Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24894 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 06/12/2016), n.24894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12957/2012 proposto da:

D’EMI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO PALLOTTINO, che la rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 101/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 21/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALLOTTINO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato LA GRECA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e delle relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, a seguito della mancata utilizzazione edificatoria, anteriormente al decorso del quinquennio, dall’acquisto dell’area soggetta a piano particolareggiato.

La CTP accoglieva il ricorso della società D’Emi SpA, mentre la CTR in riforma della sentenza di primo grado accoglieva l’appello dell’ufficio, ritenendo che nella vicenda, il piano particolareggiato avesse perso d’efficacia, a seguito della decadenza decennale prevista dalla L. n. 1150 del 1942, artt. 16 e 17. Avverso la predetta pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre l’ufficio ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, e precisamente della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, con conseguente erronea motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto, i giudici d’appello, avrebbero correlato i benefici fiscali richiesti alla pubblica utilità delle opere edificatorie realizzate nei terreni soggetti a un valido ed efficace piano particolareggiato, laddove, invece, secondo il ricorrente, i benefici richiesti sarebbero giustificati dal favor attribuito dal legislatore al fatto che si realizzi l’utilizzazione edificatoria, delle aree soggette a piani particolareggiati, comunque denominati, entro il quinquennio dall’acquisto.

Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento costante di questa Corte, la ratio della disposizione agevolativa è quello di diminuire il costo di prima edificazione (cioè, quello ulteriore, rispetto al costo ordinario di edificazione, quale, quello connesso all’adempimento delle prescrizioni del piano attuativo, per esempio, in tema di realizzazione degli oneri di urbanizzazione) ed è, pertanto, di stretta interpretazione (Cass. ordd. nn. 7438/2009, 11771/2012, 13173/12, sent. 5933/13). L’agevolazione è, pertanto, una “contropartita” per l’adempimento di prescrizioni, che scaturiscono dagli oneri contemplati dalla pianificazione urbanistica generale e attuativa; pertanto, l’attività edilizia privata, per usufruire d’incentivi, deve potersi inserire nella realizzazione di un concomitante interesse pubblico all’edificazione, e non può essere riconosciuta per la mera edificazione “diretta” del terreno, non inquadrabile all’interno un preordinato, assetto del territorio comunale. Nel caso di specie, il piano particolareggiato del 21.3.1979 aveva perso d’efficacia, ai sensi della L. n. 1150 del 1942, art. 16, comma 5 e art. 17 (sulla scadenza dei piani di recupero, v. Cass. n. 12514/13, 704672014), pertanto, pur essendo rimasto in vigore, l’obbligo di osservare, nelle costruzioni di nuovi edifici, gli allineamenti e le prescrizioni di zona, stabiliti dal piano stesso (v. L. n. 1150 del 1942, art. 17), quali standards urbanistici permanenti, tuttavia, la società contribuente, per l’inefficacia del piano particolareggiato, non era tenuta ad adempiere nessun obbligo di edificazione immediatamente impegnativo e obbligatorio (risulta pacifico tra le parti, che anche dal certificato di destinazione urbanistica non risultava nessun piano particolareggiato, comunque denominato, vigente al momento dell’acquisto, v. p. 10 del ricorso e p. 5 del controricorso), e, quindi, a sopportare alcun costo aggiuntivo, di talchè il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, contrasterebbero inevitabilmente col principio impositivo (art. 53 Cost.).

Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna la società contribuente a pagare all’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore in carica, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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