Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24898 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 04/10/2019), n.24898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10839/2015 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente – controricorrente incidentale –

contro

G.F.;

– intimato –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 33/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/01/2015 R.G.N. 1167/2013.

Fatto

RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Pisa, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, condannava Trenitalia S.p.A. a corrispondere a G.F., dipendente dell’appaltatrice P.M. Ambiente SpA, la somma di Euro 8.987,77, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, mentre respingeva la domanda di manleva proposta da Trenitalia S.p.A. nei confronti dell’INPS (Fondo di Garanzia), stante l’insolvenza della predetta appaltatrice;

2. la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 33 del 2015, rigettava l’appello principale di Trenitalia e quello incidentale del lavoratore;

2.1. in estrema sintesi, a fondamento del decisum erano poste le seguenti considerazioni:

– trovava applicazione il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29: Trenitalia era soggetto di diritto privato ed, in ogni caso, il D.Lgs. n. 276, non distingueva tra soggetti di diritto pubblico e soggetti di diritto privato; la normativa invocata dalla società (L. n. 163 del 2006) non era significativa ai fini della soluzione della lite;

– il TFR era da includere nei trattamenti retributivi per i quali l’art. 29 cit., stabiliva la responsabilità solidale;

– il lavoratore era stato adibito in via continuativa ed esclusiva all’appalto di Trenitalia S.p.A.;

– non sussisteva il diritto di Trenitalia S.p.A. di recuperare dal Fondo di Garanzia INPS quanto corrisposto a titolo di trattamento di fine rapporto;

– era infondata la domanda del lavoratore volta ad ottenere, nella quota del TFR, anche la parte maturata presso la dante causa dell’appaltatrice;

3. ha proposto ricorso in cassazione Trenitalia S.p.A., affidato a quattro motivi, cui ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, l’INPS; a sua volta, Trenitalia S.p.A. ha resistito con controricorso;

4. l’INPS ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.;

5. è rimasto intimato il lavoratore.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo del ricorso principale – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6 e del D.P.R. n. 207 del 2010, art. 5; sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato all’appalto in questione, regolato dalla disciplina dettata per gli appalti pubblici, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2;

1.1. il motivo è infondato;

1.2. la questione della compatibilità tra le due normative di disciplina della materia dell’occupazione e del mercato del lavoro e, quindi, della tutela delle condizioni dei lavoratori (D.Lgs. n. 276 del 2003) e dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) e dei relativi regimi di responsabilità è già stata risolta da questa Corte con affermazione del principio, al quale va data ulteriore continuità in questa sede, secondo cui: “(…) la responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali “enti aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici” (cfr. Cass. n. 10731 del 2016; Cass., sez. IV, nn. 6448 e 10777 del 2017);

1.3. la sentenza impugnata ha, dunque, correttamente deciso la questione di diritto ed è, pertanto, immune dalle sollevate censure;

2. con il secondo motivo del ricorso principale – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e degli artt. 2094 e 2099 c.c.;

2.1. la decisione della Corte di appello di Firenze è criticata per aver ritenuto compreso tra “i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti” di cui al regime di solidarietà del predetto art. 29 anche il credito per TFR;

2.1. anche questa censura è infondata;

2.2. la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che il T.F.R. (trattamento di fine rapporto) deve essere compreso tra i “trattamenti retributivi” previsti dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, stante la natura di retribuzione differita dell’istituto in oggetto (di recente, Cass. n. 6333 del 2019; in precedenza, Cass. n. 164 del 2016; Cass. n. 11479 del 2013; Cass. n. 19291 del 2011); ne consegue che, in relazione ai periodi di esecuzione dell’appalto, le quote di T.F.R. devono essere incluse nei trattamenti retributivi del cui pagamento il committente è solidalmente responsabile ai sensi del più volte citato art. 29 e tale affermazione ha trovato conferma sul piano del diritto positivo per effetto delle modifiche poi apportate dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, conv. con mod. nella L. n. 35 del 2012 (cfr. Cass. n. 6333 del 2019, in motivazione, cit.; Cass. n. 10731 del 2016 e sez. VI-L n. 19339 del 2018);

3. con il terzo motivo del ricorso principale – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è, poi, denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.;

assume la società ricorrente che la solidarietà sarebbe limitata ai trattamenti retributivi maturati in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto e, dunque, in forza della prestazione lavorativa resa nell’ambito dell’appalto con Trenitalia; la sentenza impugnata sarebbe pertanto errata per aver ritenuto fondata la domanda pur in assenza di prova, da parte del lavoratore, dei fatti costitutivi della pretesa: sarebbe stato onere di quest’ultimo dimostrare la “permanente adibizione all’appalto” nel periodo 2006-2010 in relazione al quale è rivendicato il pagamento del TFR (cfr. pag. 19, ultimo cpv. ricorso in cassazione);

3.1. il motivo è inammissibile;

3.2. la deduzione di violazione di norme di legge non coglie nel segno; le censure, infatti, piuttosto che individuare puntualmente le violazioni delle norme di legge contenute nella sentenza impugnata, investono l’accertamento di fatto reso dalla Corte territoriale in ordine alla adibizione del lavoratore all’appalto per cui è causa, non suscettibile di nuova e diversa valutazione davanti a questa Corte di legittimità;

3.3. non si configurano dunque errori di diritto; la Corte ha correttamente ritenuto la responsabilità solidale della committente in relazione ad un credito che ha accertato essere maturato nel corso dell’appalto di servizi con la società ricorrente;

4. con il quarto motivo del ricorso principale è, infine, dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, artt. 1 e 2, nonchè dell’art. 1203 c.c., n. 3;

4.1. il quarto motivo è infondato;

4.2. la questione è stata già affrontata nei precedenti di questa Corte (Cass. 20.5.2016 nn. 10543 e 10544), qui condivisi, che hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della committente (nella specie, Trenitalia s.p.a.) che, in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore non è riconducibile a quella dell'”avente diritto dal lavoratore”, quest’ultimo beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 (a tenore del quale il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori “o loro aventi diritto”). Il committente adempie ad un’obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e non ha titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2; è, piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro-appaltatore, ex art. 1203 c.c., n. 3 (cfr. sempre Cass. n. 6333 del 2018 cit, in motivazione; Cass., sez. VI-L, nr 3884 del 2018 ed ivi ulteriori richiami di giurisprudenza);

5. l’infondatezza del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, in quanto relativo all’eccezione di improponibilità della domanda di Trenitalia nei confronti dell’INPS, per difetto di previa istanza amministrativa;

6. conclusivamente, va rigettato il ricorso principale, assorbito quello incidentale, con le spese liquidate, in favore dell’Istituto controricorrente, secondo soccombenza;

7. nulla deve statuirsi nei rapporti con la parte intimata, non avendo svolto alcuna difesa;

8. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dell’INPS controricorrente, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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