Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24897 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 06/12/2016), n.24897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16549/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GOLMAR MEDITERRANEA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO TARANTO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 161/2010 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

depositata il 26/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BONGIOVANNI per delega

dell’Avvocato TARANTO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Sicilia (n. 161/34/10 dep. 26 aprile 2010), che confermando la decisione di primo grado ha respinto l’appello dell’Ufficio. Il contenzioso ha origine dalla impugnazione dell’avviso di accertamento emesso ai fini dell’Irpeg e dell’Irap per l’anno 2003 (dichiarazione 2004), nei confronti della Golmar Mediterranea srl (ai sensi dell’art. 76 comma 7 bis T.U.I.R.), a seguito di verifica fiscale, per il recupero a tassazione di costi per acquisti effettuati in (OMISSIS) (Paese a fiscalità privilegiata, inserito nella c.d. black list). In particolare la CTR ha ritenuto che, in analogia con la procedura di accertamento mediante parametri, l’avviso di accertamento è nullo se non preceduto dall’invito al contraddittorio.

Golmar Mediterranea srl, in persona del legale rappresentante pro tempore si è costituita con controricorso, eccependo la inammissibilità e l’infondatezza del ricorso ed ha presentato successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione di legge (L. n. 212 del 2000, art. 12 e art. 177 c.p.c.) per avere la CTR dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento per mancato invio dell’invito al contraddittorio, stante la mancata previsione della sanzione di nullità (L. n. 212 del 2000, art. 12) e il principio per cui nessuna nullità può essere comminata se non prevista dalla legge (tassatività delle nullità, applicabile anche in ambito fiscale ex art. 177 c.p.c.).

2. Il motivo è infondato.

2.1. Va premesso che, contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, il motivo è ammissibile sotto il profilo dell’autosufficienza, posto che a pag. 4 e 5 del ricorso è riportato il motivo di appello relativo alla irrilevanza del mancato invio dell’invito al contraddittorio ai fini della validità dell’accertamento, su cui è articolato il motivo di ricorso per cassazione. Ed è altresì ammissibile, ancorchè indichi erroneamente la norma asseritamente violata (art. 177 c.p.c., invece che art. 157 c.p.c.), poichè l’indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell’impugnazione. Pertanto non sussiste l’inammissibilità del gravame, qualora, come nel caso di specie, gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme e i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione delle questioni sollevate (cfr. Cass. n. 25044 del 2013; n. 26091 del 2005).

2.2. Il motivo è tuttavia infondato, avendo la CTR correttamente dichiarato la nullità dell’accertamento per mancato invio del contraddittorio preventivo.

2.3. Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 11 (vigente dal 22.3.2005), come già il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 7 ter (vigente dal 1.1.2002 e applicabile alla fattispecie), hanno prescritto che in tema di deducibilità di costi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati (inclusi nella cd. Black list): “l’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento”, così sostanzialmente riproducendo la formula della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, che S.S.U.U. n. 18184/13 ha ritenuto sanzionare l’obbligo del contraddittorio a pena di nullità.

2.4. Nel caso di specie la CTR ha accertato in fatto che non era stato inviato alla società contribuente l’invito al contraddittorio endoprocedimentale, statuendo, conseguentemente e correttamente, l’illegittimità dell’avvisò di accertamento.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese vengono compensate, in ragione del recente affermarsi della giurisprudenza posta a base della decisione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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