Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24892 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. III, 15/09/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 15/09/2021), n.24892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31263-2018 proposto da:

LA CORALLINA SRL, C.B., D.A., M.R.,

M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentati e

difesi dall’avvocato PIETRO PITTALIS;

– ricorrenti –

contro

SELMABIPIEMME LEASING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL

GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GINO NARDOZZI

TONIELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1492/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la società La Corallina s.r.l. e i garanti M.G., M.R., C.B. e D.A. proposero opposizione avverso il decreto n. 8319/12 con cui il Tribunale di Milano aveva ingiunto loro – in solido – di pagare la somma di 106.745,66 Euro in favore della Selmabipiemme Leasing s.p.a., a fronte del furto di un’imbarcazione da diporto che era stata concessa in leasing, da quest’ultima, agli ingiunti; gli opponenti sostennero che la somma non era dovuta per essersi il contratto risolto per impossibilità sopravvenuta ad essi non imputabile;

il Tribunale rigettò l’opposizione, con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello;

la Corte ha osservato, fra l’altro, che:

“il rischio della perdita del bene in leasing, gravante sull’utilizzatore, (…) implica, di necessità, l’obbligo, strumentale, di custodia – obbligo che non può certo dirsi ben assolto col corretto ormeggio della barca, non risultando dimostrato se e quali cautele siano in allora state adottate contro il diverso rischio di furto, poi verificatosi, e che ha impedito la restituzione del bene”;

“in mancanza di prova d’aver fatto tutto il possibile per adempiere all’obbligazione, idonea a superare la presunzione di colpa gravante sul contraente inadempiente (…), non appare, dunque, configurabile la dedotta impossibilità sopravvenuta della prestazione, per fatto non imputabile all’utilizzatore”;

“l’appellato ha, altresì, dimostrato, per via documentale, d’essersi attivata per conseguire l’indennizzo presso l’assicuratore, che, tuttavia, ha respinto la richiesta, sul rilievo per cui la perdita dell’imbarcazione è risultata esser derivante da inadeguatezza delle cautele adottate dal custode, con conseguente esclusione del rischio, ex art. 12, lett. c) delle condizioni di polizza”;

hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la soc. La Corallina sa.r.l., M.G., C.B., M.R. e D.A.; ha resistito, con controricorso, l’intimata Selmabipiemme Leasing s.p.a.;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo (“art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione degli artt. 1362 c.c. e ss. – omesso esame di un fatto decisivo della controversia”) censura la sentenza per aver affermato che gravava sull’utilizzatrice un obbligo di custodia, in quanto strumentale a quello di consegna; assumono i ricorrenti che “l’obbligo di consegna del bene da parte dell’utilizzatore non comporta affatto l’insorgenza di un sottostante obbligo di custodia ma, e più genericamente, l’osservanza di cautele e precauzioni proprie di un diligente utilizzo finalizzate alla conservazione di un bene comunque destinato all’obsolescenza”, cosicché “l’asserito obbligo di custodia in capo all’utilizzatore deve ritenersi erroneo – anche alla luce degli artt. 1362 c.c. e ss. – in ragione della omessa qualificazione del rapporto necessaria per la concreta determinazione delle obbligazioni assunte dalle parti”;

il motivo è inammissibile, sia perché evoca la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale senza illustrare in alcun modo quali di essi e in quali termini sarebbero stati erroneamente applicati, sia perché non individua specifici fatti decisivi di cui la Corte di Appello avrebbe omesso l’esame;

col secondo motivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, – violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. – carenza di motivazione”), i ricorrenti censurano l’assunto della Corte secondo cui non risultava dimostrato se e quali cautele fossero state adottate contro il rischio di furto, rilevando che lo stesso comporta la violazione dell’art. 112 c.p.c. “dal momento che la difesa della Selmabipiemme Leasing s.p.a. non ha mai dedotto, né tanto meno provato la mancata osservanza di particolari cautele e/o l’inadeguatezza delle misure di salvaguardia adottate dall’utilizzatore” e aggiungendo che ricorre anche la violazione dell’art. 115 c.p.c., atteso che, “a fronte della mancata allegazione e, comunque, contestazione da parte della difesa della Selmabipiemme s.p.a. in ordine all’inadeguatezza e/o insufficienza delle misure adottate, il giudice avrebbe dovuto ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto di leasing per impossibilità sopravvenuta”; profilo, quest’ultimo, rispetto al quale la Corte di Appello avrebbe, quanto meno, dovuto motivare;

il motivo e’, per più ragioni, inammissibile, in quanto:

la violazione dell’art. 112 c.p.c. viene prospettata senza individuare cosa determinerebbe – nello specifico – l’inosservanza del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, ad integrare la quale non risulta sufficiente il mero assunto che l’opposta non avrebbe individuato inadeguatezze nell’operato della utilizzatrice;

la violazione dell’art. 115 c.p.c. viene dedotta in difetto di autosufficienza, non risultando trascritti i passaggi dell’atto di opposizione e della comparsa di risposta da cui emergerebbe la “non contestazione” di cui la Corte non avrebbe tenuto conto;

deve escludersi, conseguentemente, che sussista la rilevata carenza di motivazione sul punto;

