Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24896 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. II, 09/10/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 09/10/2018), n.24896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13900-2014 proposto da:

D.J., B.P., B.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato FAUSTO DEL FANTE;

– ricorrenti –

contro

A.R., A.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA E. DE’ CAVALIERI, 7, presso lo studio dell’avvocato

VALERIA DEL BIANCO, rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO A.

SCAVELLO;

– controricorrenti –

e contro

A.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1942/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato Roberto OTTI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato DEL FANTE Fausto che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato SCAVELLO Pietro A., difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Per quel che è ancora di utilità, i fatti processuali salienti possono sintetizzarsi nei termini seguenti:

a) il Tribunale di Lucca, accolta la domanda di A.S. e A.R., pronunziò sentenza ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., nei confronti di B.G. e B.C., eredi di B.N., che si era reso promittente alienante di un appezzamento di terreno sito in territorio di (OMISSIS);

b) la Corte d’appello di Firenze, investita dell’impugnazione di D.J. e B.P., eredi di B.G., nelle more deceduto, e, con atto separato, di B.C., i quali avevano prospettato, sempre per quel che qui rileva, l’erroneità della sentenza di primo grado, per non avere accolto l’eccezione con la quale era stato dedotto vizio del volere derivante da errore essenziale, nel quale era caduto il promittente alienante, e per non avere considerato che la domanda non avrebbe potuto essere accolta per la mancanza di una tempestiva offerta della controprestazione, confermò la statuizione ex art. 2932 cod. civ..

Avverso la sentenza del Giudice d’appello propongono ricorso per cassazione D.J., B.P. e B.G., illustrando due motivi di doglianza.

La controparte resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Questi gli assunti censuratori:

a) la Corte locale aveva disatteso il primo motivo d’appello, che criticava la sentenza di primo grado per non avere ritenuto che il negozio era stato frutto di un vizio della volontà, derivante da errore essenziale (una parte delle particelle promesse in vendita aveva vocazione industriale, che era rimasta ignota al promittente alienante);

b) nonostante una tale potenzialità urbanistico-edilizia aveva formato oggetto del dibattito fra le parti, la Corte d’appello, richiamando una propria ordinanza emessa in corso di causa, secondo la quale gli esiti istruttori non erano tali da sorreggere l’assunto, aveva omesso di prendere in esame le emergenze sintomatiche, che comprovavano la tesi degli appellanti (le trattative si erano snodate in un arco temporale di due anni, la bozza del contratto, predisposta dalla controparte, che era stata sottoposta al B. in un giorno di domenica e senza l’assistenza di professionisti, si presentava priva di parti essenziali, successivamente concordate e inserite a penna).

1.1. La censura è infondata.

La Corte d’appello ha rigettato sul punto l’impugnazione, avendo l’istruttoria svolta in secondo grado dimostrato la insussistenza del dedotto errore essenziale.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. In definitiva la norma in parola consente il ricorso solo in presenza di omissione della motivazione su un punto controverso e decisivo (dovendosi assimilare alla vera e propria omissione le ipotesi di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) – S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 62, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914), omissione che qui non si rileva affatto, essendosi i ricorrenti limitati a contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata, che, a sua volta richiama gli esiti istruttori, evocando ordinanza emessa in corso di causa, ipotesi congetturali, non ricollegabili in alcun modo al preteso omesso esame, nei termini puntuali sopra richiamati. In altri termini, il ricorso invoca un inammissibile globale riesame di merito, peraltro, sulla base di mere illazioni.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Questi gli assunti censuratori:

a) la Corte di Firenze aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità il quinto motivo, con il quale si era dedotto che l’avversa domanda non avrebbe potuto essere accolta per non essere stata offerta la controprestazione nei modi di legge;

b) il testo dell’art. 342 cod. proc. civ., al tempo vigente, non giustificava la declaratoria; la predetta norma, infatti, disegnava l’appello come strumento di revisione del giudizio pienamente devolutivo e, pertanto, non occorreva far luogo a formulazioni rigorose e puntuali, essendo sufficiente che l’impugnante esponesse le proprie ragioni di diritto in relazione al fatto;

c) nel merito, il motivo d’appello era fondato, poichè, costituiva principio fermo nella giurisprudenza di legittimità che “l’offerta della prestazione corrispettiva non può consistere in una mera dichiarazione d’intenti quale l’astratta disponibilità dichiarata in comparsa, nelle fattispecie in cui il pagamento di una parte del prezzo deve precedere la stipulazione del contratto definitivo”.

2.1. Il motivo è fondato nei termini di cui appresso.

La deduzione di violazione di norma processuale assegna al giudice di legittimità il vaglio del fatto processuale rilevante. Esaminato l’atto d’appello, si apprende che con il motivo rubricato sub 4) gli appellanti, per quel che qui rileva, si erano doluti del “mancato adempimento della prestazione, o (della) mancata offerta reale della stessa, da parte degli A.”, rilevandosi, altresì, “che l’art. 2932 c.c., comma 2, stabilisce che, “se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge””. Poichè ciò gli appellati non avevano fatto, “non avevano diritto di ottenere la sentenza di trasferimento”.

Alla luce del motivo d’appello articolato nei termini riportati deve escludersi che ricorra l’ipotesi contemplata dall’art. 342 cod. proc. civ. al tempo vigente, anteriormente alla riforma operata nel 2012.

Invero, questa Corte ha avuto modo di più volte chiarire che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., peraltro nel testo maggiormente rigoroso introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (S.U., n. 27199, 16/11/2017, Rv. 645991; Sez. 6, n. 13535, 30/572018, Rv. 648722).

La questione che gli appellanti intendevano sottoporre al giudizio di revisione della Corte d’appello risulta essere stata individuata con sufficiente determinatezza, alla luce di quanto sopra riportato, restando peraltro non espressi gli argomenti decisivi del Giudice di primo grado, che la Corte d’appello ha ritenuto non avere formato oggetto di puntuale critica impugnatoria.

Ciò posto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio limitatamente al secondo motivo. Il Giudice del rinvio regolerà le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo e rigetta il primo; cassa e rinvia, in relazione al motivo accolto, alla Corte d’appello di Firenze, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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