Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 249 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. III, 07/01/2011, (ud. 27/09/2010, dep. 07/01/2011), n.249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9452/2005 proposto da:

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del Sig. B.

P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo

studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCOPONI Guido Alberto giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L., SA.AN., INAIL;

– intimati –

sul ricorso 14605/2005 proposto da:

INAIL, (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di

livello generale Dott. V.P., Direttore della Direzione

Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato TARANTINO CRISTOFARO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSI ANDREA

giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale;

– ricorrente –

e contro

CARIGE ASSIC SPA, S.L., SA.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1011/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

Sezione Civile, emessa il 19/10/2004, depositata il 30/11/2004;

R.G.N. 187/02 A.C.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/09/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato Andrea ROSSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per la inammissibilità o in

subordine il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento p.q.r.

del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G. e P.S., P., M. e F., eredi tutti di C.P., convenivano dinanzi al Tribunale di Vasto la s.p.a. Levante Assicurazioni, S.L. e Sa.An. per il risarcimento dei danni derivati dall’incidente verificatosi il (OMISSIS), all’una di notte, in conseguenza del quale era deceduto il P., proprietario e conducente di un autotreno, venuto a collisione con altro autotreno, del S., condotto dal Sa.. Rimasto contumace il S. e costituitasi la sua assicurazione, nel corso del giudizio di primo grado gli attori rinunciavano alla domanda nei confronti del Sa..

Riunita la causa promossa dall’Inail nei confronti del Sa., del S. e della s.p.a. Levante Assicurazioni, il Tribunale attribuiva la colpa esclusiva del sinistro al conducente Sa. e condannava il S., proprietario dell’autotreno, a pagare L. 423.595.394 a favore degli eredi del P., in solido con l’assicurazione Levante fino alla concorrenza di L. 207.595.394, detratte L. 64.357.395 da quest’ultima anticipate, e trattenute dagli obbligati L. 8.648.800 da rimborsare all’Inail per le prestazioni previdenziali rese; condannava inoltre Sa. e S., in solido, a pagare L. 220.713.660 a favore dell’Inail, corrispondenti ai ratei lievitati in corso di giudizio per la rendita capitalizzata (salvo detrarre L. 8.648.800 se già corrisposte), dichiarando allo stato improponibile la domanda dell’Inail nei confronti dell’assicurazione.

Con sentenza del 30 novembre 2004 la Corte di Appello dell’Aquila accoglieva l’appello dell’Inail dichiarando proponibile la sua domanda e l’appello dell’assicurazione Levante dichiarando il concorso di colpa, nella misura del 30%, del P. nella determinazione del sinistro in quanto l’autotreno del Sa. si era fermato in un tratto di strada rettilineo, a distanza di 200 mt.

dall’uscita di una curva a sx, a largo raggio e a visuale libera, benchè a visibilità ridotta alla portata dei proiettori dei veicoli, mentre il P., pur marciando a velocità inferiore a 60Kmh, non aveva percepito tempestivamente il pericolo e quindi non aveva posto in essere le manovre necessarie ad evitare l’impatto.

Perciò le somme liquidate in primo grado a favore degli eredi del P. erano da decurtare del 30%, ed erano da corrispondere in solido dai responsabili del sinistro e dalla Levante Assicurazioni, detratte L. 64.357.395, già corrisposte, mentre L. 8.648.800 per la prestazione previdenziale resa dall’INAIL dovevano esser direttamente corrisposte a questo Istituto, unitamente a L. 82.861.749, pari al valore capitalizzato della rendita, oltre agli automatici miglioramenti, e “fino al limite dell’importo liquidato alla voce di danno da stretto lucro cessante, e cioè L. 216.000.000, decurtata del 30%.. fissato in L. 151.200.000, corrispondenti ad Euro 75.600,00”.

Ricorre in via principale per cassazione la Carige Assicurazioni s.p.a., nuova denominazione della Levante Norditalia, ed in via incidentale l’INAIL. La ricorrente principale ha depositato memoria.

All’udienza dell’8 aprile 2010 è stata ordinata alla ricorrente principale l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.L. e Sa.An. e al ricorrente incidentale nei confronti di quest’ultimo. La ricorrente principale richiedeva la proroga del termine concesso ed il ricorso principale era notificato il 15 giugno 2010 al S. ed in pari data depositato nell’ufficio postale per il Sa., che non lo ritirava nel termine di legge.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., i ricorsi vanno riuniti.

