Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24894 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18434/2014 R.G., proposto da:

S.S.R., S.G. e S.A.,

rappresentati e difesi dall’Avv. FRANCESCO RANDAZZO elettivamente

domiciliati, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del

presente procedimento, in Roma, Via dei Gracchi n. 197, presso lo

studio dell’Avv. MARCELLO MAGNANO SAN LIO.

– ricorrenti –

contro

l’Agenzia delle Entrate e del Territorio, con sede in Roma, in

persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Palermo – Sezione Staccata di Catania il 14 novembre 2013 n.

340/18/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 17

marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-quinquies, convertito, con

modificazioni, nella L. 24 aprile 2020 n. 27) del 21 luglio 2020 dal

Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

S.S.R., S.G. e S.A. ricorrono per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Catania il 14 novembre 2013 n. 340/18/2013, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro in relazione a compravendita stipulata con rogito notarile dell’8 marzo 2005, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei loro confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania il 25 marzo 2008 n. 340/07/2008, con compensazione delle spese giudiziali. L’Agenzia delle Entrate e del Territorio si è costituita con controricorso. A seguito dell’estensione in via di autotutela degli effetti favorevoli del giudicato formatosi nei confronti di coobbligato solidale, i ricorrenti hanno depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che è stata accettata dalla controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass., Sez. 5, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez, 5, 11 aprile 2019, n. 10178).

Peraltro, è pacifico che in tale ipotesi può essere disposta la compensazione delle spese giudiziali ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1, in quanto intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un’ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Costituzionale 12 luglio 2005, n. 274.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa le spese giudiziali; dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

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