va peraltro considerato che l’intero motivo risulta svolto sull’assunto erroneo che dovesse essere la concedente ad individuare i profili di condotta colposa dell’utilizzatrice e non invece quest’ultima a fornire la “prova d’aver fatto tutto il possibile per adempiere all’obbligazione, idonea a superare la presunzione di colpa gravante sul contraente inadempiente”, come affermato dalla Corte di Appello (con richiamo a Cass. n. 12477/2002) con statuizione non specificamente impugnata;

il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 12 e ss. del contratto di assicurazione e la carenza di motivazione al riguardo: premesso che il contratto di assicurazione stipulato dalla utilizzatrice per conto della concedente annovera tra le possibili cause di esclusione della garanzia “l’insufficienza delle misure e/o sistemi di ormeggio, di ancoraggio e protezione dell’unità da diporto… durante la giacenza sia temporanea sia stagionale in acqua o a terra”, i ricorrenti assumono che “e’ giocoforza ritenere che l’obbligazione cui l’utilizzatore è tenuto ad adempiere si identifica e coincide con l’osservanza delle riferite cautele”, di talché “la Corte di Appello avrebbe dovuto indicare quali differenti misure l’utilizzatore avrebbe dovuto adottare il giorno del furto”;

anche questo motivo è inammissibile giacché, lungi dall’individuare errori di diritto concernenti la richiamata disposizione del contratto di assicurazione, si limita a svolgere un’argomentazione di merito tesa a sostenere la correttezza dell’adempimento della utilizzatrice, senza censurare, neppure in questo caso, la statuizione secondo cui erano proprio gli opponenti a dover fornire prove idonee a superare la presunzione di colpa a carico dell’utilizzatrice;

col quarto motivo (“violazione dell’art. 12 e ss. del contratto di assicurazione”), i ricorrenti censurano il passaggio della sentenza in cui la Corte ha affermato che la concedente aveva dimostrato di essersi attivata per conseguire l’indennizzo dall’assicuratore, il quale aveva tuttavia respinto la richiesta sul rilievo delìinadeguatezza delle cautele adottate dal custode; affermano che il Giudice di appello avrebbe dovuto rilevare l’assenza di qualsivoglia motivazione atta a giustificare il mancato pagamento e che “le generiche affermazioni dell’assicuratore non trovavano conforto nelle sottoscritte condizioni e, in particolare, nel richiamato art. 12, lett. c, del contratto di assicurazione” e, altresì, in quelle di cui alla lett. m); aggiungono che anche le previsioni di cui alla lett. k) prescindevano totalmente da qualsivoglia custodia da parte dell’utilizzatrice e che ciò era sintomatico “della volontà delle parti di escludere specifici obblighi di custodia”, al di là delle cautele che l’utilizzatrice aveva puntualmente osservato;

il motivo è inammissibile:

la censura investe un tema – quello della non correttezza del rifiuto dell’assicuratore di indennizzare il sinistro – che è estraneo all’oggetto del giudizio, giacché la sentenza si è occupata del diverso profilo dell’adempimento, da parte della concedente, dell’onere di attivarsi per conseguire l’indennizzo, onere che la Corte ha ritenuto assolto e documentalmente provato;

le altre considerazioni volte a sostenere che non era richiesta la custodia o, comunque, che non era necessario che la stessa si esplicasse in attività ulteriori rispetto a quelle considerate nel contratto di assicurazione attengono al merito e non sono pertanto deducibili in sede di legittimità;

il quinto motivo, che deduce “violazione degli artt. 1375 e 2043 c.c. – omessa motivazione”, investe il profilo – che la Corte ha ritenuto assorbito – dell’obbligo del concedente di agire nei confronti dell’assicuratore: i ricorrenti assumono che “la Selmabipiemme Leasing s.p.a. a fronte del mancato pagamento dell’indennità avrebbe dovuto – in virtù dei ben noti principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e, comunque, del più generale principio del neminem laedere – convenire in giudizio l’assicuratore al fine di ottenere la condanna al pagamento delle indennità dovute”, in quanto “la semplice richiesta di pagamento ad opera del concedente non integra affatto gli estremi della buona fede nell’esecuzione del contratto”;

il motivo è inammissibile in quanto la deduzione della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, che costituisce il cuore della censura, introduce un tema nuovo (come espressamente eccepito dalla controricorrente), che non risulta esaminato – come tale – dalla sentenza impugnata e rispetto al quale i ricorrenti non hanno indicato se, come e quando l’abbiano introdotto nei gradi di merito;

invero, sia dalla sentenza impugnata che dal ricorso emerge che il Tribunale aveva ritenuto che le contestazioni sulle ragioni del mancato indennizzo avrebbero potuto essere fatte valere dagli opponenti mediante chiamata in causa della società assicuratrice, mentre la Corte di Appello, pur correggendo incidentalmente tale assunto del Tribunale, aveva ritenuto che ogni questione risultasse assorbita dal fatto che la concedente si fosse (adeguatamente) attivata con la richiesta di pagamento;

col motivo in esame, i ricorrenti censurano, nella sostanza, il ritenuto assorbimento della questione, ma lo fanno senza dedurre di avere anche in precedenza invocato una responsabilità della concedente in relazione alle previsioni degli artt. 1375 e 2043 c.c., ossia deducendo che la questione era stata già sottoposta, nei medesimi termini, ai giudici di merito; dal che consegue, come detto, l’inammissibilità della censura;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA