Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24893 del 20/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.20/10/2017), n. 24893
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 922-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE
TRIFIRO’, che la rappresenta e difende giusta delega in atti giusta
delega in atti;
– ricorrente –
e contro
D.M.G., C.F. (OMISSIS);
– intimato –
nonchè da:
D.M.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO 221, presso lo studio dell’avvocato
COMUNICAZIONI CONFSAL, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA
COGO, giusta delega in atti;
– ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE
TRIFIRO’, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 1057/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 22/12/2010 R.G.N. 2020/2008.
Fatto
RILEVATO
Che la società Poste ha impugnato, con vari motivi, la sentenza della Corte d’appello di Milano depositata il 22.12.10, con cui venne dichiarato illegittimo il contratto a tempo determinato stipulato con D.M.G. il 4.11.04 per esigenze di carattere sostitutivo inerenti la Filiale di Milano Nord 2.
Che la D. ha resistito con controricorso incidentale condizionato. Che è stato successivamente prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale (del 13.9.12) avente ad oggetto la totale transazione della presente controversia.
Diritto
CONSIDERATO
Che non sussiste più alcun interesse delle parti ad una pronuncia giurisdizionale sulla presente controversia, deve dichiararsi cessata tra di esse la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, stante l’intervenuto accordo transattivo.
PQM
La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017