1.1 – La ricorrente principale con il primo motivo deduce:

“Insufficiente e contraddittoria motivazione di un punto decisivo della controversia: la responsabilità dell’incidente (ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 116 c.p.c., agli artt. 114, 115 e 117 C.d.S., D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e all’art. 2054 c.c.)”. Il P. doveva esser ritenuto responsabile in misura superiore al 30% perchè il Sa. aveva rispettato l’art. 116 C.d.S., applicabile ratione temporis, secondo cui il conducente di un veicolo, nel caso di ingombro della carreggiata per avaria o altra causa, doveva rendere libero il passaggio agli altri veicoli spostandosi sul margine destro della carreggiata in parallelo all’asse di questa, e nel caso di fermata del veicolo di notte, a norma dell’art. 117 C.d.S., non deve apporre il c.d. triangolo se, come nella fattispecie ha dichiarato il teste S.A., a bordo dell’autotreno condotto dal Sa. – così confermando le dichiarazioni di costui alla Polstrada la notte dell’incidente – non erano difettose nè la luce posteriore di posizione, nè le frecce intermittenti di pericolo. Quindi il giudicante, nell’attribuire la corresponsabilità al Sa. per non aver segnalato il fermo del mezzo, ha violato l’art. 116 c.p.c.. Inoltre la fermata di esso era consentita perchè non intralciava la circolazione e sul punto i giudici di appello non hanno pronunciato, pur avendo preso atto che il Sa. si era fermato per controllare la temperatura dell’acqua del radiatore e perciò non era in sosta. Quindi il tamponamento dell’autotreno condotto dal Sa. è ascrivibile a colpa esclusiva del P., che procedeva a più di 60 Kmh, altrimenti avrebbe tempestivamente avvistato l’autocarro, e d’altronde se la visuale non è libera, ai sensi dell’art. 102 C.d.S., il conducente ha l’obbligo di fermarsi; nè poteva affermarsi, come ha ritenuto la Polstrada, che il Sa. avrebbe potuto fermarsi in una corsia di immissione del traffico posta a 200 mt. dall’incidente, perchè egli non la conosceva.

Il motivo, che si sostanzia in una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, ampiamente e correttamente valutata dai giudici di merito sulla base della complessiva istruttoria svolta, in base alla quale hanno ritenuto che il Sa., nel fermare a notte fonda l’autotreno sulla carreggiata, doveva adottare ogni prudenza e cautela necessaria ad evitare in concreto il disastroso incidente verificatosi, è inammissibile.

2.- Con il secondo motivo la medesima ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: sulla quantificazione del credito dell’Inail (ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1916 e 2054 c.c.)”.

Nulla compete all’Inail stante la colpa esclusiva del P.. In ogni caso la cifra di L. 151.200.000 non corrisponde ad Euro 75.600,00 che poi nel dispositivo divengono Euro 75.600.000 per errore di trascrizione.

Il motivo si articola su due censure: la prima, relativa all’attribuzione dell’esclusiva responsabilità del sinistro al Sa., è infondata alla stregua delle considerazioni che precedono; l’altra, relativa alle somme spettanti all’INAIL, è invece fondata per quanto si vedrà esaminando le omologhe censure contenute nel secondo e terzo motivo del ricorso incidentale proposto dall’Istituto.

3.- Con il terzo motivo la Carige deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: circa l’attribuzione delle spese giudiziali di primo grado (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.)”.

Il giudice di primo grado, dichiarata improponibile la domanda dell’Inail per non aver provato che l’assicurazione avesse ricevuto la R.R. contenente la richiesta di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22, l’ha condannato alle spese. La sentenza di secondo grado invece, data dall’Inail la prova della ricezione della predetta raccomandata da parte dell’assicurazione, pur dichiarando corretta sul punto la decisione del giudice di primo grado, ha compensato le relative spese giudiziali, in tal modo contraddicendosi.

Il motivo è fondato in conseguenza dell’accoglimento (di cui infra) delle censure relative alle somme spettanti all’INAIL, che determinando la cassazione della sentenza impugnata in parte qua, comportano che le spese del giudizio di primo e secondo grado devono esser liquidate dal giudice del rinvio secondo il principio dell’esito finale della lite.

