Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 249 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 10/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SETINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1374-2014 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORTONA

4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato UMBERTO FANTINI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ATM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.

R.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso

lo studio dell’avvocato BARTOLO SPALLINA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALBERTO RHO giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1772/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato STEFANO LATELLA per delega;

udito l’Avvocato LORENZO SPALLINA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.C. convenne in giudizio l’Azienda Trasporti Milanese (A.T.M.) s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni che aveva subito a causa del malfunzionamento delle porte di un treno della metropolitana; dedusse che, al momento della discesa dal convoglio, era rimasta imprigionata tra i due battenti, che si erano chiusi automaticamente, e aveva riportato lesioni personali.

La convenuta resistette alla pretesa negando ogni responsabilità.

Il Tribunale di Milano rigettò la domanda sul rilievo che la negligenza dimostrata dall’attrice nell’ignorare le segnalazioni acustiche e nel violare il divieto di interporre ostacoli alla chiusura delle porte aveva liberato la controparte dalla presunzione di colpevolezza da cui era gravata ex art. 1681 c.c..

La sentenza è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello.

La S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; ha resistito l’intimata a mezzo di controricorso con cui ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito del decreto di concessione del gratuito patrocinio e ha sostenuto – comunque – l’inammissibilità o l’infondatezza dell’impugnazione; con nota di deposito del 27.9.2016, la ricorrente ha prodotto delibera di ammissione al gratuito patrocinio emessa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 29.7.2016.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va esaminata preliminarmente l’eccezione di improcedibilità per mancato deposito del decreto di ammissione al gratuito patrocinio.

L’eccezione è infondata, in quanto risulta depositata, all’atto dell’iscrizione a ruolo del ricorso (17.1.2017), la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano del 22.10.2010 che aveva ammesso la S. al gratuito patrocinio in relazione al giudizio di appello.

La circostanza che la ricorrente non potesse giovarsi di tale delibera per il giudizio di cassazione (a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 120 secondo cui “la parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione) non vale ad escludere che l’onere previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 1) sia stato comunque assolto, dal momento che incide sul diverso profilo della (persistente) efficacia della delibera di ammissione.

2. Col primo motivo (“violazione e/o falsa applicazione art. 1681 c.c.”), la S. censura la Corte per avere ritenuto che la condotta colposa individuata a suo carico valesse ad esonerare l’A.T.M. dall’onere di provare “di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” e ciò in relazione sia alla presenza di dispositivi antischiacciamento (che consentono la riapertura automatica delle porte prima della ripartenza del treno in presenza di ostacoli che ne impediscano la completa chiusura e che erano evidentemente non presenti o malfunzionanti) sia all’obbligo del macchinista di verificare l’avvenuta chiusura di tutte le porte prima della ripartenza del convoglio (nel caso, la ricorrente, ha dedotto che il treno era ripartito ed aveva percorso un breve tragitto prima di fermarsi per consentirle di liberarsi dalla stretta delle portiere): assume, in altri termini, che l’eventuale concorso di colpa dell’infortunato non poteva valere ad escludere la responsabilità del vettore, in difetto della necessaria prova liberatoria.

3. Col secondo motivo (“omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè conseguente violazione o falsa applicazione degli artt. 1681 e 2697 c.c. e artt. 115 e 210 c.p.c.”), la S. ripropone le precedenti deduzioni sotto il profilo del vizio motivazionale ed assume che tale vizio concerneva anche la mancata ammissione dei numerosi mezzi di prova da essa richiesti.

4. Il terzo motivo (“violazione e/o falsa applicazione delle normative nazionali ed europee in materia di sicurezza e di trasporto di persone su metropolitane e tranvie in base ai rigidi standard di sicurezza CENELEC europei”) censura la Corte per essersi limitata a prendere in considerazione la sola “direttiva macchine 98/37/CE”, per escluderne l’applicabilità al caso di specie, senza procedere ad una più ampia disamina di normative nazionali e comunitarie recepite dall’ordinamento interno, ivi comprese le previsioni del D.Lgs. n. 17 del 2010.

5. Mentre il secondo motivo è inammissibile (in quanto deduce il vizio motivazionale secondo il vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non applicabile ratione temporis), il primo risulta fondato.

La Corte ha considerato la negligenza della trasportata quale fattore idoneo a sollevare il vettore dall’onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, onere finalizzato a superare la presunzione su di esso gravante ex art. 1681 c.c.; in tal modo ha però confuso il piano del possibile concorso colposo della vittima con quello del superamento della presunzione, in una situazione in cui -per le modalità del fatto- la condotta della S. non appariva tale da determinare -ex se- il superamento della presunzione (come, invece, nelle ipotesi considerate da Cass. n. 9593/2011 e da Cass. n. 13635/2001).

Si vuol dire – in altri termini – che il fatto che la donna non si sia attenuta alle segnalazioni acustiche e al dovere di non interporre ostacoli alla chiusura nulla toglie al fatto che – in presenza di dispositivi antischiacciamento – le portiere non si sarebbero dovute chiudere e che il macchinista non avrebbe dovuto far ripartire il treno prima di avere verificato la completa chiusura delle porte di tutti i convogli e che, in relazione a questi due profili, la Corte non ha accertato che l’A.T.M. avesse “adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.

Deve infatti ribadirsi che, nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare, oltre all’esistenza e all’entità del danno, il nesso esistente fra il trasporto e l’evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681 c.c., comma 1, la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando l’ordinaria diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell’art. 1227 c.c. (cfr. Cass. n. 11194/2003).

Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo (assorbito il terzo), con cassazione e rinvio alla Corte di Appello di Milano che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra individuati e provvederà altresì sulle spese di lite.

PQM

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA