Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24895 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. II, 09/10/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 09/10/2018), n.24895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16145-2014 proposto da:

B.M., L.T., elettivamente domiciliati in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II N 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN

MARCO GREZ, rappresentati e difesi dagli avvocati DONATELLA DE

DONNO, PAOLO PECCHIOLI;

– ricorrenti –

contro

BI.EL., F.S., BI.RI.,

BI.BA., BI.PA., M.G., BI.PI. e

BI.Ro., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso

lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO NICOLODI, RICCARDO

GROSSI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 676/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

uditi gli Avvocati GROSSI Riccardo, NICOLODI Alessandro difensori dei

resistenti che hanno chiesto di riportarsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Per quel che è ancora di utilità, i fatti processuali salienti possono sintetizzarsi nei termini seguenti:

La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, confermò la statuizione di primo grado, con la quale, era stata accolta la domanda di negatoria servitutis proposta da BI.PI., M.G., BI.RI., BI.Ro., BI.PA., F.S., BI.EL. e BI.BA., nei confronti di B.M. e L.T., e, pertanto, dichiarata inesistente la servitù di passo da quest’ultimi vantata.

Avverso la sentenza del Giudice d’appello propongono ricorso per cassazione B.M. e L.T., illustrando tre motivi di doglianza.

La controparte resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Questi gli assunti censuratori:

– la Corte locale aveva errato nel negare l’usucapibilità della servitù di passaggio per la mancanza di opere visibili: essendo stata dimostrata la presenza del viottolo naturale, null’altro di apprezzabilmente visibile poteva pretendersi, ai sensi dell’art. 1061 c.c..

2. Con il secondo motivo il ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1142 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Questi gli assunti censuratori:

a) la servitù di passaggio è, per sua natura, discontinua e, pertanto, non assume rilievo la circostanza che per un certo tempo non se ne usi; di conseguenza, male aveva fatto la Corte locale a ritenere rilevante la mancata prova dell’utilizzo continuativo per tutto il ventennio di legge;

b) non avrebbe dovuto trarsi alcun argomento sfavorevole agli odierni ricorrenti per il fatto che il loro titolo d’acquisto, risalente all’anno (OMISSIS), non recasse menzione dell’esistenza di una tale servitù attiva, per la ragione che, al tempo, un tale diritto non era ancora stato acquistato per usucapione, non essendo trascorsi venti anni;

c) la sentenza impugnata aveva errato nel trarre conclusioni decisive da una sola deposizione testimoniale, la quale, a volerla ritenere attendibile, aveva fatto riferimento solo all’epoca corrente dal (OMISSIS) in poi, nel mentre dalle altre assunzioni testimoniali era dato ricavare che la strada veniva utilizzata dal (OMISSIS);

d) non si era considerato che nell’atto rogato dal notaio G. nel (OMISSIS), “i contraenti, fra cui N.R. dante causa di Bi. richiamano espressamente l’attuale strada che attraversa la proprietà”.

Con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1411 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Questi gli assunti censuratori:

a) la Corte d’appello aveva errato nello svalutare il “contratto (OMISSIS) del (OMISSIS)”; pur vero che lo strumento negoziale era intervenuto inter alios, ma con lo stesso era stata effettuata chiara ricognizione della servitù, in quanto gli acquirenti si erano detti assoggettati al diritto di passaggio dei venditori e del B.;

b) per i ricorrenti “la clausola opera come nei contratti a favore di terzi (art. 1411 c.c.), nello specifico senso che è costitutiva non già del diritto reale del B. bensì dell’obbligazione dell’acquirente rispetto a quel diritto”.

2. Per ragioni di continenza argomentativa conviene esaminare in primo luogo il secondo e il terzo motivo.

2.1. Il secondo motivo, radicalmente destituito di giuridico fondamento, si colloca ai limiti dell’ammissibilità.

La questione posta attiene al vaglio probatorio e, in particolare, delle risultanze della prova per testi. Questione, questa, riservata all’esclusivo esame del giudizio di merito, peraltro, senza neppure allegare le deposizioni sulle quali si appunta la censura.

E’ di palmare evidenza che il ricorrente, richiede che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio e, pertanto, nella sostanza, neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile.

Peraltro, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299); di conseguenza il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione (Sez. 3, 23940, 12/10/2017, Rv. 645828), oramai all’interno dell’angusto perimetro delineato dal novellato dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Nè, ovviamente, la censura si salva attraverso l’escamotage del richiamo alla norma di diritto sostanziale, assunta come violata (nella specie, l’art. 1142 c.c.), la quale non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente.

In disparte, è appena il caso di soggiungere che, anche a voler seguire la tesi impugnatoria (cioè provato il passaggio, ma solo dal (OMISSIS)), il ventennio al momento della domanda non si era maturato.

2.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

I ricorrenti pretendono di fondare il proprio diritto attraverso le dichiarazioni raccolte in un atto di compravendita intervenuto inter alios, ai quali assegnano il valore di atto ricognitivo, per il fatto che gli alienanti ( N.R. e b.d.) avevano costituito una servitù di passaggio in favore degli acquirenti BI.PI. e M.G., dando altresì atto che analogo diritto di passaggio sussisteva in favore della proprietà di B.M..

Come si è detto trattavasi di un contratto inter alios e, pertanto, la pretesa ricognizione del vantato diritto non può in alcun modo configurarsi. Nè, le dichiarazioni negoziali di terzi possono assurgere a prova, sia pure indiziaria, al fine di affermare la sussistenza di diritti sulla res aliena.

Infine, impertinente deve giudicarsi la temeraria assimilazione al contratto in favore del terzo, non essendo dubbio che non può gravarsi di un peso reale il fondo altrui e in favore del fondo di un terzo.

2.3. L’infondatezza del secondo e del terzo motivo rende non necessario il vaglio del primo motivo, restandone travolti i presupposti (assorbimento improprio).

3. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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