Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24898 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. II, 09/10/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 09/10/2018), n.24898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27956-2014 proposto da:

M.V., M.A. e M.M., dapprima

elettivamente domiciliati a Roma, via Simeto 12, presso lo studio

dell’Avvocato GIOVANNI PASCONE e dell’Avvocato GIORGIO ANTONICELLI,

che li hanno rappresentati e difesi per procura speciale a margine

del ricorso, e poi elettivamente domiciliati a Roma, via Susa 1,

presso lo studio dell’Avvocato IDA DI DOMENICA, che li rappresenta e

difende per procura speciale del 26/5/2015;

– ricorrenti –

contro

MA.AN., in proprio e nella qualità di erede di

Ma.Um. e Ma.El., MA.LO., in proprio e nella qualità

di erede di Ma.Um. e Ma.El., e P.C., in

proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore

MA.AL., in qualità di erede di ma.an., a sua volta

erede di Ma.Um. e Ma.El., elettivamente domiciliati a

Roma, via Simon Boccanegra 8, presso lo studio dell’Avvocato FABIO

GIULIANI, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 737/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 4/2/2014;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

27/6/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale della Repubblica, Dott. CELESTE ALBERTO, il

quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale e

per il rigetto del ricorso incidentale;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato IDA DI DOMENICA;

sentito, per i controricorrenti, l’Avvocato FABIO GIULIANI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ma.An. ed Ma.Um., promissari acquirenti, con citazione notificata il 23/4/1999, hanno convenuto, innanzi al tribunale di Roma, M.V., M.A. e M.M., promittenti venditori, proponendo domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita di bene immobile, costituito da un terreno edificabile in (OMISSIS), per il mancato trasferimento della proprietà del bene, sul quale i promittenti venditori hanno un diritto di enfiteusi ed è comunque gravato da affitto in favori di terzi, dai quali non è stato rilasciato, e domanda di condanna al risarcimento dei danni, per la somma di Lire 800.000.000, ed alla restituzione della caparra di Lire 126.000.000.

I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno eccepito l’inadempimento degli attori, per il mancato esercizio del diritto di opzione su un altro terreno, ed hanno domandato, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte ed, in ogni caso, previo accertamento incidentale dell’avvenuto acquisto del terreno per usucapione, il rigetto della domanda principale o, in subordine, la riduzione del risarcimento a Lire 10.000.000, pari alle spese del progetto di edificazione.

Il tribunale di Roma, con sentenza del 27/1/2005, ha ritenuto che la domanda principale di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei convenuti fosse fondata e che alla risoluzione del contratto conseguisse l’obbligo dei convenuti di restituire quanto pagato da parte attrice in esecuzione del contratto – nella misura di quanto tempestivamente domandato in citazione e non modificato con la memoria prevista dall’art. 183 c.p.c. e non modificabile in sede di precisazione delle conclusioni – e cioè Lire 126.000.000, pari ad Euro 65.073,60, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento dell’11/11/1995.

Il tribunale, inoltre, ha condannato i convenuti a risarcire agli attori il danno agli stessi arrecato, nei limiti del danno emergente per spese di atto e di progetto, per la somma complessiva di Lire 20.000.000, rivalutata in Euro 12.000,00 trattandosi di debito di valore, oltre interessi nella misura di legge dalla data della domanda, vale a dire dal 23/4/1999.

Hanno proposto appello Ma.An., in proprio e nella qualità di erede di Ma.Um., ma.an., Ma.Lo. ed Ma.El., tutti in qualità di eredi di Ma.Um., chiedendo, in via principale, di emettere sentenza costitutiva e/o dichiarativa della risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data 11/11/1995 e della successiva scrittura privata del 18/12/1996, per fatto e colpa esclusivi dei promittenti venditori e, per l’effetto, condannare gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dagli appellanti, per la somma di Euro 400.000,00 ovvero quella maggiore o minore che dovesse ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonchè condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento, in favore degli appellanti, a titolo risarcitorio e/o restitutorio, degli interessi sulla somma di Lire 426.000.000 dall’11/11/1995 al 18/12/1996 e sulla somma di Lire 126.000.000 dal 19/12/1996 al 27/9/2002, oltre rivalutazione monetaria ed ulteriori interessi su tali somme, dalle rispettive data indicate fino all’effettivo soddisfo.

