Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24898 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24898 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZICNE POLISPORTIVA IL MARE l,

in persona del legale

rappresentante Roberto Brazzoni, rappresentato e difeso dall’avv.
Glauco Castellani ed elettivamente domiciliato in Roma presso
l’avv. Paolo Fiorilli in via Cola di Rienzo n. 180;
– ricorrente –

Ot,D
contro
AGENZIA TIRTIS ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– contrundoorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
del Friuli Venezia Giulia n. 63/10/07, depositata il 4 settembre
2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13 febbraio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avv. Paolo Fiorilli per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per

IRPEG
associativi
attività
commerciale

Data pubblicazione: 06/11/2013

enti

l’improponibilità

del

ricorso,

in

subordine

per

l’inammissibilità, ed in estremo subordine per il rigetto dei
motivi da 1 a 5.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Associazione Polisportiva IL MARE 1, con sede in
Pordenone, propone ricorso per cassazione, sulla base di sei
motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Friuli Venezia Giulia che, rigettandone l’appello,
l’anno 1998, veniva ricostruito in via induttiva il reddito e
determinata una maggiore IRPEG, una maggiore IRAP ed una maggiore
IVA, con l’irrogazione di sanzioni, essendo stato riconosciuto lo
svolgimento di attività commerciale, in difetto delle prescritte
scritture contabili, e non quello di attività associativa senza
fini di lucro per la gestione di impianti sportivi, in
particolare palestre, con servizi annessi, compreso quello di
bar.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
MDTIVI DMIADECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione
di legge, si duole di non essere stato convocato pur avendo
richiesto, dopo la notificazione del verbale di constatazione e
prima dell’emissione dell’avviso di accertamento,
l’instaurazione del contraddittorio ai fini dell’accertamento con
adesione, e si duole che non sia stato emesso un provvedimento
di diniego della “istanza di archiviazione” del processo verbale
di constatazione presentata prima dell’emissione dell’atto
impositivo poi impugnato.
Il rilievo è privo di pregio, atteso che, come Chiarito
dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. 17 febbraio 2010, n.
3676) “in tema di accertamento con adesione, la mancata
convocazione del contribuente, a seguito della presentazione
dell’istanza ex art. 6 del d.lgs. 16 giugno 1997, n. 218, non
comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato
dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge”.
“Nessuna norma impone in

via generale

l’obbligo di previa

convocazione prima dell’accertamento, sia perché non subisce
pregiudizi il diritto di difesa del contribuente, che può essere

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ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con il quale per

esercitato non solo nella fase contenziosa, ma anche subito dopo
l’accertamento,

mediante la procedura di definizione con

adesione, durante la quale sono sospesi il termine per
l’impugnazione dell’avviso di accertamento, il termine per
eseguire il pagamento dell’imposta e la stessa iscrizione a ruolo
delle somme liquidate, così da consentire al contribuente di
fornire dati ed informazioni al fine di sollecitare l’attivazione
dei poteri di autotutela della P.A.” (Cass. n. 14026 del 2012).
“archiviazione”, secondo la contribuente) del verbale di
constatazione, il quale è atto, di natura istruttoria, interno al
procedimento che si conclude con l’emissione dell’atto
impositivo, e perciò autonomamente non impugnabile, ad essa
l’ufficio ha nella specie dato riscontro con la notifica
dell’avviso di accertamento.
Con il secondo ed il terzo motivo assume, denunciando,
rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione, che
l’art. 86 del tuir imporrebbe la regola generale della
qualificazione dell’ente corre commerciale o non sulla base
dell’atto costitutivo ovvero dello statuto, con onere a carico
dell’ufficio di fornire la prova contraria.
Il secondo motivo è infondato, mentre il terzo è
inammissibile perché non corredato del “momento di sintesi”, come
prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ.
Gli enti di tipo associativo possono infatti godere del
trattamento agevolato previsto dagli art. 111 del d.P.R. n. 917
del 1986 (in materia di IRPEG) e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 (in
materia di IVA) – corre modificati, con evidente finalità
antielusiva, dall’art. 5 del d.lgs. n. 460 del 1997 – a
condizione non solo dell’inserimento, negli loro atti costitutivi
e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate
nell’art. 5 del d.lgs. n. 460 cit., “ma anche dell’accertamento effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione – che la
loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle
prescrizioni contenute nelle clausole stesse: in applicazione del
principio, la S.C. ha cassato la sentenza appellata che aveva
riconosciuto il trattamento agevolato ad un associazione sportiva
dilettantistica, sulla sola scorta dell’accertata appartenenza ad

