Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24897 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.20/10/2017),  n. 24897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2451-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE

D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato ITALA MANNIA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATILDE DI GIOVANNI,

UMBERTO DI GIOVANNI, ETTORE DI GIOVANNI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 972/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/01/2011 R.G.N. 304/2007.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza pubblicata in data 20/1/2011, in riforma della pronuncia giudice di prima istanza, accoglieva la domanda proposta da C.S. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità – con tutte le pronunce consequenziali – del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra le parti in relazione al periodo 19/10-31/12/2002;

per la cassazione di tale sentenza la società Poste Italiane ha proposto ricorso affidato a dieci motivi resistiti con controricorso dalla C.; è stato quindi depositato verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dalle parti in data 31/10/2012;

dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, generale e novativo, non avendo null’altro reciprocamente a pretendere, che si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di cassazione;

in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio vanno compensate fra le parti.

PQM

la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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