Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24895 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 04/10/2019), n.24895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18454/2017 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADALBERTO

6/F, presso lo studio dell’avvocato GENNARO ORLANDO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, INPS DIREZIONE

METROPOLITANA NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati NICOLA VALENTE, EMANUELA

CAPANNOLO, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso il decreto cron. 3668/17 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 14/02/2017 R.G.N. 17459/16;

Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Napoli ha rigettato, con decreto, la domanda di accertamento tecnico preventivo proposta da C.E., nei confronti dell’I.N.P.S., per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento;

2. per quel che in questa sede rileva, la motivazione di rigetto è stata fondata sull’inidoneità della domanda amministrativa per la prestazione richiesta, mancante della indicazione, nell’allegato certificato medico, della impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere atti quotidiani della vita senza assistenza continua;

3. C.E. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo di diritto, con il quale ha denunciato la violazione della L. 15 ottobre 1990, n. 295, art. 1 e D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, art. 1, in relazione alla ritenuta non conformità della domanda amministrativa alle disposizioni di legge;

4. l’I.N.P.S. ha conferito soltanto delega in calce alla copia notificata del ricorso;

5. il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in pubblica udienza la declaratoria di inammissibilità.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. costituisce consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità l’improponibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza (o il decreto) che ha dichiarato la inammissibilità del procedimento instaurato per accertamento tecnico preventivo per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento non destinato ad incidere, con effetto di giudicato, sulla situazione soggettiva sostanziale, attesa la possibilità, per l’interessato, di promuovere il giudizio di merito – e stante la idoneità di tale provvedimento a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 445-bis c.p.c., comma 2, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione (fra le tante, v. Cass. n. 22721 del 2016; Cass. n. 16685 del 2018; sulla ricostruzione sistematica del procedimento per accertamento tecnico preventivo v., da ultimo, Cass. nn. 9755 e 9876 del 2019);

7. questa Corte è ferma nel ritenere l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali sia di consulenza tecnica, contenuta nel decreto di omologa di accertamento tecnico preventivo, definitiva e a carattere decisorio in quanto non riconosce nè nega il diritto alla prestazione richiesta, incide sui diritti patrimoniali delle parti, non è soggetta ad impugnazione in altre sedi (v., fra le tante, Cass. n. 6084 del 2014; Cass. n. 13550 del 2015);

8. il ricorso va dichiarato inammissibile;

9. le spese si compensano per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;

10. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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