Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24893 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.20/10/2017),  n. 24893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 922-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende giusta delega in atti giusta

delega in atti;

– ricorrente –

e contro

D.M.G., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

D.M.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO 221, presso lo studio dell’avvocato

COMUNICAZIONI CONFSAL, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA

COGO, giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1057/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/12/2010 R.G.N. 2020/2008.

Fatto

RILEVATO

Che la società Poste ha impugnato, con vari motivi, la sentenza della Corte d’appello di Milano depositata il 22.12.10, con cui venne dichiarato illegittimo il contratto a tempo determinato stipulato con D.M.G. il 4.11.04 per esigenze di carattere sostitutivo inerenti la Filiale di Milano Nord 2.

Che la D. ha resistito con controricorso incidentale condizionato. Che è stato successivamente prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale (del 13.9.12) avente ad oggetto la totale transazione della presente controversia.

Diritto

CONSIDERATO

Che non sussiste più alcun interesse delle parti ad una pronuncia giurisdizionale sulla presente controversia, deve dichiararsi cessata tra di esse la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, stante l’intervenuto accordo transattivo.

PQM

La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.

Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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