Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24899 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 06/12/2016), n.24899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28950-2013 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, ((OMISSIS)), in persona

del Rettore in carica pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati DOMENICO CARBONARA, MARCELLA LOIZZI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

H.J., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO GHERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO GAROFALO in virtù

di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3543/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

emessa il 22/10/2013 e depositata il 29/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato (delega Avvocato DOMENICO GARORALO), per il

controricorrente, che si riporta ai motivi del controricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di R.P. (avvocato, che resiste con controricorso) per al cassazione della sentenza con la quale la C.T.R. del Veneto, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni 1998/2001 e 2002/2004, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente evidenziando che l’attività veniva svolta con rilevante impiego di mezzi. Si evidenzia che l’appello avverso la sentenza di primo grado riguarda esclusivamente gli anni 2003 e 2004, avendo l’Agenzia eccepito che per gli anni 1998/2002 era intervenuto condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con un unico motivo, deducendo motivazione insufficiente, l’Agenzia ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano accolto l’impugnazione della ricorrente su motivazioni generiche senza considerare in particolare l’entità dei mezzi utilizzati come emergente dal quadro RE e come evidenziato dall’Agenzia medesima nelle sue controdeduzioni.

Il ricorso è infondato. La sentenza ha valutato, in relazione agli anni rimasti in contestazione, quelle che risultavano essere le spese per beni strumentali – ivi compresa l’autovettura -, ha evidenziato che non c’erano spese per lavoratori dipendenti e che le spese per beni strumentali, oltre quelle per l’autovettura, erano di importo tale da potersi ragionevolmente ritenere riferibili ad attrezzature indispensabili allo svolgimento dell’attività professionale ed ha precisato che il risultato economico dell’attività della ricorrente dipende dalle capacità professionali e dalla qualità della prestazione resa onde non può da esso desumersi perciò solo l’esistenza del presupposto impositivo.

Risulta pertanto evidente che la sentenza presenta una motivazione sufficiente, logica ed esauriente e che la denuncia del vizio in esame risulta inammissibilmente intesa ad ottenere una nuova e diversa valutazione di fatto. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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