Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24894 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 04/10/2019), n.24894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19834/2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

L.V.S.S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 41/2017 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 14/02/2017 R.G.N. 182/2016.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da L.V.S.S.A. volta alla declaratoria dell’insussistenza del proprio obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nonchè al pagamento dei relativi contributi, in relazione all’attività libero professionale di ingegnere svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale ella è iscritta presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

2. avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;

3. L.V.S.S.A. non ha svolto attività difensiva;

4. la Sesta sezione di questa Corte ha emesso ordinanza interlocutoria con la quale, data la pendenza di altri ricorsi relativi al più generale problema dei rapporti tra la gestione separata INPS e gli enti gestori delle forme di previdenza richiamati dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. in L. n. 111 del 2011), si è disposta la trattazione in pubblica udienza al fine della definizione complessiva della questione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, D.L. n. 98 del 2011, art. 2 e art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), entrambi in relazione alla L. n. 179 del 1958, art. 3, L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21 e artt. 7,23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato con D.I. 20 dicembre 1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria.

6. il motivo è manifestamente fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018).

7. Non essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

8. In considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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