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Quanto alla irrituale istanza di revoca (o di

una delle categorie previste dalle citate disposizioni e della
conformità dello statuto alle norme stabilite per il
riconoscimento della relativa qualifica” (Cass. n. 11456 del
2010).
Questa Corte ha in passato ripetutamente affermato che con
riguardo all’IRPEG, “gli enti di tipo associativo non godono di
uno “status” di “extrafiscalità”, che li esenta, per definizione,
da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (nel testo applicabile nella specie,
“ratione temporis”) – svolgere, di fatto, attività a carattere
commerciale. Il disposto dell’art. 111, coma primo, del citato
testo unico – in forza del quale le attività svolte dagli enti
associativi a favore degli associati non sono considerate
commerciali e le quote associative non concorrono a formare il
reddito complessivo – costituisce d’altro canto una deroga alla
disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 del testo unico,
secondo la quale l’IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro
o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche:
con la conseguenza che l’onere di provare la sussistenza dei
presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del
soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti
dall’art. 2697 cod. civ.: sulla base degli enunciati principi, la
S.C. ha ritenuto immune da censura la sentenza impugnata, che
aveva considerato recuperabili a tassazione, come redditi di
impresa, i proventi conseguiti da una associazione sportiva,
rilevando come, di fronte all’affermazione – contenuta nella
sentenza stessa – secondo cui, alla stregua delle risultanze
dell’accesso diretto dei verbalizzanti, i “soci” della palestra
da essa gestita venivano di fatto trattati come semplici clienti
di un imprenditore, sarebbe spettato all’associazione ricorrente
fornire la prova contraria della natura non commerciale
dell’attività svolta, prova che non poteva essere desunta dal
solo statuto sociale, attestante l’assenza del fine di lucro”
(Cass. n. 22598 e n. 16032 del 2005, n. 8623 del 2012).
Di tali principi il giudice d’appello ha fatto buon
governo, sottolineando, quanto alla prova offerta dalla

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fini di lucro – come si evince dall’art. 111, comma secondo, del

contribuente, che “gli elementi richiamati dal ricorrente a
sostegno della tesi della non assoggettabilità al tributo, non
essendo lo stesso società commerciale, siano stati assolutamente
insufficienti allo scopo, estrinsecandosi, in ultima analisi, al
richiamo allo statuto, ignorando i principi chiaramente richiesti
dalla Cassazione sull’onere della prova”.
Con il quarto motivo sostiene che i parametri potrebbero,
ai sensi dell’art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995,

previsto dall’art. 39, corra l, del d.P.R. n. 600 del 1973, e che
per la legittimità della loro applicazione l’ufficio dovrebbe
provare, anche in via presuntiva, il presupposto della rettifica,
ovvero la almeno teorica esistenza di ricavi non documentati,
prima e a prescindere dalla loro quantificazione.
Il motivo è infondato, in quanto l’ufficio, ravvisato nella
associazione lo svolgimento di attività commerciale, rilevata la
mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie per le
società con fine di lucro, ha proceduto all’accertamento
induttivo ai sensi dell’art. 39, secondo conca, lettera c), del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che abilita a determinare “il
reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque
raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere
del tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi di
presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del
precedente comma”.
Con il quinto ed il sesto motivo la ricorrente denuncia
vizio di motivazione.
I motivi sono inammissibili, in quanto la loro
illustrazione non è seguita dal “momento si sintesi” prescritto
per la denuncia del vizio di motivazione dall’art. 366 bis cod.
proc. civ.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come
in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso.

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essere utilizzati solamente nell’ambito dell’accertamento

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AI SENi wLi
N. III TA. ALL.

MATERIA TRIeuTARIA
Condanna la contribuente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate in euro 8.000, oltre alle spese prenotate a
debito.

Così deciso in Roma il 13 febbraio 2013.

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