Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24897 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. II, 09/10/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 09/10/2018), n.24897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10371-2014 proposto da:

EDIL CO.RA S.N.C. di R.D. E C. in liquidazione,

elettivamente domiciliata a Roma, via Cosseria 2, presso lo studio

dell’Avvocato ORLANDO MERCURIO, che la rappresenta e difende per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.D. e AR.MO.SA.MA., elettivamente

domiciliati a Roma, via Carlo Poma 2, presso lo studio dell’Avvocato

ALESSANDRO ORFEI e rappresentati e difesi dall’Avvocato VINCENZA

MATACENA per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1638/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

27/6/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale della Repubblica, Dott. CELESTE Alberto, il

quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di

ragione;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato ELISABETTA LIVI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.D. e Ar.Mo.Sa.Ma., con citazione notificata il 31/5/2003, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Catanzaro, la s.n.c. Edil.Co.Ra. chiedendo che la società convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni subiti dagli attori per la cattiva esecuzione dei lavori di realizzazione di un’abitazione, che la società aveva venduta agli attori.

La società convenuta si è costituita per resistere alla domanda.

Il tribunale di Catanzaro, con sentenza del 2010, ha accolto la domanda ed ha condannato la società convenuta al risarcimento dei danni.

La s.n.c. Edil.Co.Ra., con citazione notificata in data 15/9/2010, ha proposto appello.

A.D. e Ar.Mo.Sa.Ma. hanno resistito all’appello.

Nel corso del giudizio, gli appellati hanno dapprima segnalato, con istanza del 26/7/2012 di anticipazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, e poi documentato, producendo la relativa visura camerale, che la società appellante, il 27/10/2008, ossia in data anteriore alla proposizione dell’appello, era stata cancellata dall'”albo delle imprese” e si era, perciò, estinta.

La corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 18/11/2013, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello.

La corte, in particolare, ha ritenuto che, nel caso in esame, trovasse applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6070 del 2013 per cui la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dalla L. Fall., art. 10) con la conseguenza che, ove l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., laddove, al contrario, ove l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso. Nel caso in esame, ha osservato la corte, la società appellante, in conseguenza dell’estinzione, ha perduto la sua capacità processuale prima della proposizione dell’appello con la conseguenza che l’appello è stato proposto dalla società quando era ormai estinta ed è, quindi, inammissibile.

La corte, infine, ha ritenuto che l’istanza di rimessione della causa sul ruolo, avanzata dall’appellante, dovesse essere disattesa, rilevando che già all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni era stata sollevata la questione relativa alla attuale sussistenza della capacità processuale e che detta udienza veniva anticipata proprio sul presupposto che l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, per come evidenziata dalla appellata con l’istanza di anticipazione.

La s.n.c. Edil.Co.Ra., con ricorso notificato il 24/4/2014, ha proposto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello, notificata il 3/3/2014.

A.D. e Ar.Mo.Sa.Ma. hanno resistito con controricorso notificato il 3/6/2014.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, artt. 347,166 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello sulla base di una visura camerale che gli appellati, come eccepito dall’appellante nella memoria conclusionale di replica datata 6/6/2013 e depositata l’11/6/2013, hanno tardivamente allegato alla comparsa conclusionale del 27/5/2013. Gli artt. 347,165 e 166 c.p.c., infatti, prevedono che l’appellato deve costituirsi in giudizio depositando almeno venti giorni prima dell’udienza il proprio fascicolo contenente la comparsa di risposta e i documenti che offre in comunicazione, mentre l’art. 345 c.p.c., comma 3, prevede che non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte non dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, laddove, nel caso in esame, gli appellati non hanno provato e nemmeno chiesto di provare tale impossibilità.

2.Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 101,112 e 115 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione ai principi del contraddittorio e del diritto alla difesa, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’inammissibilità dell’appello sia rilevabile anche d’ufficio, senza, tuttavia, procedere, nonostante la richiesta avanzata in tal senso dagli appellanti, ad assegnare alle parti, ai sensi degli artt. 101 e 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la mancanza o comunque l’insufficienza della motivazione su un punto motivazione del giudizio e l’erronea applicazione dell’art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, per effetto di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta secondo le risultanze di causa, ha ritenuto che la società appellante, in conseguenza dell’estinzione, avesse perduto la sua capacità processuale prima della proposizione dell’appello e che l’appello, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6070 del 2013, fosse, pertanto, inammissibile, omettendo in tal modo di considerare che, in realtà, come eccepito dall’appellante nella memoria conclusionale di replica datata 6/6/2013 e depositata l’11/6/2013, la società appellante risulta soltanto cancellata dall’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane e non anche dal registro delle imprese e non si è, pertanto, estinta, con la conseguenza che la corte d’appello non avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello.

4.Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello omettendo di esaminare compiutamente le conclusioni delle parti e di pronunciarsi sulle stesse.

5.Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e l’omessa e comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della causa, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rilevato che gli appellati avessero segnalato che la società appellante era stata cancellata dal registro delle imprese e si era, quindi, estinta ed ha ritenuto che effettivamente, in data 27/10/2008, come emerge dalla visura camerale prodotta dagli appellanti, la predetta società si è cancellata dall’albo delle imprese. La corte ha, in tal modo, del tutto omesso ogni valutazione in ordine alla possibilità di produrre la predetta visura camerale già in primo grado ovvero con la comparsa di risposta in appello del 24/1/2011, ovvero con l’istanza di anticipazione dell’udienza del 25/7/2012, alla indispensabilità di tale produzione documentale ed alla rilevanza del citato documento al fine di ritenere l’estinzione della società. La corte, poi, ha aggiunto la ricorrente, ha respinto la richiesta di rimessione della causa sul ruolo con espressioni assolutamente generiche ed apodittiche, inidonee a capire il motivo per cui tale richiesta è stata rigettata.

6. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata, infatti, nell’applicare il principio di diritto per cui la cancellazione dal registro delle imprese priva la società cancellata della capacità di stare in giudizio sicchè, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società sia parte, si determina un evento interruttivo in conseguenza del quale, ove non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, ha del tutto omesso di esaminare il fatto, che la società appellante aveva dedotto nella memoria conclusionale di replica, di essersi in realtà cancellata dall’albo delle imprese artigiane ma non dal registro delle imprese. Ed è noto come, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, può essere denunciato per cassazione il vizio di omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti, come quello di specie, dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, ove abbia carattere decisivo: tale, cioè, che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 7472 del 2017). La cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, in effetti, a differenza della cancellazione dal registro delle imprese, non determina l’estinzione delle società e, quindi, la perdita della relativa capacità di stare in giudizio.

7. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, per l’effetto cassata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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