adunanza camerale del 18 ottobre 2017
che avverso tale sentenza Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione