Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24893 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. II, 09/10/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 09/10/2018), n.24893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12861-2014 proposto da:

Ente Regionale per l’abitazione pubblica delle Marche, rappresentato

e difeso dall’avvocato MAURIZIO MIRANDA;

– ricorrente –

contro

D.M.M.L., quale figlia ed erede di B.M.,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO DI STASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 128/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI

CORRADO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,in subordine

per la remissione del ricorso alle Sezioni Unite;

udito l’Avvocato ANTONIO DI STASI, difensore della

controricorrente,che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati.

Fatto

D.M.M.L., profuga rimpatriata dalla (OMISSIS), conveniva innanzi al Tribunale di Ancona l’I.A.C.P. affinchè fosse accertato il suo diritto ad acquistare l’appartamento che le era stato concesso in locazione dall’ente medesimo al prezzo agevolato di cui alla L. n. 560 del 1993, art. 1 comma 24 (vale a dire il 50% del costo di costruzione dell’immobile). L’IACP, costituitosi, resisteva, deducendo che non sussistevano i presupposti per l’applicabilità della L. n. 560 del 1993, art. 1,comma 24 poichè la L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 24 si riferiva ai soli immobili costruiti per i profughi ex L. n. 137 del 1952, art. 18.

Il Tribunale di Ancona accoglieva la domanda e condannava l’Ente a trasferire l’immobile per cui è causa all’attrice al “Prezzo agevolato” di cui alla su menzionata L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 24, come interpretato dal D.L. n. 542 del 1996, art. 5 conv. nella L. n. 649 del 1996, in applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 45 comma 3.

La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 127/13 pubblicata il 2 marzo 2013, rigettava il gravame proposto dall’ERAP della Provincia di Ancona e confermava integralmente la sentenza di primo grado, accertando il diritto della D.M. ad acquistare l’appartamento al prezzo agevolato.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’ERAP delle Marche, affidandosi a due motivi.

D.M.M.L. resiste con controricorso.

Successivamente, in data 26.2.2018, il difensore della controricorrente ha depositato istanza al Primo Presidente di questa Corte, ex art. 376 c.p.c., comma 2 e art. 139 disp. att. c.p.c., per la rimessione del ricorso alle Sezioni unite, rilevando che la medesima questione, relativa al diritto dei profughi assegnatari di alloggi ex L. n. 137 del 1952, art. 17, al trasferimento “a prezzo agevolato” dell’immobile già assegnato in locazione, era stata decisa in modo difforme dalle sezioni semplici di questa Corte.

In particolare, il controricorrente rileva l’esistenza di due opposti indirizzi interpretativi: il primo, che ammette la cessione a prezzo agevolato anche ai profughi assegnatari ex L. n. 137 del 1952, art. 17 affermato dalle pronunce nn. 27662/2011 1772/2012 e 25223/2015 tutte rese dalla 1^ sezione; il secondo, che esclude l’estensione del beneficio a tale categoria di profughi, affermato nella sentenza n. 9119/2017 della 2^ sezione).

Il Primo Presidente, con provvedimento del 9 marzo 2018, ha rimesso al Collegio della 2^ sezione civile ogni valutazione sulla opportunità di investire le Sezioni Unite circa la soluzione dell’ipotizzato contrasto di giurisprudenza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente disattesa l’istanza di rimessione della causa al Primo presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Deve invero rilevarsi che il contrasto giurisprudenziale denunciato dalla controricorrente risulta in gran parte formatosi in data antecedente alla pronuncia della corte Costituzionale n. 161 del 2013, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale L.R. Toscana n. 59 del 2005, artt. 1 e 3 (ed in via consequenziale degli artt. 2 e 4 della stessa legge) per violazione dell’art. 3 Cost., per aver esteso ai profughi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. n. 137 del 1952, art. 17 (c.d. alloggi riservali), l’applicazione del regime di maggior favore nell’acquisto di alloggi popolari attribuito agli assegnatari di appartamenti c.d. dedicati di cui alla L. n. 137 del 1952, art. 18.

