Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24893 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, ROMEO LUCIANA

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 693/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/12/2008 R.G.N. 378/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Urbino con sentenza del 10.1.2006, alla stregua della consulenza tecnica effettuata, accoglieva la domanda proposta da M.L., addetta alla pulizia degli ambienti, nei confronti dell’INAIL, di riconoscimento della genesi professionale della sindrome del tunnel carpale, malattia da cui era risultata affetta con condanna dell’INAIL a corrisponderle una rendita nella misura del 6%.

Sull’appello dell’INAIL la Corte di appello di Ancona respingeva l’appello dell’INAIL. La Corte territoriale rilevava che la diagnosi raggiunta dal CTU in primo grado era fondata su accertamenti rigorosi e su argomentazioni convincenti, che la CTU svolta in un precedente giudizio non aveva valutato i fatti sopravvenuti e che quanto stabilito con sentenza del 27.2.1998 non impugnata non rappresentava un giudicato ostativo in quanto erano stati addotti fatti nuovi e sopravvenuti con la successiva domanda del 2002.

Ricorre l’INAIL con un motivo. La precedenza sentenza aveva statuito proprio sulla genesi professionale della malattia sofferta dalla M..

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. La precedente sentenza aveva statuito proprio sulla genesi professionale della malattia sofferta dalla M.: in relazione a tale accertamento non erano intervenuti novità di sorta.

Il motivo, correttamente corredato da un idoneo quesito di diritto è fondato e pertanto va accolto. E’ certamente condivisibile l’orientamento, richiamato nella sentenza impugnata, di questa Corte secondo cui “ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causa petendi, intesa come titolo dell’azione proposta e del bene della vita che ne forma l’oggetto……; entro tali limiti, l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato; l’interpretazione di esso è assimilabile all’interpretazione delle norme giuridiche, cosicchè essa può essere effettuata dalla Corte di cassazione anche d’ufficio e l’erronea interpretazione da parte del giudice di merito può essere denunciata sotto il profilo della violazione di norme di diritto” (cass. n. 5925/2004; cfr. anche cass. n. 14414/2002 e n. 3074/2001)”. Senonchè tali “fatti o situazioni nuove” non sono state in alcun modo indicate nella sentenza impugnata e pertanto la domanda di cui al presente procedimento va ritenuta coperta da giudicato, non essendo emerso il presupposto indicato dalla Suprema Corte prima ricordato perchè la domanda potesse essere legittimamente riproposta.

Va quindi, come detto, accolto il ricorso e va cassata la sentenza impugnata senza rinvio. Stante la soccombenza parte ricorrente in primo grado va condannata alle spese del grado di appello liquidate come al dispositivo, mentre sussistono giusti motivi, tenuto conto della natura della controversia, per compensare le spese del primo grado del giudizio. Le spese del giudizio di cassazione, derivato da errore tecnico del giudice in controversia di modesta entità, possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali di appello che si liquidano in Euro 560,00 (di cui Euro 300,00 per onorari); compensa le spese di primo grado. Nulle per le spese per il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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