Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24898 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 06/12/2016), n.24898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28106/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36,

presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE CAVALLARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2009 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 03/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di C.G. (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza con la quale la C.T.R. dell’Emilia Romagna ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente volto ad ottenere il rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 1999 al 2002.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano considerato, ai tini dell’autonoma organizzazione, le spese relative ad immobili e i compensi corrisposti a terzi.

La censura è inammissibile prima ancora che infondata.

Dalla sentenza impugnata risulta che le spese emergenti dalla dichiarazione dei redditi sono state valutate dai giudici d’appello e sono state ritenute “modeste” e che si è ritenuta la mancanza di lavoratori dipendenti.

L’Ufficio evidenzia che dalla dichiarazione dei redditi emerge per ciascuno degli anni considerati la spesa di Lire 8.400.000 per immobili (cifra che potrebbe ragionevolmente corrispondere al canone di locazione per uno studio) ed una spesa variabile per “compensi a terzi” che soltanto nel 2000 ha raggiunto Lire 17.314.000, mentre negli altri anni è stata significativamente inferiore (e che potrebbe perciò corrispondere ad un ricorso occasionale al lavoro altrui – ad esempio per il ricorso a domiciliatari – o al ricorso ad un unico lavoratore dipendente, eventualmente utilizzato diversamente negli anni – ad es. a tempo pieno o parziale, con o senza straordinari). Gli elementi forniti in ricorso non possono pertanto ritenersi in sè “decisivi” nel senso attribuito a tale termine dalla giurisprudenza di questo giudice di legittimità (v. sul punto da ultimo SU n. 8054 del 2014), dovendo considerarsi che secondo le sezioni unite di questa Corte (tra le altre vedi SU n. 12111 del 2009) il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui e che, più recentemente, le medesime sezioni unite hanno ulteriormente escluso che ricorre il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, quando il professionista si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (v. su n. 9451 del 2016).

Il ricorso deve essere pertanto respinto e la ricorrente deve essere condannata alle spese del presente giudizio di legittimità come in dispositivo liquidate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità nella misura di Euro 500,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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