Dopo tale pronuncia, su cui si tornerà approfonditamente nel prosieguo, sono state emesse soltanto due sentenze, onde non si è in presenza di un significativo contrasto di contrapposti indirizzi giurisprudenziali su una questione di diritto, tale da richiedere l’intervento nomofilattico delle sezioni unite di questa Corte.

In particolare, alla sentenza n. 25523 del 2015 della 1^ sezione civile di questa Corte, che aveva escluso la rilevanza della pronuncia della Corte costituzionale nella causa sottoposta alla sua cognizione, ha fatto seguito la successiva sentenza n. 9191 del 7 aprile 2017, della 2^ sezione civile, che ha invece ritenuto che la pronuncia della Consulta fosse rilevante nella fattispecie sottoposta al suo esame e che la normativa in materia di assegnazione degli alloggi alle categorie di profughi di cui alla L. n. 137 del 1952, artt. 17 e 18 dovesse interpretarsi alla luce della su citata sentenza della Corte costituzionale.

Passando all’esame del ricorso, il primo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 4,comma 223, della L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 24, della L. n. 388 del 2000, art. 45, comma 3 e della L. n. 137 del 1952, artt. 17 e 18.

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, come già il giudice di prime cure, abbia erroneamente interpretato la normativa in materia di cessione degli appartamenti a prezzo agevolato di cui alla L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 24, ed abbia pertanto riconosciuto alla D.M. il diritto all’acquisto a prezzo agevolato dell’ immobile per cui è causa, rientrante nella previsione della L. n. 137 del 1952, art. 17, mentre la cessione – a prezzo agevolato – si riferisce alla sola ipotesi disciplinata dalla L. n. 137 del 1952, art. 18.

Conviene premettere che la L. n. 137 del 1952 ha delineato due tipi di provvidenze abitative in favore dei cittadini italiani in possesso della qualità di profugo:

– da un lato, l’art. 17 riservava ai profughi una quota pari al 15% delle assegnazioni di tutti gli alloggi che gli istituti di gestione delle case popolari avrebbero costruito dal 1 gennaio 1952 (c.d. alloggi riservati);

– dall’altro, l’art. 18 autorizzava la costruzione a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta amministrati dal Ministero dell’Interno (c.d. alloggi dedicati).

La L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 24 ha riconosciuto ai profughi assegnatari degli alloggi realizzati ai sensi della L. 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni (indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento), il diritto di chiederne la cessione in proprietà, beneficiando delle condizioni di maggior favore contenute nel D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 26, come sostituito dalla L. 27 aprile 1962, n. 231, art. 14.

La L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 223 ha da ultimo stabilito che “alla L. 24 dicembre 1993, n. 560, art. 1, il comma 24 si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi della L. 4 marzo 1952, n. 137, art. 18, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi della L. 4 marzo 1952, n. 137, art. 1 sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio.

Tale disposizione, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 161/2013 della Corte costituzionale ha – definitivamente chiarito che il regime di maggior favore, previsto dalla L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 24, si applica soltanto alla speciale categoria dei profughi assegnatati degli alloggi di cui alla L. n. 137 del 1952, art. 18.

La scelta del legislatore statale, di limitare il trattamento di acquisto agevolato ai soli profughi assegnatari di alloggi realizzati in base alla L. n. 137 del 1952, art. 18 e ss. si giustifica in ragione del fatto che tale categoria, nel corrispondere un canone di locazione maggiorato ha già corrisposto una quota annua (prima del 2% e poi dello 0,5%) del costo di costruzione e dunque una somma che, per le assegnazioni effettuate negli anni (OMISSIS), aveva raggiunto una rilevante quota (fino al 40%) di detto costo, oltre che una quota delle spese di manutenzione straordinaria.

Di conseguenza, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, non solo tale scelta del legislatore poneva una differenza di trattamento pienamente ragionevole, ma anzi doveva ritenersi costituzionalmente illegittimo, in quanto in contrasto con l’art. 3 Cost., estendere il suddetto prezzo agevolato anche ai profughi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. n. 137 del 1952, art. 17 – come disposto dalla L.R. Toscana, art. 1 – così estendendo un regime di privilegio, derogatorio rispetto alle norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica, ed alterando in tal modo la posizione relativa alla categoria interessata rispetto alle altre categorie, vale a dire, oltre ai profughi di cui alla L. n. 137 del 1952, art. 18, gli assegnatari ordinari di alloggi popolari, i quali sono titolari del medesimo diritto di abitazione, al quale la giurisprudenza costituzionale riconosce carattere inviolabile.

Alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, l’interpretazione seguita dalla Corte d’Appello di Ancona non può ritenersi costituzionalmente legittima non risultando conforme all’art. 3 Cost. estendere ai profughi di cui alla L. n. 137 del 1952, art. 18 il trattamento privilegiato di cui alla L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 24.

E’ vero che successivamente alla pronuncia della corte costituzionale, come già evidenziato, una prima pronuncia di questa Corte ha ribadito l’interpretazione estensiva (Cass. sez. 1 n. 25523 de1 2015), sul rilievo che la questione dei canoni, posta a fondamento della pronuncia della Consulta n. 161 del 2013 non era mai stata dedotta e dibattuta dalle parti, ed avrebbe dovuto necessariamente dar luogo ad indagini di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede.

Come peraltro rilevato con una successiva pronuncia di questa Corte, (Cass. n. 9119/2017) cui il Collegio intende dare continuità, in quanto ne condivide premesse argomentative e soluzione prescelta, non appare rilevante, ai fini della individuazione dell’interpretazione conforme a costituzione di una determinata normativa il fatto che le argomentazioni poste dal giudice delle leggi a fondamento della sua pronuncia siano state o meno prese in considerazione dal giudice di merito nella fattispecie dedotta in causa.

Il richiamo alla diversa modalità di determinazione del canone di locazione, quale elemento idoneo a giustificare il diverso regime legislativo di cessione, prescinde dagli elementi di fatto posti a base della singola fattispecie ed attiene non già alla rafia della sentenza impugnata ma alla stessa ratio legis, quale valutata dalla Corte Costituzionale: tale elemento non richiede dunque alcuna (ulteriore) indagine di fatto, ben potendo prescindersi dal concreto accertamento sul canone effettivamente corrisposto dall’odierna resistente.

L’ammontare del canone corrisposto non costituisce invero condizione di operatività di un regime piuttosto che di un altro, onde detto accertamento, nella fattispecie in esame, deve ritenersi irrilevante.

Il diverso criterio di determinazione (legislativa) del canone integra invece un elemento che fonda, secondo la valutazione della Corte costituzionale, la necessaria differenziazione normativa ed implica la non conformità a costituzione di un estensione a tutti profughi del regime previlegiato, riservato dalla legge agli assegnatari ex artt. 181/137/1952. La pronuncia del giudice delle leggi indica dunque con chiarezza l’interpretazione costituzionalmente orientata – pienamente conforme, peraltro, al dato letterale sia della L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 24 che della L.n. 350 del 2003, art. 4, comma 223 – della normativa in materia di cessione ai profughi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con la conseguenza che il “prezzo agevolato” di cessione deve ritenersi limitato ai soli immobili di cui alla L. n. 137 del 1952, art. 18, cui pacificamente non appartiene quello per cui è causa.

Deve dunque confermarsi l’arresto della sentenza di questa Corte n. 9197 del 7 aprile 2017, secondo cui l’agevolazione circa la determinazione del prezzo di acquisto degli alloggi compete esclusivamente ai profughi assegnatari di alloggi c.d. “dedicati -, costruiti ex L. n. 137 del 1952, artt. 18 e ss. e non anche agli alloggi “riservati” ex art. 17 stessa legge, come evidenziato dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 223, di interpretazione autentica della L. n. 560 del 1993, art. 1 comma 24, disposizione che è stata ritenuta pienamente conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Cost. n. 161 del 2013.

L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo.

La sentenza impugnata va dunque cassata e, decidendo la causa nel merito, va rigettata la domanda di cessione dell’alloggio a prezzo agevolato formulata dalla controricorrente.

Considerata la complessità del quadro normativo ed i contrasti giurisprudenziali, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda di cessione dell’alloggio a prezzo agevolato.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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