Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24895 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 06/12/2016), n.24895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26653/2012 proposto da:

IMMOBILIARE ALESSANDRA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati LAURA CASTALDI, NICOLA LEONE

DE RENZIS SONNINO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 97/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 30/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASTALDI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato LA GRECA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e delle relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, a seguito della mancata utilizzazione edificatoria, anteriormente al decorso del quinquennio, dall’acquisto dell’area.

La CTP accoglieva il ricorso della società Immobiliare Alessandro SPA per decadenza dell’ufficio dal potere impositivo, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76, comma 2, non suscettibile della proroga biennale, di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis, mentre la CTR in riforma della sentenza di primo grado accoglieva l’appello dell’ufficio, ritenendo applicabile detta proroga.

Avverso la predetta pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre l’ufficio ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, e precisamente del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la proroga biennale varrebbe solo per gli accertamenti di valore o gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione (comma 1) e non per l’azione impositiva di recupero delle agevolazioni tributarie (comma 1 bis), ed inoltre, solo nel comma 1 sarebbe stata inserita l’espressa deroga alla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, in tema di divieto di proroga dei termini di prescrizione e decadenza a sfavore del contribuente.

Il motivo è infondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di perdita del beneficio fiscale concesso per l’acquisto di fabbricati in zona dotata di piani urbanistici particolareggiati ai fini dell’imposta di registro, il termine per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta dovuta a seguito dell’accertamento dell’assenza dei requisiti legittimanti, resta soggetto alla sospensione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 10, ed alla proroga di due anni, ai sensi del citato art. 11, applicabile in quanto consente di coordinare la durata del termine per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il mantenimento o la revoca dei benefici fiscali per il suddetto acquisto con le disposizioni in materia di condono (Cass. ordinanza n. 1567/2016, 9578/2016, 23222/2015). Nel caso di specie, pur essendo il termine di decadenza a carico dell’ufficio, per il recupero delle agevolazioni indebitamente ottenute, quello triennale di cui ala D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2 (v. Cass. n. 2527/14, 2527/14, in tema di recupero delle agevolazioni “prima casa”, v. Cass. ordinanza n. 13703/13, in tema di recupero delle agevolazioni concesse per la realizzazione di piani di recupero, v. anche Cass. n. 1303/2007), tuttavia, l’ufficio non risulta decaduto dal potere impositivo, in quanto la registrazione dell’atto è del 26.3.2002, e non essendo necessaria la comunicazione, del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19, per il mancato avveramento della condizione a cui i benefici fiscali erano correlati, della L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3 (Cass. ord. n. 3446/2016, Cass. n. 22874/2014), con la proroga di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis, la notifica dell’avviso di liquidazione in data 30 maggio 2005, è senz’altro tempestiva.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna la società contribuente a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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