Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24899 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24899 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

Imposte dirette
accertamento

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALUMBO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Gaeta e

dall’avv. Ugo Gaeta, ed elettivamente domiciliato in Roma presso
la EP spa in via Giuseppe Palumbo n. 26;

511
t :5

ricorrente

contro

AGENZIA, DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,;
– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Campania n. 51/47/07, depositata il 18 maggio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13 febbraio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per
raccoglimento del secondo motivo e per l’inammissibilità del
primo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Francesco Palumbo propone ricorso per cassazione, sulla
base di due motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Campania che,

Data pubblicazione: 06/11/2013

accogliendone parzialmente l’appello, nel giudizio introdotto con
l’impugnazione dell’avviso di accertamento del reddito per l’anno
1999 con applicazione dei parametri in relazione all’attività di
avvocato, ha ridotto l’importo del maggior reddito accertato
nella misura del 30% per cento.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella
presente sede.
MOTIVI DEIXADECISICNE

assoluto di motivazione e mancata corrispondenza fra il chiesto e
il pronunciato, concludendo con il quesito “se si rilevi nella
fattispecie una esposizione dei fatti di causa di per sé
sufficiente a consentire la conoscenza chiara e completa dei
fatti sostanziali e processuali e conseguentemente, per quanto in
precedenza evidenziato, se nella specie il denunciato errore in
procedendo comporti ai sensi dell’art. 360, n. 4, la cassazione
senza rinvio della sentenza inficiata del predetto vizio”.
Con il secondo motivo denuncia la contraddittorietà e
l’insufficienza della motivazione, perché, quanto al primo
profilo, le ragioni a fondamento della decisione risulterebbero
contrastanti in modo di elidersi a vicenda e di non consentire
l’individuazione della ratio décidénoll – ed in proposito formula
il seguente momento di sintesi: se sussista contraddittoria
motivazione della sentenza_ allorché, come nella specie, dalla
sua lettura emerga un insanabile contrasto tra le argomentazioni
adottate, tale da non consentire la identificazione del
procedimento logico giuridico posto a base della decisione.., se le
argomentazioni contrastanti siano tali da non permettere di
comprendere la ratio dbcichned che sorregge il décisum adottato ; e perché, quanto al secondo profilo, il giudice d’appello non
indicherebbe in definitiva il criterio logico e la ratio
decidendi che lo ha guidato – e sul punto formula il seguente
momento di sintesi: “il fatto controverso e decisive del giudizio
è correlato alla reale capacità contributiva del contribuente,
che aveva esposto tutte le argomentazioni avverse ai risultati
dei parametri, producendo correlata documentazione e, ricordando
che la Corte suprema di cassazione con sentenza n. 19/63/2006 ha
precisato che in materia di strumenti presuntivi non può essere

2

Con il primo motivo il contribuente lamenta difetto

ammesso che il reddito venga determinato in materia automatica a
prescindere da quella che è la reale capacità contributiva del
soggetto sottoposto ai controlli”.
Il primo motivo è infondato, in quanto nella sentenza
impugnata non si ravvisa il denunciato difetto assoluto di
motivazione.
Sono del pari infondati sia il primo profilo del vizio di
motivazione denunciato, con il quale il contribuente censura la
denuncia l’insufficienza.
Il giudice d’appello si è anzitutto pronunciato sulla
legittimità del ricorso all’accertamento standardizzato e sulla
correttezza dell’applicazione al caso di specie dei parametri (“…
ritiene valida la legittimità della procedura parametrale,
rilevato che l’ufficio ha operato sulla base dei dati contabili
risultanti dalla dichiarazione fiscale presentata dal
contribuente…”): in questo senso la decisione di primo grado è
“condivisibile sotto il profilo giuridico”.
Lungi, poi, dal confermare un accertamento nel quale il
reddito veniva “determinato in materia automatica a prescindere
da quella che è la reale capacità contributiva del soggetto
sottoposto ai controlli”, ha quindi rideterminato il maggior
reddito accertato con l’avviso impugnato, riducendolo nella
misura del 30%, e ciò valorizzando elementi dello stesso atto
impositivo nel quale si consideravano,

all’esito del

“avendo l’ufficio espletata

contraddittorio instaurato

l’istruttoria amministrativa nel rispetto del principio generale
del giusto procedimento stabilito dallo statuto del contribuente”
-, non privi di rilievo degli elementi offerti dal contribuente
(era emerso che “l’ufficio, sulla base delle motivazioni addotte
dalla S.V., ritenute parzialmente condivisibili proponeva una
riduzione dei maggiori compensi attribuibili_1).
Il ricorso, palesandosi per più aspetti come inammissibile,
contiene censure che, per il modo in cui sono articolate, in
forma generica e scarsamente concreta, e perciò carenti sul piano
dell’autosufficienza, hanno finito per non attingere le
statuizioni della sentenza.
In conclusione esso va rigettato.

3

sentenza perché contraddittoria, sia il secondo, con il quale ne

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AI SENSI DEL
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N. 131 TA. ALL. W – N. 5

MATERIA TRII3LITARIA
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il
mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 13 febbraio 2013.

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