4.- Con il ricorso incidentale l’Inail deduce: “Violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c.. Contrasto palese tra motivazione e dispositivo, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

La somma corrispondente a L. 151.200.000 è Euro 78.088,28 e non Euro 75.600,00 dichiarata in dispositivo e contrastante con la motivazione (Euro 75.600,00).

4.1 – Con il secondo motivo l’Inail deduce: “Violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c.. Insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo sotto ulteriore profilo. Il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

La Corte di appello afferma che dalle somme dovute ai danneggiati deve esser detratto l’importo di L. 8.648.800 da versare all’Inail per la corrispondente prestazione previdenziale e quindi tale somma spettava all’Istituto in aggiunta a quella di Euro 75.600,00 riconosciuta a favore del medesimo.

I motivi, connessi, sono fondati nei limiti di cui in appresso.

Ed infatti, premesso che dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che la somma spettante all’INAIL non è pari a L. 151.200.000, poichè questo importo costituisce invece il risultato della detrazione del 30% che la Corte di merito ha operato sull’intera somma liquidata dal Tribunale a titolo di danno patrimoniale – e cioè L. 216 milioni – e al contempo il limite entro il quale l’Inail ha il diritto di agire in surroga dell’assicurato per ottenere il rimborso della rendita erogata secondo la sentenza di appello pari a L. 82.861.749; oltre agli automatici miglioramenti al relativo complessivo importo, sono da aggiungere L. 8.648.800 erogate dallo stesso Istituto per spese funerarie ed accessori e riconosciute dal giudice di primo grado “oltre lo stretto danno patrimoniale”, come evidenziato nella sentenza impugnata e nella stessa disposto.

5.- Con il terzo motivo l’INAIL deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1916 c.c., artt. 324, 329 e 112 c.p.c.. Il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

Inopinatamente la Corte di merito ha ridotto del 30% la somma che a favore dell’Inail era stata riconosciuta dalla sentenza di primo grado e benchè nè S. nè Sa. avessero interposto appello avverso la sentenza di primo grado, in violazione del giudicato e dell’effetto devolutivo dell’appello che non si estende ai contumaci, in primo e secondo grado.

Il motivo è infondato sotto un duplice profilo.

Ed infatti, da un lato, poichè nei confronti di costoro l’ente gesto re dell’assicurazione sociale ha agito in surrogazione, ai sensi dell’art. 1916 cod. civ. del proprio assicurato, al fine di ottenere la condanna dei responsabili del danno cagionatogli fino alla concorrenza delle prestazioni erogategli, il proprietario del veicolo e la sua assicurazione assumono la qualità di litisconsorti necessari (L. n. 990 del 1969, art. 23) anche nei confronti del suddetto ente, come nell’analogo caso in cui sia il danneggiato ad agire contro di essi (Cass. 11623/1992). Ne consegue che, se l’assicuratore della responsabilità civile impugna la sentenza per sostenere che il danneggiato del veicolo venuto a collisione con quello del suo assicurato ha concorso a causare il danno, la sentenza non passa in giudicato neppure nei confronti di quest’ultimo (Cass. 5877/1999, S.U. 10311/2006) e, perciò, per quanto suddetto, neppure nei confronti dell’assicurazione sociale che ha agito in surroga di costui e questo è il caso di specie.

D’altro canto, pur se il conducente del veicolo non è litisconsorte necessario nel suddetto giudizio, tuttavia, poichè l’azione esercitata nei suoi confronti ai sensi dell’art. 1916 cod. civ., è esterna al rischio protetto dall’assicurazione, la relativa domanda non può essere accolta oltre il limite della somma dovuta al danneggiato per il danno patrimoniale derivatogli e perciò l’assicuratore ha sì diritto di ottenere l’intero ammontare delle prestazioni erogate al suo assicurato, e cioè non decurtato della quota riferibile al concorso di colpa di costui, ma la relativa percentuale opera come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la predetta somma dovuta dall’autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato (Cass. 4020/2006).

6.- Concludendo il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno accolti nei limiti di cui in motivazione; la sentenza impugnata va cassata in relazione e la causa va rinviata per nuovo esame di merito alla luce dei principi suesposti. Il giudice del rinvio provvedere altresì a liquidare le spese dei giudizi di merito in base all’esito finale del giudizio, mentre si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale nei limiti di cui in motivazione; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello dell’Aquila. Il giudice del rinvio provvedere altresì a liquidare le spese dei giudizi di primo e secondo grado. Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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