Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24892 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 25/11/2011), n.24892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 62,

presso lo studio dell’avvocato GRISANTI FRANCESCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato BALLETTI EMILIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

103, presso lo studio dell’avvocato POMARICI ROMANO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3224/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/09/2009 r.g.n. 8211/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato BALLETTI EMILIO;

udito l’Avvocato POMARICI ROMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Tirrenia di Navigazione spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 2 settembre 2009 emessa nel giudizio promosso da C.C..

Il C., dipendente della Tirrenia in continuità di rapporto, con la qualifica di 3^ ufficiale di coperta, assunto di volta in volta con contratti a viaggio, premesso di aver svolto sin dal 3 agosto 1994 mansioni tipiche della qualifica di 1^ ufficiale e di essersi visto riconoscere la relativa retribuzione, chiese la condanna della Tirrenia a: 1) riconoscimento del suo diritto ad essere inquadrato, ai soli fini dell’anzianità di servizio, tra i lavoratori a tempo indeterminato dall’imbarco dell’8 marzo 1983; 2) il riconoscimento del suo diritto ad ottenere, ex art. 10-bis del regolamento organico del 13 giugno 1985, l’inquadramento nella superiore qualifica di 1^ ufficiale dall’agosto 1994, con ogni conseguenza sul piano normativo e della ricostruzione della carriera (la retribuzione gli era stata corrisposta).

Il Tribunale rigettò il suo ricorso.

La Corte d’appello di Napoli, ha riformato la decisione, accogliendo entrambi i capi della domanda.

Tirrenia di navigazione spa ricorre per cassazione, articolando due motivi, concentrati solo sul secondo capo della domanda accolto dalla Corte.

Il C. si difende con controricorso.

La società ha depositato una memoria.

Con il primo motivo si denunzia violazione di una serie di articoli del regolamento organico per il personale di stato maggiore navigante delle società di navigazione Italia, Lloyd triestino, Adriatica e Tirrenia, nonchè del ccnl per l’imbarco degli equipaggi delle navi passeggeri superiori a 50 t.s.l. delle medesime società.

La tesi di fondo è che al rapporto di lavoro in esame non sia applicabile la disciplina del passaggio al grado superiore contenuta nel regolamento organico, essendo il ricorrente ufficiale in CRL (Continuità di rapporto di lavoro) e non in regolamento organico ed essendo pertanto applicabile solo la disciplina contenuta nei ccnl e non in quella del regolamento. La Corte, di conseguenza, avrebbe dovuto applicare l’art. 67 del ccnl richiamato e non l’art. 10-bis del regolamento organico per la disciplina delle promozioni ed avrebbe violato le regole di ermeneutica contrattuale nell’interpretare le relative disposizioni contrattuali. All’interno del medesimo motivo si formula anche una denunzia di vizio di motivazione, assumendo che la motivazione della Corte sul problema della individuazione del contratto collettivo che disciplina il rapporto sarebbe stata omessa, insufficiente, inesatta e/o contraddittoria.

Con il secondo motivo si denunzia violazione di alcune disposizioni collettive e delle norme sull’onere della prova perchè il ricorrente non avrebbe provato e neanche allegato alcune circostanze ritenute dall’autonomia collettiva necessarie per il riconoscimento della qualifica superiore. Anche in questo caso il motivo viene completato con una denunzia, sul medesimo punto, di omessa, insufficiente, inesatta e/o contraddittoria motivazione.

Il ricorso è improcedibile per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Entrambi i motivi si basano sulla violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro indicati in rubrica (anche il regolamento organico è un contratto collettivo di diritto comune, come correttamente afferma la stessa società ricorrente). L’art. 369 c.p.c., comma 2, introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, stabilisce che “insieme al ricorso debbono essere depositati in cancelleria, sempre a pena di improcedibilità, …..n. 4) …,i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Cass. S.U. 23.9.2010 n. 20075 ha fissato il principio di diritto per cui tale norma “nella parte in cui onera il ricorrente (principale o incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, deve interpretarsi nel senso che il deposito deve avere per oggetto, a pena d’improcedibilità, non già solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente le disposizioni.

Nel caso in esame la società ricorrente non ha adempiuto a tale onere, nè ha indicato se e come i testi integrali dei contratti collettivi posti a fondamento del suo ricorso siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito, in primo o in secondo grado. Anche su questa seconda situazione le sezioni unite hanno fissato un principio di diritto preciso. Cass. S.U. 25.3.2010 n. 7161, ha affermato: in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto;

tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.

La società ricorrente non ha assolto neanche a questi oneri.

Nè può sostenersi che i contratti collettivi nazionali posti dalla ricorrente a fondamento del suo ricorso siano contratti collettivi pubblici (Cass. S.U. 4.11.2099 n. 23329 ha affermato che i contratti collettivi pubblici non devono essere prodotti dalla parte a pena di improcedibilità, in quanto, in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice rimane assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001).

Quelli in questione sono, infatti, contratti collettivi di diritto comune, come del resto riconosce la stessa società ricorrente nel ricorso e nella memoria per l’udienza.

I due motivi, in quanto basati su contratti collettivi nazionali di diritto comune che la parte ha omesso di produrre unitamente al ricorso, sono improcedibili. E lo sono nel loro complesso, anche nella parte attinente al preteso vizio di motivazione, che si innesta, come vizio dell’argomentazione, sulla questione di fondo, prospettata nella prima parte dei motivi, in cui si denunzia violazione dei contratti collettivi. Peraltro i vizi di motivazione vengono denunziati in modo aspecifico, senza precisarne il tipo e senza formulare il momento di sintesi.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. La parte che perde il giudizio deve, per legge, rimborsare le spese sostenute della controparte.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 2.540,00 Euro, di cui 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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