M.V., M.A. e M.M. hanno resistito al gravame ed hanno chiesto, in via incidentale, in totale riforma della sentenza impugnata, di risolvere i contratti del 11/11/1995 e del 18/12/1996 e, per l’effetto, di condannare gli appellanti a restituire la somma di Lire 126.000.000, con gli interessi legali dal 27/9/2002.

La corte d’appello di Roma, con sentenza del 4/2/2014, in totale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare dell’11/11/1995 e della scrittura privata del 18/12/1996, per inadempimento degli appellati, e – dato atto dell’avvenuta restituzione da parte degli appellati della somma di Lire 126.000.000 in data 27/9/2002, versata dagli appellanti a titolo di caparra confirmatoria – ha condannato gli appellati al pagamento, in favore degli appellanti, degli interessi su detta somma dall’11/11/1995 al 27/9/2002, determinati in complessivi Euro 20.903,77, con gli interessi legali dalla domanda al saldo. La corte, inoltre, ha condannato gli appellati al risarcimento del danno in favore degli appellanti, liquidandolo nella somma complessiva di Euro 11.504,69, con gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.

La corte d’appello, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver ritenuto che “l’accordo negoziale intercorso tra le parti deve considerarsi unico, in quanto formato dalle previsioni contrattuali del compromesso di vendita dell’11/11/1995 con le modifiche apportate dalla scrittura del 18/12/1996, con la conseguenza che ogni pronuncia in ordine alla risoluzione del contratto, richiesta sia dai promissari acquirenti Ma., sia dai promittenti venditori M., non poteva che riguardare entrambe le scritture in questione”, ha escluso la fondatezza del motivo d’appello incidentale proposto dagli appellati per avere il tribunale pronunciato la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori in quanto titolari di un mero diritto di enfiteusi sui terreni promessi in vendita. La corte, sul punto, ha, innanzitutto, ritenuto giustificata la richiesta di risoluzione del contratto proposta dagli attori i quali, infatti, solo dopo aver preso atto dell’impossibilità di stipulare l’atto definitivo di trasferimento della proprietà, hanno agito in giudizio per la risoluzione del contratto. La corte, inoltre, ha ritenuto che i promissari acquirenti avessero tenuto una condotta improntata a buona fede, avendo atteso, per la stipula del definitivo, fino al mese di febbraio del 1999, quando gli affittuari hanno definitivamente rilasciato l’immobile, e, quindi, oltre la data di convocazione fissata dinanzi al notaio in data 28/12/1995: e “solo dopo che la documentazione è pervenuta al notaio ed i promissari acquirenti hanno accertato che i M. non risultavano proprietari, bensì semplici livellari, con conseguente impossibilità di rogare l’atto definitivo, i Ma. hanno rinunciato all’acquisto”. D’altra parte, ha aggiunto la corte, il fatto che i M., dopo la notificazione della citazione introduttiva del presente giudizio, abbiano proposto giudizio di affrancazione, indica un comportamento da parte dei convenuti non improntato a buona fede, avendo dapprima taciuto di essere semplici enfiteuti e poi, dopo la citazione, si sono attivati per rimuovere l’ostacolo. Nè può ritenersi che la circostanza di non essere proprietari, ma semplici enfiteuti, sia di scarsa importanza: si tratta, infatti, ha osservato la corte, di un inadempimento che fa venir meno l’effetto principale della vendita, ossia il trasferimento del diritto di proprietà. L’eccezione di usucapione, che i M. hanno avanzato, non esclude, ha aggiunto la corte, la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento dei promittenti venditori, poichè non evitava al promissari acquirenti il rischio dell’evizione da parte del proprietario, in assenza di un coinvolgimento di quest’ultimo nel giudizio. D’altra parte, ha aggiunto, il fitto che i M. abbiano esperito la procedura di affrancazione dei fondi in esame esclude “l’acquisto de/la proprietà dei fondi medesimi per altro titolo”. In conclusione, la corte d’appello ha ritenuto che la pronuncia di risoluzione dei contratti del 11/11/1995 e del 18/12/1996, per inadempimento degli appellanti, dovesse essere confermata.

La corte, poi, esaminando gli effetti restitutori derivanti dalla pronuncia di risoluzione, ha accolto il motivo di appello incidentale proposto dagli appellati in ordine alla pronuncia di condanna alla restituzione della somma di Euro 65.073,60 oltre agli interessi legali dall’11/11/1995, ritenendo, sul punto, che il tribunale non avesse considerato che la predetta somma, pari a Lire 126.000.000, corrisposta dai Ma. a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo, era stata restituita, nel corso del giudizio di primo grado, il 27/9/2002. La corte, inoltre, ha ritenuto che su detta somma dovessero essere corrisposti gli interessi, a norma dell’art. 2033 c.c., a titolo di indebito oggettivo “dal momento che, per effetto della pronuncia di risoluzione del contratto preliminare, la corresponsione della predetta somma risulta priva di causa ex nunc”, ed, in relazione al fatto che i promittenti venditori avevano promesso in vendita terreni dei quali erano solo enfiteuti, ha ritenuto che tali interessi dovessero decorrere dal momento del pagamento, e cioè dall’11/11/1995, fino alla restituzione, ossia fino al 27/9/2002, per la somma complessiva di Euro 20.903,77, con gli interessi legali dalla domanda all’effettivo soddisfo, esclusa, invece, la rivalutazione richiesta dagli appellanti, non versandosi in ipotesi di debito di valore, bensì di ripetizione dell’indebito.

La corte ha, invece, respinto la domanda degli appellanti principali al pagamento degli interessi sulla somma di L.. 300.000.000, corrisposta dai promissari acquirenti, sempre a titolo di caparra confirmatoria, al momento del preliminare dell’11/11/1995 e restituita agli stessi al momento della formazione della scrittura integrativa del 18/12/1996. La corte, sul punto, ha evidenziato che, come già osservato dal tribunale, tale domanda, non essendo contenuta nell’originario atto di citazione, nè introdotta con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., fosse inammissibile.

La corte, infine, ridotto il danno emergente risarcibile nella misura per la quale le spese dedotte dagli attori avessero trovato in giudizio un idoneo riscontro probatorio, pari alla somma complessiva di Euro 5.835,96, oltre rivalutazione all’attualità ed interessi sulla somma via via rivalutata, pari ad Euro 11.504,69, con gli interessi legali dalla pronuncia al saldo, ha respinto la domanda di risarcimento per ciò che riguarda il lucro cessante, osservando, da un lato, che i Ma. non avevano conseguito al momento della proposizione della domanda la concessione edilizia e, dall’altro lato, che non vi fosse la prova dell’idoneità del progetto ad ottenere la concessione edilizia, che risulta conseguita dai M. a causa già iniziata, dovendo, in tale situazione, essere quanto meno dedotto il grado di probabilità di accoglimento del progetto edilizio al fine del risarcimento del danno da perdita di chance. La corte, inoltre, ha rilevato la genericità con cui i Ma. hanno dedotto l’esistenza di trattative con potenziali acquirenti interessati all’acquisto degli immobili realizzati sulla base del progetto, non ancora approvato, ritenendo che tali circostanze fossero rimaste prive del benchè minimo riscontro probatorio e che le relative deduzioni, lacunose e generiche, non valessero a fondare il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da lucro cessante in favore degli appellanti, tant’è, ha concluso la corte, che gli stessi si erano limitati a chiedere, sul punto, una valutazione del danno secondo equità.

M.V., M.A. e M.M., con ricorso notificato il 22.24/10/2014, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

Ma.An., in proprio e nella qualità di erede di Ma.Um. e Ma.El., nelle more deceduta, Ma.Lo., in proprio e nella qualità di erede di Ma.Um. e Ma.El., e P.C., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Ma.Al., in qualità di erede di Ma.An., nelle more deceduto, a sua volta erede di Ma.Um. e Ma.El., hanno resistito con controricorso notificato il 2.3/12/2014 proponendo, a loro volta, ricorso incidentale per quattro motivi.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso che hanno articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione delle norme in materia di enfiteusi previste dagli artt. 957-960 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza della corte d’appello nella parte in cui, in violazione del regime pubblicistico relativo ai diritti reali richiamati in sentenza, che sono tali solo se trascritti, ha ritenuto l’irrilevanza della qualificazione del rapporto in termini di enfiteusi piuttosto che di proprietà del terreno, laddove i venditori, in buona fede, hanno agito sulla base della qualificazione del proprio diritto che non era quella di enfiteusi, in quanto non trascritta, ma di proprietari, sia pur in forza di usucapione, con conseguente carenza assoluta di legittimazione passiva ai fini della disposta condanna e la possibilità, invece, di esercitare le facoltà connesse alla vendita.

