Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24894 del 20/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.20/10/2017),  n. 24894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1871/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9648/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/01/2011 R.G.N. 8185/2007.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 14.1.2011, dichiarava l’illegittimità del contratto a termine stipulato tra Poste Italiane s.p.a. e C.M. il 17.1.05, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per la seguente causale: “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa, addetto al servizio smistamento e movimentazione carichi presso il Polo Corrispondenza Lazio, assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo dal 17.1.05 al 31.3.05”, con condanna al ripristino del rapporto a tempo indeterminato (sin dal 17.1.05) ed al pagamento delle retribuzioni maturate dall’8.9.05, data di costituzione in mora, e nei limiti di un triennio dalla cessazione di fatto del rapporto.

Che avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste, affidato a due motivi, mentre il lavoratore resiste con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che con primo motivo la società denuncia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,artt. 1362 c.c. e segg., oltre a contraddittoria pronuncia su un fatto decisivo, e cioè in ordine alla ritenuta genericità della causale di assunzione.

Che il motivo è infondato, posto che la sentenza impugnata ha fondato la sua decisione anche su altra ratio decidendi, e cioè la mancanza di prova del nesso causale tra le esigenze di lavoro temporaneo indicate in contratto e le mansioni cui fu in effetti adibito il lavoratore.

Che con secondo e terzo motivo la società Poste si duole della mancata ammissione della prova sul punto, in tesi richiesta dalla società; che il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev’essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative, Cass. sez. un. n. 28336 del 22/12/2011. D’altro canto la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare – elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto – non alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire “ex actis” alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell’asserzione (Cass. 23 aprile 2010 n. 9748).

Che con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1206,1207,1218,1219,1223,2094 e 2099 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere la sentenza impugnata considerato che le retribuzioni attribuite al lavoratore presupponevano comunque la prestazione di attività lavorativa, stante la natura sinallagmatica del rapporto, mentre con il quinto motivo lamenta comunque la mancata applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5.

Che i motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono fondati, e segnatamente il quinto, avendo la corte partenopea condannato Poste al pagamento delle retribuzioni (e non al risarcimento del danno) maturate dalla cessazione di fatto del rapporto sino al triennio successivo alla cessazione di fatto del rapporto. Deve infatti rilevarsi che le S.U. di questa Corte, con sentenza n. 21691/2016, hanno enunciato il seguente principio di diritto: l’art. 360, n. 3, deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva; in tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta, salvo l’eventuale formarsi di giudicato interno; ne discende che, non essendosi nella specie formato alcun giudicato sul punto, la questione delle conseguenze economiche derivanti dall’accertata nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati dalla società Poste deve essere risolto alla luce dello “ius superveniens”, applicabile anche ai giudizi in corso, costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, alla luce dei parametri ivi previsti.

Che la sentenza impugnata deve dunque sul punto cassarsi, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, ai fini della determinazione in concreto dell’indennità spettante al lavoratore, per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento che ha ordinato la ricostituzione del rapporto (cfr. Cass. n. 14461/15), con interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla data della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del termine (Cass. n. 3062/16), oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA