Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24895 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa,

dall’avvocato PETRACCA NICOLA DOMENICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1528/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/11/2006 r.g.n. 1966/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega PETRACCA NICOLA DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 14 novembre 2006, confermava la pronuncia di primo grado con cui venne dichiarata la nullità, per genericità della causale, dell’apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra la società Poste Italiane ed G.I. il 29 agosto 2002, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 dichiarando sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato da tale data, con condanna della società Poste al pagamento delle retribuzioni dal momento di costituzione in mora.

Propone ricorso per cassazione la società Poste, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria. La G. restava intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi la società denuncia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 ed 11 dell’art. 12 preleggi, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la corte territoriale escluse erroneamente la legittimità della clausola appositiva del termine, che risultava invece sufficientemente motivata dalle plurime e concorrenti ragioni ivi indicate, risultanti dagli accordi sindacali allegati, che evidenziavano le necessità organizzative indicate nei contratti di assuzione, (motivati da “esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002”), peraltro riconducibili al notorio.

Ad illustrazione dei motivi formulava i prescritti quesiti di diritto.

2. I motivi sono in parte inammissibile, e per il resto infondati.

Deve infatti rilevarsi che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033). E’ vero poi che tale specificazione, di cui è onerato il datore di lavoro, può risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro e da esso “per relationem” da altri testi scritti accessibili alle parti (ex multis, Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033), ma al riguardo deve osservarsi che, essendo l’onere della prova a carico della datrice di lavoro (Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279), nel caso in esame la ricorrente nulla di specifico ha dedotto sul punto, limitandosi ad evidenziare che negli accordi 2001 e 2002, era stato concordato che “la società potrà continuare a ricorrere all’attivazione di contratti a tempo determinato per sostenere il livello di recapito durante la fase dei processi di mobilità”.

La censura risulta inammissibile, non essendo tali accordi, in contrasto col principio di autosufficienza del ricorso, nè riprodotti integralmente, nè allegati al ricorso, nè indicata la loro ubicazione all’interno del fascicolo di parte (Cass. sez. un., ordinanza 25 marzo 2010 n. 7161, Cass. sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075).

3. La ricorrente censura infine la sentenza impugnata, circa l’aliunde perceptum, per il mancato esercizio dei poteri ufficiosi ed il mancato ordine di esibizione della documentazione reddituale della lavoratrice (art. 210 c.p.c.).

La censura risulta infondata, essendo l’ordine di esibizione per un verso rimesso al discrezionale apprezzamento del giudice di merito (ex plurimis, Cass. 18 settembre 2009 n. 20104), per altro verso dovendosene evidenziare l’inammissibilità ove direttala fini meramente esplorativi, non potendo supplirsi all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, ovvero con l’esercizio dei poteri ufficiosi (Cass. n. 20104 del 2009).

4. Risultato inammissibile il motivo riguardante le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010 (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070).

5. Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Nulla per le spese essendo la G. rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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