2. Il motivo è infondato. I ricorrenti, infatti, non si sono in alcun modo confrontati con la motivazione resa dalla corte di merito la quale, come visto, con rilievi rimasti del tutto incensurati, ha ritenuto infondata l’eccezione di usucapione avanzata dai M. osservando, da un lato, che tale acquisto in capo agli stessi non avrebbe evitato ai promissari acquirenti il rischio dell’evizione da parte del proprietario in assenza di un coinvolgimento di quest’ultimo nel giudizio e, dall’altro lato, che l’esperimento da parte dei promittenti venditori della procedura di affrancazione dei fondi in esame escludeva “l’acquisto della proprietà dei fondi medesimi per altro titolo”.

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale, i controricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1223 e 1224 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno dedotto che gli attori: a) nell’atto di citazione, dopo aver dedotto il grave inadempimento al contratto preliminare da parte dei promittenti venditori, avevano espressamente domandato la condanna dei M. al risarcimento, in favore degli istanti, del danno subìto dagli stessi “per non aver potuto disporre delle somme date ai promittenti venditori a titolo di caparra confirmatoria per il periodo dalla dazione sino alla restituzione delle stesse”; b) in sede di precisazione delle conclusioni all’udienza dell’11/3/2004, hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in loro favore, “a titolo risarcitorio e/o restitutorio”, degli interessi sulla somma di Lire 426.000.000 dall’11/11/1995 al 18/12/1996, pari ad Euro 24.231,31, e sulla somma di Lire 126.000.000 dal 19/12/1996 al 27/9/2002, pari ad Euro 13.714,47, oltre agli ulteriori interessi su tali somme ed alla svalutazione monetaria fino al soddisfo; c) nell’atto di appello, hanno espressamente affermato che nel lucro cessante rientrava “il risarcimento per non aver potuto disporre delle somme date ai promittenti venditori a titolo di caparra confirmatoria per il periodo dalla dazione sino alla restituzione delle stesse” sul rilievo che “la somma di Euro 426.000.000 è rimasta nelle mani dei promittenti venditori dal 11/11/1995 al 18/12/1996”, che “la somma di Euro 126.000.000 è rimasta nelle mani degli stessi dal 19/12/1996 al 27/9/2002” e che “disponendo di tale somma, gli attori avrebbero quantomeno lucrato gli interessi sulla stessa”. La corte d’appello, tuttavia, hanno osservato i ricorrenti, per effetto di un’erronea interpretazione della normativa sostanziale applicabile (e cioè l’art. 2033 anzichè l’art. 1223 c.c.) e della domanda proposta, ha ritenuto che tra gli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione fosse compresa la restituzione degli interessi legali sulla somma di Lire 126.000.000 secondo la norma dell’art. 2033 c.c. a titolo di indebito oggettivo, respingendo, invece, la domanda degli appellanti principali di pagamento degli interessi sulla somma di Lire 300.000.000, corrisposta dai promissari acquirenti, sempre a titolo di caparra confirmatoria, al momento del preliminare dell’11/11/1995 e restituita agli stessi al momento della formazione della scrittura integrativa del 18/12/1996, sul rilievo che, come già osservato dal tribunale, tale domanda, non essendo contenuta nell’originario atto di citazione, nè introdotta con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., fosse inammissibile. In realtà, hanno aggiunto i ricorrenti, il pagamento degli interessi sulla somma di Lire 300.000.000 dall’11/11/1995 (quando è stata versata) al 18/12/1996 (quando è stata restituita, prima dell’instaurazione del giudizio, in virtù di precisi accordi tra le parti) è stato richiesto non quale restituzione conseguente alla risoluzione a norma dell’art. 2033 c.c. ma, in realtà, quale risarcimento del danno per lucro cessante a norma degli artt. 1223 e 1224 c.c. per non avere gli attori potuto disporre, per tale periodo, della predetta somma e per non aver potuto lucrare quanto meno gli interessi sulla stessa.

4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, i controricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112,113 e 163 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, nel pronunciarsi sull’appello proposto al riguardo avverso la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la domanda di pagamento degli interessi sulla somma di Lire 300.000.000, corrisposta dai promissari acquirenti, sempre a titolo di caparra confirmatoria, al momento del preliminare dell’11/11/1995 e restituita agli stessi al momento della formazione della scrittura integrativa del 18/12/1996, fosse inammissibile in quanto non contenuta nell’originario atto di citazione, nè introdotta con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., laddove, al contrario, gli attori sin dalla citazione introduttiva del giudizio avevano espressamente chiesto la condanna dei M. al risarcimento del danno subito “per non aver potuto disporre delle somme date ai promittenti venditori a titolo di caparra confirmatoria per il periodo dalla dazione sino alla restituzione delle stesse”, tanto più che il giudice, pur a voler interpretare tale domanda come restitutoria e non risarcitoria, avrebbe comunque dovuto accoglierla in quanto la sua diversa qualificazione non la rendeva affatto inammissibile.

5. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. Gli atti del giudizio di merito, ai quali la Corte accede direttamente per l’error in procedendo che le censure in esame denunciano, dimostrano che gli attori, nell’atto di citazione che ha introdotto il giudizio, dopo aver dedotto il grave inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare da parte dei promittenti venditori e di avere, quindi, il diritto di essere risarciti “per non aver potuto disporre delle somme date ai promittenti venditori a titolo di caparra confirmatoria per il periodo dalla dazione sino alla restituzione delle stesse”, hanno espressamente domandato la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore degli istanti, “di tutti i danni tutti subiti e subendi dagli stessi…”: senza fare, tuttavia, alcun riferimento, neppure quale parametro per la loro determinazione, agli interessi maturati sulla somma di Euro 300.000.000, che gli attori avevano versato ai convenuti a titolo di caparra, tra l’11/11/1995, quando è stata versata in forza del contratto preliminare stipulato in pari data, ed il 18/12/1996, quando è stata restituita in forza dell’accordo di cui alla coeva scrittura privata.

6. Con il terzo motivo di ricorso incidentale i controricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto di respingere la domanda di risarcimento del danno per lucro cessante per difetto di prova dell’idoneità del progetto fatto eseguire dai Ma. ad ottenere la concessione edilizia, laddove, in realtà, posto che il terreno era stato acquistato dagli attori per la edificazione di un fabbricato con lo scopo di effettuare poi la vendita degli immobili edificati e che la concessione, come la stessa sentenza ha evidenziato, è stata conseguita dai M. nel corso del giudizio, risulta evidente come sussistesse una più che concreta opportunità di conseguimento di un risultato utile da parte dei Ma. giacchè l’edificazione sul terreno, non solo era possibile, ma addirittura certa, con la conseguente opportunità di conseguire il risultato della vendita degli immobili così realizzati.

7. Con il quarto motivo di ricorso incidentale i controricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, senza fornire alcun positivo e concreto elemento a supporto delle proprie asserzioni, e, quindi, senza motivazione, ha ritenuto la mancanza di prova del danno da perdita di chances, nonostante le copiose argomentazioni e le prove offerte in ordine all’incarico conferito ad un’agenzia immobiliare di iniziare ad interessare potenziali acquirenti, all’interesse dimostrato da diverse persone all’acquisto degli edificandi appartamenti e all’indicazione del prezzo preventivato per la vendita.

8. Il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. La corte, infatti, non ha ritenuto, in violazione dell’art. 1223 c.c., che il danno risarcibile non comprende anche il lucro cessante: ha solo escluso, fornendo la motivazione in fatto del suo convincimento, che, nel caso in esame, ve ne fossero le prove. La sentenza impugnata, invero, ha rilevato, da un lato, che gli attori al momento della proposizione della domanda non avevano conseguito la concessione edilizia e, dall’altro lato, che non vi fosse la prova dell’idoneità del progetto ad ottenere la concessione edilizia, conseguita dai M. a causa già iniziata, con la conseguenza che, in siffatta situazione, al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, doveva essere quanto meno dedotto il grado di probabilità di accoglimento del progetto edilizio. La corte, inoltre, ha ritenuto la genericità con cui i Ma. hanno dedotto l’esistenza di trattative con potenziali acquirenti interessati all’acquisto degli immobili realizzati sulla base del progetto, non ancora approvato, reputando che tali circostanze fossero rimaste prive del benchè minimo riscontro probatorio e che le relative deduzioni, lacunose e generiche, non valessero a fondare il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da lucro cessante in favore degli appellanti. La corte d’appello, così opinando, si è adeguata al principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo il quale il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell’accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perchè dipendenti da condizioni incerte, sicchè la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l’entità del danno subito (Cass. n. 5613 del 2018; Cass. n. 24632 del 2015). Ed è noto che la valutazione degli elementi istruttori costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

9. Il ricorso principale, quindi, al pari del ricorso incidentale, dev’essere rigettato.

10. La soccombenza reciproca induce la Corte a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

11. La Corte dà atto, sia con riguardo al ricorso principale, che con riferimento al ricorso incidentale, della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio; dà atto, sia con riguardo al ricorso principale, che con riferimento al ricorso incidentale, della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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